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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26114/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto; Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva, con la quale ha ribadito l'istanza di accoglimento del ricorso e ha eccepito la decorrenza del termine prescrizionale; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Ritenuto che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (pag. 6 del ricorso) risultano inedite e, comunque, sono manifestamente infondate in ragione dei limiti edittali della pena prevista per il reato in relazione al quale è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente; Rilevata la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive relative alla prescrizione, giacché non è ancora decorso il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei, avuto riguardo alla data di commissione del reato (15 ottobre 2015); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibilp il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della1somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto; Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva, con la quale ha ribadito l'istanza di accoglimento del ricorso e ha eccepito la decorrenza del termine prescrizionale; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Ritenuto che le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. (pag. 6 del ricorso) risultano inedite e, comunque, sono manifestamente infondate in ragione dei limiti edittali della pena prevista per il reato in relazione al quale è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente; Rilevata la manifesta infondatezza delle deduzioni difensive relative alla prescrizione, giacché non è ancora decorso il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei, avuto riguardo alla data di commissione del reato (15 ottobre 2015); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibilp il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della1somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 26114/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris