CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua e completa motivazione resa in sentenza, che dà conto della determinazione della pena base nel minimo edittale, della riduzione massima applicata per le attenuanti generiche e dell'aumento applicato a titolo di continuazione, ritenuto non eccessivo in ragione dell'entità del danno e della personalità negativa dell'imputato (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide