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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15618/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], per PREITE, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], per PREITE, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 24 ottobre 2018 con la quale Orazio PREITE è stato dichiarato responsabile del reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi (artt. 56, 575, 61, primo comma, n. 1, cod. pen.) commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpito con un crick al cranio, e condannato alla pena di quindici anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato, colto, dopo avere provocato un alterco verbale con Gallone, nell'atto di avvicinarsi al veicolo dal quale ha estratto il crick utilizzato per l'aggressione, sulla base dell'analitica descrizione e successivo riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nonché sulla base della convergente descrizione e riconoscimento fotografico effettuato dalla sorella della persona offesa che parimenti conferma che l'imputato, mentre il fratello era stato bloccato dai bodyguard dell'esercizio commerciale, si era recato verso l'autovettura BMW X5 per prendere qualcosa, poi utilizzato per colpire il fratello.

Ulteriore elemento posto a fondamento della responsabilità è costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riconosciuto l'imputato e ha descritto specificamente l'azione di sollevamento del crick in aria, con entrambe le mani, e del violento colpo diretto al cranio della persona offesa.

2. [OSCURATO:PERSONA] PREITE, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando quattro motivi di ricorso.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt.125, 192 e 533 cod. proc. pen. nonché 56 e 575 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità, essendo stati ingiustificatamente ritenuti attendibili i testimoni, mentre gli stessi hanno fornito dichiarazioni generiche e comunque diverse nel corso del dibattimento e rispetto a quelle raccolte nelle indagini preliminari.

In particolare, la persona offesa non ha riconosciuto l'autore dell'aggressione, come risulta dal verbale di udienza del 6 aprile 2016.

Analogamente, la sorella della persona offesa non ha riconosciuto l'imputato e ne ha fornito una descrizione che non coincide con le caratteristiche dello stesso.Anche gli altri testimoni hanno fornito dichiarazioni generiche, non collimanti e soprattutto non indicative della responsabilità dell'imputato.

Il teste [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha dichiarato di non essere riuscito a vedere l'autore del colpo, mentre soltanto in occasione delle contestazioni ha confermato le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari.

Tutti i testi sono dunque inaffidabili.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt.56, 575 e 582 cod. pen., con riguardo alla mancata riqualificazione del reato in lesioni, nonché il vizio della motivazione poiché le lesioni non sono state così gravi da porre a rischio la vita della persona offesa; manca la prova che il colpo avesse una violenza tale da poter provocare la morte; d'altra parte, nel parapiglia della situazione, deve escludersi che il colpo fosse specificamente diretto al capo della persona offesa.

2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 56, secondo comma, 61 n. 1, 62 n. 2, 62-bis e 69 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della massima riduzione per il tentativo e all'applicazione dell'aggravante dei futili motivi per la quale viene unicamente indicata la banalità dell'alterco intercorso tra le parti.

D'altra parte, la persona offesa ha assunto un atteggiamento di attacco che costituisce la base per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

Manca la motivazione per quello che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 546 e 600, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla condanna al pagamento delle statuizioni civili e al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, mancando qualunque motivazione in proposito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. Il primo motivo è inammissibile.2.1.

Va premesso che il ricorso riporta per stralcio alcune porzioni delle dichiarazioni testimoniali, fondando su di esse la denunciata inattendibilità dei testimoni.

Tale tecnica redazionale non è consentita perché impedisce al giudice di legittimità di individuare il vizio denunciato, di fatto rimettendo allo stesso il totale riesame della decisione di merito e la valutazione delle prove.

2.2. In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare o allegare gli atti processuali da 'dovrebbe desumersi la fondatezza della questione che introduce, mentre il ricorso è sul punto a-specifico e non autosufficiente.

Si è, infatti, chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; analogamente in precedenza Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796).

2.3. D'altra parte, l'epigrafe dei motivi di ricorso non deduce alcun travisamento della prova, ma si limita a contestare la valutazione compiuta dai giudici di merito, sicché introduce doglianze inammissibili.

2.4. Con riguardo alla deposizione del teste Bernardo, che ha specificamente identificato l'imputato descrivendone il comportamento, è sufficiente ricordare che «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455), sicché la deduzione difensiva è manifestamente infondata.

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che riguarda la qualificazione giuridica.3.1.

Occorre premettere che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell' animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato ex ante, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso e alle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza; fra gli indicatori sintomatici del dolo di omicidio sono, in particolare, annoverati, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, la gravità delle lesioni inferte (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, n. 30466 del 7/7/2011, Miletta e altro, Rv. 251014); l'apprezzamento dell'idoneità dell'azione in concreto non deve essere, naturalmente, condizionato dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento (Sez. 1, n. 39293 del 23/9/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339).

Va, inoltre, rammentato che, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Sez. 5, n. 23618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ganapini, Rv. 266915); anche il dolo alternativo, quale forma di dolo diretto, è, quindi, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402).

3.2. Venendo alla questione centrale posta dal ricorso, va richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 24173 del 5/4/2022, Rusu, Rv. 283390; vedi anche, tra le decisioni precedenti conformi, Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881).

Ciò premesso, il ricorso è generico là dove non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha indicato la zona colpita (il cranio), le conseguenze riportate (gravissime fatture encefaliche con lesioni permanenti) e la particolare pericolosità dell'arma impiegata per l'aggressione, a nulla rilevando che la persona offesa non sia deceduta nella circostanza, mentre il dolo diretto è stato logicamente desunto, senza che la sentenza impugnata riceve una critica specifica, proprio dalla condotta e dallo strumento utilizzato.

4. È inammissibile anche il terzo motivo.

4.1. È generico il motivo sulla diminuente per il tentativo e le circostanze attenuanti generiche poiché i giudici di merito hanno fatto ampio riferimento alla gravità del fatto e alla condotta dell'imputato per determinare il trattamento sanzionatorio.

4.2. Le doglianze volte ad escludere la circostanza aggravante dei motivi futili sono, del resto, generiche e versate in fatto, sicché inammissibili, poiché prendono in esame lo stralcio di una parte di una dichiarazione testimoniale, senza confrontarsi con la complessiva valutazione compiuta dai giudici di merito.

4.3. Sono, del pari, inammissibili le questioni concernenti l'aver agito in stato d'ira provocato dalla condotta della persona offesa perché non si confrontano col provvedimento impugnato che ha posto in evidenza come, in realtà, fu l'imputato a determinare, con la propria condotta ingiuriosa nei riguardi della persona offesa, la reazione di quest'ultima, poi impedita dai bodyguard dell'esercizio commerciale, alla quale ha fatto seguito il successivo comportamento dell'imputato che è andato ad armarsi del crick e l'ha utilizzato per tentare di uccidere Gallone.

5. Sono inammissibili le questioni concernenti la conferma della condanna generica al risarcimento dei danni e alla concessione della provvisionale.

La prima statuizione, che discende necessariamente dall'affermazione di responsabilità, non è suscettibile di sindacato poiché il ricorso non deduce l'assenza di responsabilità ex art. 185 cod. pen., mentre la determinazione della provvisionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], per PREITE, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA], per PREITE, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 24 ottobre 2018 con la quale Orazio PREITE è stato dichiarato responsabile del reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi (artt. 56, 575, 61, primo comma, n. 1, cod. pen.) commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpito con un crick al cranio, e condannato alla pena di quindici anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato, colto, dopo avere provocato un alterco verbale con Gallone, nell'atto di avvicinarsi al veicolo dal quale ha estratto il crick utilizzato per l'aggressione, sulla base dell'analitica descrizione e successivo riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nonché sulla base della convergente descrizione e riconoscimento fotografico effettuato dalla sorella della persona offesa che parimenti conferma che l'imputato, mentre il fratello era stato bloccato dai bodyguard dell'esercizio commerciale, si era recato verso l'autovettura BMW X5 per prendere qualcosa, poi utilizzato per colpire il fratello. Ulteriore elemento posto a fondamento della responsabilità è costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riconosciuto l'imputato e ha descritto specificamente l'azione di sollevamento del crick in aria, con entrambe le mani, e del violento colpo diretto al cranio della persona offesa. 2. [OSCURATO:PERSONA] PREITE, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando quattro motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt.125, 192 e 533 cod. proc. pen. nonché 56 e 575 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità, essendo stati ingiustificatamente ritenuti attendibili i testimoni, mentre gli stessi hanno fornito dichiarazioni generiche e comunque diverse nel corso del dibattimento e rispetto a quelle raccolte nelle indagini preliminari. In particolare, la persona offesa non ha riconosciuto l'autore dell'aggressione, come risulta dal verbale di udienza del 6 aprile 2016. Analogamente, la sorella della persona offesa non ha riconosciuto l'imputato e ne ha fornito una descrizione che non coincide con le caratteristiche dello stesso.Anche gli altri testimoni hanno fornito dichiarazioni generiche, non collimanti e soprattutto non indicative della responsabilità dell'imputato. Il teste [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha dichiarato di non essere riuscito a vedere l'autore del colpo, mentre soltanto in occasione delle contestazioni ha confermato le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari. Tutti i testi sono dunque inaffidabili. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt.56, 575 e 582 cod. pen., con riguardo alla mancata riqualificazione del reato in lesioni, nonché il vizio della motivazione poiché le lesioni non sono state così gravi da porre a rischio la vita della persona offesa; manca la prova che il colpo avesse una violenza tale da poter provocare la morte; d'altra parte, nel parapiglia della situazione, deve escludersi che il colpo fosse specificamente diretto al capo della persona offesa. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 56, secondo comma, 61 n. 1, 62 n. 2, 62-bis e 69 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della massima riduzione per il tentativo e all'applicazione dell'aggravante dei futili motivi per la quale viene unicamente indicata la banalità dell'alterco intercorso tra le parti. D'altra parte, la persona offesa ha assunto un atteggiamento di attacco che costituisce la base per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Manca la motivazione per quello che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 546 e 600, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla condanna al pagamento delle statuizioni civili e al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva, mancando qualunque motivazione in proposito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Va premesso che il ricorso riporta per stralcio alcune porzioni delle dichiarazioni testimoniali, fondando su di esse la denunciata inattendibilità dei testimoni. Tale tecnica redazionale non è consentita perché impedisce al giudice di legittimità di individuare il vizio denunciato, di fatto rimettendo allo stesso il totale riesame della decisione di merito e la valutazione delle prove. 2.2. In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare o allegare gli atti processuali da 'dovrebbe desumersi la fondatezza della questione che introduce, mentre il ricorso è sul punto a-specifico e non autosufficiente. Si è, infatti, chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; analogamente in precedenza Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Novella, Rv. 277796). 2.3. D'altra parte, l'epigrafe dei motivi di ricorso non deduce alcun travisamento della prova, ma si limita a contestare la valutazione compiuta dai giudici di merito, sicché introduce doglianze inammissibili. 2.4. Con riguardo alla deposizione del teste Bernardo, che ha specificamente identificato l'imputato descrivendone il comportamento, è sufficiente ricordare che «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455), sicché la deduzione difensiva è manifestamente infondata. 3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che riguarda la qualificazione giuridica.3.1. Occorre premettere che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell' animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato ex ante, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso e alle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza; fra gli indicatori sintomatici del dolo di omicidio sono, in particolare, annoverati, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, la gravità delle lesioni inferte (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1, n. 30466 del 7/7/2011, Miletta e altro, Rv. 251014); l'apprezzamento dell'idoneità dell'azione in concreto non deve essere, naturalmente, condizionato dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l'evento (Sez. 1, n. 39293 del 23/9/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339). Va, inoltre, rammentato che, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Sez. 5, n. 23618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ganapini, Rv. 266915); anche il dolo alternativo, quale forma di dolo diretto, è, quindi, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402). 3.2. Venendo alla questione centrale posta dal ricorso, va richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 24173 del 5/4/2022, Rusu, Rv. 283390; vedi anche, tra le decisioni precedenti conformi, Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881). Ciò premesso, il ricorso è generico là dove non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha indicato la zona colpita (il cranio), le conseguenze riportate (gravissime fatture encefaliche con lesioni permanenti) e la particolare pericolosità dell'arma impiegata per l'aggressione, a nulla rilevando che la persona offesa non sia deceduta nella circostanza, mentre il dolo diretto è stato logicamente desunto, senza che la sentenza impugnata riceve una critica specifica, proprio dalla condotta e dallo strumento utilizzato. 4. È inammissibile anche il terzo motivo. 4.1. È generico il motivo sulla diminuente per il tentativo e le circostanze attenuanti generiche poiché i giudici di merito hanno fatto ampio riferimento alla gravità del fatto e alla condotta dell'imputato per determinare il trattamento sanzionatorio. 4.2. Le doglianze volte ad escludere la circostanza aggravante dei motivi futili sono, del resto, generiche e versate in fatto, sicché inammissibili, poiché prendono in esame lo stralcio di una parte di una dichiarazione testimoniale, senza confrontarsi con la complessiva valutazione compiuta dai giudici di merito. 4.3. Sono, del pari, inammissibili le questioni concernenti l'aver agito in stato d'ira provocato dalla condotta della persona offesa perché non si confrontano col provvedimento impugnato che ha posto in evidenza come, in realtà, fu l'imputato a determinare, con la propria condotta ingiuriosa nei riguardi della persona offesa, la reazione di quest'ultima, poi impedita dai bodyguard dell'esercizio commerciale, alla quale ha fatto seguito il successivo comportamento dell'imputato che è andato ad armarsi del crick e l'ha utilizzato per tentare di uccidere Gallone. 5. Sono inammissibili le questioni concernenti la conferma della condanna generica al risarcimento dei danni e alla concessione della provvisionale. La prima statuizione, che discende necessariamente dall'affermazione di responsabilità, non è suscettibile di sindacato poiché il ricorso non deduce l'assenza di responsabilità ex art. 185 cod. pen., mentre la determinazione della provvisionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri
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