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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 09876/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13494/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, in difetto di elezione di domicilio in ROMA domiciliato ivi, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA domi- ciliato ivi, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresenta- to e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Piero PELLEGATTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4436/2018 della CORTE D'APPELLO di MI- LANO, pubblicata il 10/10/2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 15/02/2022 dal Pre- sidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in perso- na del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto; rilevato che la «Erremme di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc» ricorre, con atto notificato il 10/04/2019 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4436 del 10/10/2018, con cui la Corte d'appello di Milano ha definito negativamente l'appello avverso la sentenza di declaratoria di improcedibilità della sua opposizione al precetto di rilascio, non meglio specificato, notificatole da [OSCURATO:PERSONA] in uno a titolo esecutivo costituito da convalida di sfratto; resiste con controricorso l'intimata; il ricorso è chiamato per l'udienza pubblica di discussione del 15/02/2022, tenuta in forma camerale: per la quale il Pubblico Ministero deposita conclusioni motivate nel senso del rigetto, ma nessuna delle parti deposita memoria; considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta «violazione dell'art. 360, c.p.c., comma n. 1, n. 3, per vizio di motivazione, alla luce della sentenza della Cass. sent. n. 19881 del 22.09.2014 e contestuale violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1218 c.p.c. [sic] ed all'art. 112 c.p.c.»: in sostanza denunciando un'omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento danni; il motivo è infondato: la motivazione sussiste, è chiara e percepibile, nel senso che non vi era stata proposizione della domanda risarcitoria nell'atto introduttivo dell'opposizione e, sotto tale specifico profilo, nessuna argomentata critica è svolta in ricorso; Ric. 2019 n. 13434 sez. 53 - ud. 15-02-2022 -2- col secondo mezzo di censura la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 615, 617 c.p.c.»: in estrema sintesi rilevando che, essendo la domanda stata qualificata opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nell'atto di citazione e dalla stessa corte d'appello, non poteva dichiararsi inammissibile l'appello; il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni: da un lato, per la radicale carenza di specificità del ricorso sul contenuto dell'atto di opposizione originario; dall'altro, per manifesta infondatezza, perché la corte d'appello considera separatamente i capi di opposizione agli atti esecutivi, correttamente comminando l'inammissibilità da erroneità del mezzo di impugnazione e gli altri, ricondotti alla domanda di risarcimento, evidenziando la carenza nell'atto di appello di validi argomenti a contestazione della tardività del suo dispiegamento in primo grado; col terzo motivo è poi dedotta «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'erronea applicazione nel giudizio d'appello dei principi in materia di spese processuali ex art. 91 c.p.c.»: in particolare, in conseguenza della dimostrata fondatezza originaria della domanda non poteva essere la ricorrente condannata alle spese; il motivo è inammissibile, perché si riferisce all'evenienza meramente ipotetica della fondatezza dei primi due e nemmeno nella sua esposizione può configurare un errore della gravata sen- tenza nell'applicazione del principio della soccombenza quale rego- latore del capo sulle spese: in quanto la pronuncia della corte d'appello è inequivocabilmente di reiezione, in rito e nel merito, del gravame, con evidente incontestabile configurazione della soccombenza dell'appellante; non sussistono peraltro, se non altro con la dovuta evidenza ed immediatezza, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 cod. proc. civ., invocata dalla controricorrente; Ric. 2019 n. 13434 sez. 53 - ud. 15-02-2022 -3- al rigetto del ricorso consegue la condanna della soccombente ricorrente alle spese di lite; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali; tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13494/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, in difetto di elezione di domicilio in ROMA domiciliato ivi, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA domi- ciliato ivi, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresenta- to e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Piero PELLEGATTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4436/2018 della CORTE D'APPELLO di MI- LANO, pubblicata il 10/10/2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 15/02/2022 dal Pre- sidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in perso- na del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto; rilevato che la «Erremme di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc» ricorre, con atto notificato il 10/04/2019 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4436 del 10/10/2018, con cui la Corte d'appello di Milano ha definito negativamente l'appello avverso la sentenza di declaratoria di improcedibilità della sua opposizione al precetto di rilascio, non meglio specificato, notificatole da [OSCURATO:PERSONA] in uno a titolo esecutivo costituito da convalida di sfratto; resiste con controricorso l'intimata; il ricorso è chiamato per l'udienza pubblica di discussione del 15/02/2022, tenuta in forma camerale: per la quale il Pubblico Ministero deposita conclusioni motivate nel senso del rigetto, ma nessuna delle parti deposita memoria; considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta «violazione dell'art. 360, c.p.c., comma n. 1, n. 3, per vizio di motivazione, alla luce della sentenza della Cass. sent. n. 19881 del 22.09.2014 e contestuale violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1218 c.p.c. [sic] ed all'art. 112 c.p.c.»: in sostanza denunciando un'omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento danni; il motivo è infondato: la motivazione sussiste, è chiara e percepibile, nel senso che non vi era stata proposizione della domanda risarcitoria nell'atto introduttivo dell'opposizione e, sotto tale specifico profilo, nessuna argomentata critica è svolta in ricorso; Ric. 2019 n. 13434 sez. 53 - ud. 15-02-2022 -2- col secondo mezzo di censura la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 615, 617 c.p.c.»: in estrema sintesi rilevando che, essendo la domanda stata qualificata opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nell'atto di citazione e dalla stessa corte d'appello, non poteva dichiararsi inammissibile l'appello; il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni: da un lato, per la radicale carenza di specificità del ricorso sul contenuto dell'atto di opposizione originario; dall'altro, per manifesta infondatezza, perché la corte d'appello considera separatamente i capi di opposizione agli atti esecutivi, correttamente comminando l'inammissibilità da erroneità del mezzo di impugnazione e gli altri, ricondotti alla domanda di risarcimento, evidenziando la carenza nell'atto di appello di validi argomenti a contestazione della tardività del suo dispiegamento in primo grado; col terzo motivo è poi dedotta «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'erronea applicazione nel giudizio d'appello dei principi in materia di spese processuali ex art. 91 c.p.c.»: in particolare, in conseguenza della dimostrata fondatezza originaria della domanda non poteva essere la ricorrente condannata alle spese; il motivo è inammissibile, perché si riferisce all'evenienza meramente ipotetica della fondatezza dei primi due e nemmeno nella sua esposizione può configurare un errore della gravata sen- tenza nell'applicazione del principio della soccombenza quale rego- latore del capo sulle spese: in quanto la pronuncia della corte d'appello è inequivocabilmente di reiezione, in rito e nel merito, del gravame, con evidente incontestabile configurazione della soccombenza dell'appellante; non sussistono peraltro, se non altro con la dovuta evidenza ed immediatezza, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 cod. proc. civ., invocata dalla controricorrente; Ric. 2019 n. 13434 sez. 53 - ud. 15-02-2022 -3- al rigetto del ricorso consegue la condanna della soccombente ricorrente alle spese di lite; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali; tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma
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