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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:653
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2012 – Šujetová (causa C-252/11) «Rinvio pregiudiziale – Non luogo a provvedere» Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Causa pendente dinanzi al giudice del rinvio divenuta priva di oggetto – Non luogo a provvedere (Art. 267 TFUE) (v. punti 13-15) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Krajský súd v Prešove (Slovacchia) – Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) – Disposizione nazionale che attribuisce la competenza esclusiva a conoscere di una domanda d’annullamento di un lodo arbitrale all’organo giurisdizionale nel cui ambito territoriale si è svolto il procedimento arbitrale – Disposizione nazionale che prevede l’obbligo, per tale organo giurisdizionale, dopo l’eventuale annullamento del lodo arbitrale, di proseguire il procedimento senza esaminare nuovamente la propria competenza territoriale – Convenzione arbitrale o clausola compromissoria di natura abusiva. [OSCURATO:PERSONA] vi è luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) con decisione del 7 aprile 2011, nella causa C-252/11.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2012 – Šujetová (causa C-252/11) «Rinvio pregiudiziale – Non luogo a provvedere» Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Causa pendente dinanzi al giudice del rinvio divenuta priva di oggetto – Non luogo a provvedere (Art. 267 TFUE) (v. punti 13-15) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Krajský súd v Prešove (Slovacchia) – Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) – Disposizione nazionale che attribuisce la competenza esclusiva a conoscere di una domanda d’annullamento di un lodo arbitrale all’organo giurisdizionale nel cui ambito territoriale si è svolto il procedimento arbitrale – Disposizione nazionale che prevede l’obbligo, per tale organo giurisdizionale, dopo l’eventuale annullamento del lodo arbitrale, di proseguire il procedimento senza esaminare nuovamente la propria competenza territoriale – Convenzione arbitrale o clausola compromissoria di natura abusiva. [OSCURATO:PERSONA] vi è luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) con decisione del 7 aprile 2011, nella causa C-252/11.
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