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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16298/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 del TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 ottobre 2025 il Tribunale di Cosenza ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché il fatto non costituisce reato.

All'imputato era stato contestato di avere condotto in data 20 dicembre 2022 un autoveicolo senza patente di guida, in quanto mai conseguita.

Il Tribunale ha ritenuto non provata la definitività della precedente contestazione amministrativa elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il 16 agosto 2021, stante la totale assenza di riscontri acquisiti in giudizio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cosenza, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito erroneamente omesso di considerare il valore probatorio da attribuirsi, per la giurisprudenza di legittimità, al verbale di contestazione elevato il 16 agosto 2021 - e prodotto dal P.M. il 19 marzo 2025 - in assenza di deduzioni contrarie del ricorrente circa l'impugnazione o la richiesta di oblazione della sanzione amministrativa.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica, con cui ha invocato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Preliminarmente deve essere ribadito come sia ricorribile per cassazione la sentenza di proscioglimento pronunciata in relazione a una fattispecie contravvenzionale, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta ai sensi dell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 593 cod. proc. pen.

Tale ultimoYé -Stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p)

I. 9 agosto 2024, n. 114. nel senso che laddove prima era previsto che «il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento», ora è stabilito 2che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2»

3. Chiarito l'indicato aspetto, deve, poi, essere osservato come la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia reiteratamente affermato che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario il suo definitivo accertamento (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732-01; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405-01; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01).

E' pur vero che, ai fini della prova della recidiva nel biennio, non sia necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento, ma sia sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (così, tra le altre, Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879-01).

Si ritiene sufficiente, cioè, un elemento di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta.

Nel caso in esame il Tribunale di Cosenza, pur richiamando la precedente contestazione amministrativa elevata il 16 agosto 2021, ha congruamente osservato, in applicazione dei parametri ermeneutici sopra indicati, come non risulti essere stato effettuato nessun accertamento concreto volto ad acclarare l'eventuale pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali avverso il verbale di accertamento della suddetta violazione amministrativa, ovvero, comunque, la definitività della relativa contestazione.

Il giudicante ha, quindi, conseguentemente concluso, con argomentazione logica e giuridicamente corretta, che nella specie non è stato integrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'elemento costitutivo del reato contestato, mancando la prova dell'intervenuta reiterazione della condotta di guida senza patente nell'arco di un biennio.

34. Ne deriva l'infondatezza della censura dedotta, cui consegue la pronuncia del rigetto del ricorso.

P. Q. P.Q.M, [OSCURATO:PERSONA].A UDIZIARIO Dott.ssa IieheX. aliendo 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 del TRIBUNALE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2025 il Tribunale di Cosenza ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché il fatto non costituisce reato. All'imputato era stato contestato di avere condotto in data 20 dicembre 2022 un autoveicolo senza patente di guida, in quanto mai conseguita. Il Tribunale ha ritenuto non provata la definitività della precedente contestazione amministrativa elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il 16 agosto 2021, stante la totale assenza di riscontri acquisiti in giudizio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cosenza, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito erroneamente omesso di considerare il valore probatorio da attribuirsi, per la giurisprudenza di legittimità, al verbale di contestazione elevato il 16 agosto 2021 - e prodotto dal P.M. il 19 marzo 2025 - in assenza di deduzioni contrarie del ricorrente circa l'impugnazione o la richiesta di oblazione della sanzione amministrativa. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica, con cui ha invocato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Preliminarmente deve essere ribadito come sia ricorribile per cassazione la sentenza di proscioglimento pronunciata in relazione a una fattispecie contravvenzionale, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta ai sensi dell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché dell'art. 593 cod. proc. pen. Tale ultimoYé -Stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p) I. 9 agosto 2024, n. 114. nel senso che laddove prima era previsto che «il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento», ora è stabilito 2che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2» 3. Chiarito l'indicato aspetto, deve, poi, essere osservato come la giurisprudenza di questa Suprema Corte abbia reiteratamente affermato che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario il suo definitivo accertamento (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732-01; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405-01; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01). E' pur vero che, ai fini della prova della recidiva nel biennio, non sia necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento, ma sia sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (così, tra le altre, Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879-01). Si ritiene sufficiente, cioè, un elemento di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta. Nel caso in esame il Tribunale di Cosenza, pur richiamando la precedente contestazione amministrativa elevata il 16 agosto 2021, ha congruamente osservato, in applicazione dei parametri ermeneutici sopra indicati, come non risulti essere stato effettuato nessun accertamento concreto volto ad acclarare l'eventuale pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali avverso il verbale di accertamento della suddetta violazione amministrativa, ovvero, comunque, la definitività della relativa contestazione. Il giudicante ha, quindi, conseguentemente concluso, con argomentazione logica e giuridicamente corretta, che nella specie non è stato integrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'elemento costitutivo del reato contestato, mancando la prova dell'intervenuta reiterazione della condotta di guida senza patente nell'arco di un biennio. 34. Ne deriva l'infondatezza della censura dedotta, cui consegue la pronuncia del rigetto del ricorso. P. Q. P.Q.M, [OSCURATO:PERSONA].A UDIZIARIO Dott.ssa IieheX. aliendo 4
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