CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29640/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZHEJIANG( CINA) il 07/01/1989 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 2 ottobre 2025, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Roma la aveva dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 56, e 515, cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di amministratore unico di una società, nonché importatore di materiale elettrico vario per uso domestico, detenuto vari prodotti elettrici, parte dei quali esposti per la vendita, tutti provvisti di marchio CE, senza essere in possesso di congrua documentazione tecnica dimostrativa della regolare apposizione del marchio, ponendo così in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre in errore gli acquirenti circa la sicurezza dei prodotti immessi in vendita; che, con un unico motivo di doglianza, si denuncia la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, per l'omessa traduzione degli atti processuali in una lingua comprensibile alla ricorrente; che la Corte d'Appello avrebbe rigettato la relativa eccezione in base ad un ragionamento che escludeva a priori che questa potesse conoscere la lingua italiana, basandosi sui due anni trascorsi tra la redazione del verbale di sequestro e la notifica del termine delle indagini preliminari, nonché sul contratto di affitto da lei sottoscritto, senza considerare che, nel verbale di perquisizione e sequestro si dava atto della nomina di un ausiliario di polizia giudiziaria per facilitare la comprensione della lingua italiana; che, secondo la difesa: la mancata nomina dello stesso nelle attività di polizia svoltesi dieci mesi dopo, non poteva significare che tale difficoltà fosse venuta meno; la sottoscrizione di un contratto di affitto non esclude l'ignoranza della lingua, essendo un tale atto regolarmente compiuto da stranieri; il linguaggio tecnico del procedimento penale avrebbe necessitato di un ausilio alla comprensione. Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scandito da specifica critica, nonché volto a prefigurare una rivalutazione rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; che il giudice d'appello ha rigettato la questione dopo aver rilevato che: 1) già all'atto del secondo sopralluogo presso il suo esercizio commerciale, avvenuto il 20 agosto 2020, la ricorrente aveva dimostrato di comprendere la lingua italiana e il significato del sequestro compiuto; 2) erano trascorsi due anni da quel A),momento, al tempo della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis; 3) la ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno dal 2017; che tali circostanze, da sole risultavano già sufficienti a far ritenere ragionevolmente che la ricorrente fosse a conoscenza della lingua italiana quando era iniziato il procedimento; che, a ciò può aggiungersi, che tale impressione era ragionevolmente rafforzata, nell'argomentazione del giudice del merito, dalla circostanza che la ricorrente esercitava un'attività commerciale di vendita di prodotti a costante contatto con il pubblico, da cui prendeva le mosse il procedimento. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.MSimonetta [OSCURATO:PERSONA] 2