CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21210-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 297, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 231/26/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 16/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 1996, che Margherita IZZO, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sosteneva non essere mai stata notificata al de cuius e di cui era venuta a conoscenza in data 13/12/2016 a seguito di rilascio da parte del concessionario alla riscossione del relativo estratto di ruolo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania, pur riconoscendo la regolarità della notifica della cartella, effettuata in data 28/11/2002, dichiarava prescritta la pretesa erariale per irregolarità della notifica del fermo amministrativo, successivo atto interruttivo della prescrizione, in quanto la copia dell'avviso di accertamento del plico spedito a mezzo posta non recava «alcun elemento idoneo a consentire la univoca riconducibilità della stessa al predetto provvedimento di fermo, non risultando pertanto, comprovata l'avvenuta ricezione» dello stesso. Pertanto, accoglieva l'appello della contribuente liquidando a favore della stessa, per spese processuali, euro 2.500,00 per compensi per ognuno dei due gradi di giudizio, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 2. Avverso la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l'Agenzia delle entrate - Riscossione con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 3. A seguito di proposta del relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ., che aveva erroneamente attribuito al ricorso principale una valutazione afferente il ricorso incidentale e nessuna valutazione aveva effettuato in relazione al ricorso principale, questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 1772 del 2022 rinviava la causa a nuovo ruolo per comunicare alle parti una nuova proposta. 4. Sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 140 del 2012, sostenendo che la CTR aveva errato nella liquidazione del compenso al difensore della contribuente che nei gradi di merito era assistita da un dottore commercialista sicché avrebbe dovuto applicare il citato decreto ministeriale che prevede compensi molto più alti di quanto liquidato, peraltro senza alcuna motivazione al riguardo. 2. Con il ricorso incidentale l'Agenzia delle entrate - Riscossione deduce la violazione degli artt. 2697 e 1335 cod. civ., nonché 26 del d.P.R. n. 602 del 1972, sostenendo che la CTR, nell'affermare che la copia dell'avviso di accertamento del plico spedito a mezzo posta non recava «alcun elemento idoneo a consentire la univoca riconducibilità della stessa al predetto provvedimento di fermo, non risultando pertanto, comprovata l'avvenuta ricezione» dello stesso, aveva ritenuto implicitamente sussistente in capo all'agente della riscossione l'onere di provare l'esatto contenuto degli atti notificati a mezzo posta raccomandata. 3. Ciò precisato, osserva il Collegio che nel presente giudizio la contribuente assume che il proprio dante causa non aveva ricevuto la rituale notifica della cartella di pagamento, di cui era venuta a conoscenza solo occasionalmente, in data 13712/2016, attraverso il rilascio da parte dell'agente della riscossione dell'estratto di ruolo.4. Si pone, quindi, la questione dell'impugnabilità "in via diretta" di tale atto tributario, con tutela "anticipata" e sulla base della conoscenza dell'estratto di ruolo che è atto non impugnabile. 5. Al riguardo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui art. 3-bis disciplina la "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo", la Sezione Quinta di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022, ha rimesso alla Sezioni unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla portata applicativa dell'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla I. n. 215 del 2021, ed in particolare se tale norma abbia natura sostanziale (con efficacia ex nunc), attenendo al presupposto impositivo, o processuale, e se, ed entro quali limiti, possa ritenersi ancora valido il principio affermato da S.U. n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente - che assuma di non aver ricevuto la rituale notifica di provvedimenti impositivi e che scopra "occasionalmente" la sussistenza di iscrizioni a ruolo - può impugnare "in via diretta" tali atti tributari, con tutela "anticipata", quindi prima della loro rituale notificazione nei suoi confronti mediante l'impugnazione degli estratti di ruolo. 6. Poiché la predetta questione assume rilevanza anche nel predetto giudizio, si rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, alla Quinta Sezione civile di questa Corte, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte. P.Q.M. rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma in d