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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 21679/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. del Tribunale di TrevisoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2026, il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione, formulatanell’interesse [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta di archiviazione per particolaretenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., disponendo, nel contempo,l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alreato di cui all’art. 642 cod. pen.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge inrelazione agli artt. 111, settimo comma, Cost., 468, 190 cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prove decisive, per avereil giudice accolto la richiesta di archiviazione senza confrontarsi con le ragioni,espresse nell’atto di opposizione, volte a dimostrare l’insussistenza del reatoascritto ex art. 642 cod. pen.

In via principale, il ricorrente chiede, pertanto,l’annullamento del gravato provvedimento e la pronuncia di una sentenza diproscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e, insubordine, l’annullamento con rinvio degli atti al Pubblico ministero, al fine dellaprosecuzione delle indagini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il motivo unico di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.In primo luogo, si deduce esplicitamente un vizio della motivazione, che nonrientra nell’ambito dei motivi azionabili con il ricorso de quo.

In secondo luogo, ladoglianza è generica, non descrivendo, il ricorrente, quale sia l’interesse concretoe attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione.2.1.

Quanto al primo profilo d’inammissibilità, si osserva che, sebbene ilmotivo eccepisca formalmente la violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimocomma, Cost., esso espone, in realtà, una censura imperniata su vizi dimotivazione, peraltro manifestamente infondati.Già sotto questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto contrastante conprincipi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che è concorde nel riteneresiffatta tipologia di ordinanza impugnabile con ricorso per cassazione perviolazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., non essendoprevisto, altrimenti, alcun altro mezzo di impugnazione (sul punto, v., ad es., Sez.6, n. 11263 del 11/03/2026, Mazzarella, Rv. 289545 – 01; Sez. 5, n. 36468 del31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).Ora, il ricorso in esame non individua, di fatto, alcuna effettiva violazione dilegge posta in essere dal Tribunale ‒ ad esempio per non aver garantito il dirittoal contraddittorio, non consentendo all’indagato di contestare e opporsi allarichiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.Non può quindi non rimarcarsi la seconda ragione d’inammissibilità delmotivo, che discende dalla mancata indicazione del concreto ed effettivo interessea impugnare l’avversata ordinanza di archiviazione.

Tale non può essere il profilo,eccepito in termini del tutto astratti e generici, del carattere decisorio delprovvedimento di archiviazione e della sua capacità di incidere, in via definitiva,su situazioni di diritto soggettivo.

Se tale assunto, in astratto, è certamentecondivisibile (non a caso, la giurisprudenza di legittimità, proprio in virtù di quellapotenziale, definitiva incidenza del provvedimento di archiviazione sulle situazionidi diritto soggettivo, è concorde nel ritenere siffatta tipologia di ordinanzaimpugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art.111, settimo comma, Cost., non essendo previsto, altrimenti, alcun altro mezzo diimpugnazione: sul punto, basti il rinvio alla già citata sentenza “Tramo”, Rv.285076 – 01), è anche vero che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazioneavverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, occorreche il ricorrente dimostri un interesse concreto ed attuale alla rimozione delprovvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subìto.Pregiudizio che, nel caso in scrutinio, è stato dedotto, come anticipato, in terminiestremamente generici e astratti e senza tener conto che, nella fattispecie, è statoadeguatamente garantito il diritto al contraddittorio (sul punto, v.Sez. 2, n. 38648 del 13/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).2.2.

Si osserva infine, e per inciso, che la doglianza difensiva ‒ secondo cui ilgiudice non avrebbe considerato rilievi e ragioni espressi nell’atto di opposizione,né la documentazione allegata, limitandosi ad accogliere la proposta diarchiviazione del pubblico ministero ‒ non considera adeguatamente quantoosservato, sia pure in forma sintetica, nel gravato provvedimento, circa la chiaraconvergenza delle risultanze investigative in direzione della responsabilitàdell’indagato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.

In particolare, con razionaleapprezzamento degli atti d’indagine, è stato evidenziato come l’unica personainteressata ad avvantaggiarsi materialmente dalla frode operata a danno dellacompagnia assicurativa fosse proprio l’indagato; quest’ultimo ‒ ha chiarito inoltreil giudice ‒ era anche l’unico a detenere materialmente la documentazioneoriginale, che sarebbe stata poi alterata.

Di qui, la deduzione, conforme a logica,che l’artifizio, finalizzato a ottenere fraudolentemente l’indennizzo o il vantaggioderivante dal contratto di assicurazione, sia stato posto dall’odierno ricorrente.Alle obiezioni difensive, espresse con l’atto di opposizione, e sintetizzate nellaprima parte del motivo (la mancata conoscenza della missiva di diniego dellacompagnia assicurativa, inviata molto dopo la richiesta di indennizzo da partedell’indagato, i ripetuti messaggi inviati da quest’ultimo alla compagnia, il cambiodi medico di famiglia etc.), il giudice per le indagini preliminari ha replicatoadeguatamente, riferendosi, in sintesi, alle ragioni per cui le ragioni oppositivefossero irrilevanti e, comunque, non idonee a incrinare le risultanze investigative.3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. del Tribunale di TrevisoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 11 febbraio 2026, il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione, formulatanell’interesse [OSCURATO:PERSONA], alla richiesta di archiviazione per particolaretenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., disponendo, nel contempo,l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alreato di cui all’art. 642 cod. pen.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge inrelazione agli artt. 111, settimo comma, Cost., 468, 190 cod. proc. pen., nonchévizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prove decisive, per avereil giudice accolto la richiesta di archiviazione senza confrontarsi con le ragioni,espresse nell’atto di opposizione, volte a dimostrare l’insussistenza del reatoascritto ex art. 642 cod. pen. In via principale, il ricorrente chiede, pertanto,l’annullamento del gravato provvedimento e la pronuncia di una sentenza diproscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e, insubordine, l’annullamento con rinvio degli atti al Pubblico ministero, al fine dellaprosecuzione delle indagini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.In primo luogo, si deduce esplicitamente un vizio della motivazione, che nonrientra nell’ambito dei motivi azionabili con il ricorso de quo. In secondo luogo, ladoglianza è generica, non descrivendo, il ricorrente, quale sia l’interesse concretoe attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione.2.1. Quanto al primo profilo d’inammissibilità, si osserva che, sebbene ilmotivo eccepisca formalmente la violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimocomma, Cost., esso espone, in realtà, una censura imperniata su vizi dimotivazione, peraltro manifestamente infondati.Già sotto questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto contrastante conprincipi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che è concorde nel riteneresiffatta tipologia di ordinanza impugnabile con ricorso per cassazione perviolazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., non essendoprevisto, altrimenti, alcun altro mezzo di impugnazione (sul punto, v., ad es., Sez.6, n. 11263 del 11/03/2026, Mazzarella, Rv. 289545 – 01; Sez. 5, n. 36468 del31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).Ora, il ricorso in esame non individua, di fatto, alcuna effettiva violazione dilegge posta in essere dal Tribunale ‒ ad esempio per non aver garantito il dirittoal contraddittorio, non consentendo all’indagato di contestare e opporsi allarichiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.Non può quindi non rimarcarsi la seconda ragione d’inammissibilità delmotivo, che discende dalla mancata indicazione del concreto ed effettivo interessea impugnare l’avversata ordinanza di archiviazione. Tale non può essere il profilo,eccepito in termini del tutto astratti e generici, del carattere decisorio delprovvedimento di archiviazione e della sua capacità di incidere, in via definitiva,su situazioni di diritto soggettivo. Se tale assunto, in astratto, è certamentecondivisibile (non a caso, la giurisprudenza di legittimità, proprio in virtù di quellapotenziale, definitiva incidenza del provvedimento di archiviazione sulle situazionidi diritto soggettivo, è concorde nel ritenere siffatta tipologia di ordinanzaimpugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art.111, settimo comma, Cost., non essendo previsto, altrimenti, alcun altro mezzo diimpugnazione: sul punto, basti il rinvio alla già citata sentenza “Tramo”, Rv.285076 – 01), è anche vero che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazioneavverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, occorreche il ricorrente dimostri un interesse concreto ed attuale alla rimozione delprovvedimento di archiviazione, indicando il concreto pregiudizio subìto.Pregiudizio che, nel caso in scrutinio, è stato dedotto, come anticipato, in terminiestremamente generici e astratti e senza tener conto che, nella fattispecie, è statoadeguatamente garantito il diritto al contraddittorio (sul punto, v.Sez. 2, n. 38648 del 13/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).2.2. Si osserva infine, e per inciso, che la doglianza difensiva ‒ secondo cui ilgiudice non avrebbe considerato rilievi e ragioni espressi nell’atto di opposizione,né la documentazione allegata, limitandosi ad accogliere la proposta diarchiviazione del pubblico ministero ‒ non considera adeguatamente quantoosservato, sia pure in forma sintetica, nel gravato provvedimento, circa la chiaraconvergenza delle risultanze investigative in direzione della responsabilitàdell’indagato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. In particolare, con razionaleapprezzamento degli atti d’indagine, è stato evidenziato come l’unica personainteressata ad avvantaggiarsi materialmente dalla frode operata a danno dellacompagnia assicurativa fosse proprio l’indagato; quest’ultimo ‒ ha chiarito inoltreil giudice ‒ era anche l’unico a detenere materialmente la documentazioneoriginale, che sarebbe stata poi alterata. Di qui, la deduzione, conforme a logica,che l’artifizio, finalizzato a ottenere fraudolentemente l’indennizzo o il vantaggioderivante dal contratto di assicurazione, sia stato posto dall’odierno ricorrente.Alle obiezioni difensive, espresse con l’atto di opposizione, e sintetizzate nellaprima parte del motivo (la mancata conoscenza della missiva di diniego dellacompagnia assicurativa, inviata molto dopo la richiesta di indennizzo da partedell’indagato, i ripetuti messaggi inviati da quest’ultimo alla compagnia, il cambiodi medico di famiglia etc.), il giudice per le indagini preliminari ha replicatoadeguatamente, riferendosi, in sintesi, alle ragioni per cui le ragioni oppositivefossero irrilevanti e, comunque, non idonee a incrinare le risultanze investigative.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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