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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01241/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32236-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 282/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 331/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Oggetto R.G.N.32236/2021 Cron.

Rep.

Ud20/11/2025 1.-Il Tribunale di Macerata, con la sentenza del 3 agosto 2017, aveva rigettato la domanda di accertamento della sussistenza del rapporto di agenzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Dafne di [OSCURATO:PERSONA] C, snc e poi proseguito senza soluzione di continuità con la [OSCURATO:SOCIETA] (per la zona Lombardia) sino al 27.8.2001, in relazione all’unico centro di imputazione cui facevano capo le predette società, nonché volta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA], in solido tra loro, al pagamento delle provvigioni maturate e non versate, dell’indennità di mancato preavviso, dell’indennità di cessazione del rapporto ed al risarcimento di danni. 2.- La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza in atti, ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della impugnata sentenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 17.828,75 lordi a titolo di provvigioni maturate da gennaio 1998 a maggio 2001, ed al pagamento della somma di € 56.760,54 lordi a titolo di indennità di cessazione del rapporto, oltre accessori di legge e spese legali nella misura ivi regolata. 3.- La Corte d'appello, in primo luogo, ha riconosciuto che il rapporto di agenzia del [OSCURATO:PERSONA] era sorto, nel dicembre 97, con la Dafne di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e successivamente a partire dal 3.4.2000 il mandato era stato conferito dalla Ixos; gli effetti dell'intera vicenda contrattuale erano imputabili alla famiglia Malloni come unico centro di interessi, da cui discendeva la responsabilità solidale delle convenute e dei soci per le obbligazioni sorte a loro carico e rimaste inadempiute.

Ha poi evidenziato che il rapporto di agenzia si era svolto fino al maggio 2001 epoca in cui era avvenuta la sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato; le provvigioni andavano quindi conteggiate solo in relazione al periodo di svolgimento del rapporto di agenzia.

Andava invece esclusa l'indennità di mancato preavviso, posto che il ricorrente si era dimesso dal rapporto in data 8 agosto 2001, ossia dopo l'instaurazione del regime di subordinazione, ma seppur prima che Ixos comunicasse alla clientela il cambio di Agente con lettera del 27 agosto 2001.

Spettavano all'appellante le provvigioni relative agli affari dal medesimo conclusi nel periodo compreso fra l'1 gennaio 1998 e il 2 maggio 2001 nell'ammontare che il c.t.u. nominato in corso di causa aveva indicato pari a € 17.828,75 lordi non liquidate dalla proponente per asserito esito negativo delle vendite; mentre l'esame della documentazione acquisita agli atti e i contenuti delle deposizioni testimoniali consentivano di affermare che la mancata conclusione dei relativi affari non fosse imputabile all’ agente; si trattava infatti di resi e di note di credito derivati dalle contestazioni, sollevate dai clienti, di difetti del prodotto o di ritardi nella consegna.

Il dato negativo per l'azienda derivava, quindi, da vizi di produzione o disguidi organizzativi verificatosi in fase di consegna.

Non potevano invece riconoscersi in favore dell’agente ulteriori provvigioni in quanto la documentazione contabile ritualmente acquisita agli atti non forniva validi elementi in tal senso.

Ricorrevano invece entrambe le condizioni fissate dall'articolo 1751 c.c. (sviluppo degli affari e persistenza dei vantaggi) per la corresponsione in favore dell'appellante dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. determinata dal c.t.u. nella misura di € 56.760,54 lordi con riferimento al periodo da gennaio 1998 a maggio 2001, tenendo conto delle provvigioni da resi e note di credito non versate.

Era rimasto infatti incontestato il dato oggettivo dell'aumento del fatturato, desumibile dal notevole incremento della clientela, di cui all'elenco della produzione dell'appellante, acquisita grazie all'operato dell’agente; così come era incontestata la circostanza relativa all'apertura, grazie al medesimo operato, dello showroom a Milano, quest'ultimo costituendo un evento di notevole rilievo sul piano commerciale.

L’appellante era stato chiamato a risanare i guasti creati nelle zone già coperte dal precedente agente; l'operato dell'agente aveva determinato un sicuro incremento e positivo sviluppo degli affari della proponente con acquisizione di perduranti vantaggi nella sfera di quest'ultima rispetto al momento di cessazione dell'attività dedotta nella causa, come attestato dall'aumento di fatturato, non smentito attraverso elementi di segno contrario che la preponente aveva l'onere di fornire.

Non rilevava in senso contrario la circostanza della trasformazione del rapporto di lavoro che era semmai sintomatica di persistente stima e apprezzamento nei confronti del professionista se è vero che il vincolo di subordinazione si fonda sull'elemento fiduciario, non meno che il mandato di agenzia.

Le perdite dei clienti derivavano da vizi del prodotto non già da errori o scelte incaute nella sua commercializzazione, laddove l’agente attuando strategie comportamentali come la restituzione dei prodotti difettosi o l'effettuazione di sconti aveva senzadubbio aiutato a conservare il più possibile i clienti invece che perderli, a fronte di un oggettivo calo della qualità della produzione, imputabile ovviamente alla proponente.

La Corte ha dato atto che a seguito della cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA] il processo interrotto era stato riassunto nei confronti dei soci i quali hanno insistito per il rigetto dell’appello.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cessata Duemme (già IXOS) al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza.

Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.

Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione dell'art. 116 c.p.c; posto che la Corte di appello non avrebbe valutato le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, avendo fondato la prova del diritto dell’agente a percepire provvigioni ulteriori richiamando integralmente la CTU, la quale era a sua volta basata su mere presunzioni che comunque non permettevano di determinarne l’ammontare effettivo. 2.- Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., posto che la Corte di appello non avrebbe dato rilevanza ad un credito che era risultato incontestato e che avrebbe inciso sul quantum dovuto a titolo di differenze provvigionali in favore dell'agente, omettendo ogni motivazione in merito. 3.-Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione degli art. 1751 e 2697 c.c. dato che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere l’indennità di cui all'art. 1751 c.c., sussistendo solo il primo dei due requisiti richiesti ai fini dell’applicabilità della norma.

Inoltre, avrebbe omesso di esaminare documenti decisivi per il riconoscimento della indennità in questione (il volume d'affari ed il fatturato provigionale, le prove testimoniali). 4.-Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione dell’art. 1751 c.c.; la Corte di appello avrebbe errato anche in ordine al riconoscimento della prima delle condizioni previste ai fini dell’applicabilità della norma perché non era dimostrata la correlazione tra l’apertura di un nuovo showroom e l’incremento di fatturato e di clientela. 5.-Con il quinto motivo si denunzia, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione degli art. dell’art. 2495 c.c.; la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il fatto che, in sede di bilancio finale di liquidazione, i soci della società cancellata non avevano percepito alcuna somma.

Dunque, avrebbe errato nel ritenere i soci obbligati personalmente per i debiti societari. 6.- Con il sesto motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., omessa motivazione con violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 posto che la Corte avrebbe omesso ogni pronuncia in merito all’eccezione degli appellati relativa alla responsabilità dei soci della società cancellata ex art. 2495 c.c. 7.- I primi due motivi, riferiti al computo delle provvigioni riconosciute all’agente, possono esaminarsi unitariamente per connessione e sono inammissibili.

Essi sono sostanzialmente rivolti, aldilà dell’apparente rubrica, ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti sottesi all’individuazione del credito dell’agente.

Essi sono quindi inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione che la Corte ha effettuato motivatamente valutando le emergenze probatorie prodotte dalle parti, sottoponendole al proprio prudente e discrezionale vaglio critico e respingendo richieste probatorie prive di rilevanza.

Questa Corte di legittimità non potrebbe mai sostituirsi al giudice di appello e ritenere inesistenti i presupposti di fatto dichiarati esistenti dalla Corte di appello e necessari ai fini dell’integrazione della fattispecie giuridica considerata; e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d'appello.

Il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità. 8.- Non esiste alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2094 c.c. posto che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229 del 17/01/2019).

Per di più, la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell'insegnamento nomofilattico (v.

Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito dell'articolo 115 c.p.c., indica che la violazione "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”. 9.- Inoltre, nel caso in esame i medesimi motivi reclamano l’omessa valutazione di fatti decisivi senza che siano rispettate le prescrizioni imposte da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, le quali hanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; i motivi in esame risultano ampiamente irrispettosi di tali enunciati; non enucleano, fra l’altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass.

SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come è confermato anche dalla loro stessa molteplicità (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

10. Nel caso di specie non risulta dove le parti avrebbero discusso degli asseriti fatti omessi, né la loro decisività (anche in ragione della plurima denuncia di omessa valutazione di fatti decisivi), né la specificità dell’asserita non contestazione. 11.-Inoltre laddove viene denunciato come omessa valutazione di un fatto decisivo l’adesione del giudice di merito alle conclusioni della ctu non si considera che, fatto salvo il controllo di legittimità sulla coerenza logica e sulla plausibilità delle conclusioni della decisione impugnata (nei ristretti limiti in cui è ammesso il controllo sulla motivazione ai sensi dell’art.360 n. 5 e 4 c.p.c.), l’adesione alla ctu soddisfa di per sé l’obbligo di motivazione (cfr.

Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022). 12.- Col terzo motivo si sostiene che la Corte d'appello ai fini dell’indennità ex art 1751 c.c. ha accertato solamente il sensibile incremento degli affari da parte dell’agente, ma non anche l’esistenza della seconda condizione richiesta dalla norma, ovvero che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall’agente.

Non vi sarebbe stato alcun riferimento a tale seconda condizione che inoltre è rimasta non provata ed il cui onere probatorio incombeva a carico dell’agente.

Si richiamano in proposito le dichiarazioni di alcuni testimoni che sostengono che non hanno più acquistato dopo che è andato via l’agente.

13. Il terzo motivo è in parte inammissibile, nei sensi già indicati sopra, ed in parte infondato posto che, come risulta dalla ricostruzione in fatto, la Corte d'appello ha accertato entrambi i requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. al fine dell'erogazione delle indennità in questione, attestando che l'operato dell’agente ha determinato un sicuro incremento e positivo sviluppo degli affari della proponente con acquisizione di perduranti vantaggi nella sfera di quest'ultima, rispetto al momento di cessazione dell'attività dedotta in causa, come attestato dall'aumento di fatturato, non smentito attraverso elementi di segno contrario che la proponente aveva l'onere di fornire.

La Corte d'appello ha pure confutato la rilevanza delle testimonianze dei due clienti indicati dai ricorrenti ai fini del disconoscimento del diritto all'indennità ex art. 1750 c.c. la cui riproposizione in questa sede mira ad una rivalutazione nel merito delle prove e supera i limiti ed i casi del ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. 14.- Anche il quarto motivo è inammissibile perché mira al riesame dei dati probatori utilizzati dalla Corte per indicare l'aumento del fatturato e l'impegno del ricorrente ai fini dell'apertura dello showroom a Milano. 15.-Il quinto ed il sesto sono fondati e vanno accolti.

Essi fanno riferimento al fatto che in sede di bilancio finale di liquidazione i soci della società cancellata non avessero percepito somma alcuna.

I motivi sono assistiti dalla specificità della deduzione essendo richiamata l’eccezione sollevata dai due soci in fase di costituzione in appello a seguito della riassunzione della causa interrotta (si richiamano gli atti e i documenti ivi prodotti).

Viene dunque in applicazione l’art. 2495 c.c.il quale prevede: “1.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. 2.-Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere(3). 3.- Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [31, 2312, 2324].

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.” Secondo l’orientamento consolidato “in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio ( Cass. n. 15474 del 22/06/2017).

Anche le Sez unite n. 3625 del 12/02/2025 hanno di recente ribadito, sia pure con riguardo alla responsabilità nei confronti del fisco, che “per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci”.

Nel caso di specie tale presupposto non è stato esaminato nonostante l’eccezione ritualmente sollevata; ha quindi errato la Corte di appello a non esaminare l’eccezione degli appellati relativa alla responsabilità dei soci della società cancellata ex art. 2495 c.c. ed a non accertare il fatto che, in sede di bilancio finale di liquidazione, i soci della società cancellata non avrebbero percepito alcuna somma. 16.- Alla luce di quanto osservato il ricorso deve essere accolto in relazione al quinto ed al sesto motivo, mentre vanno dichiarati inammissibili il primo, il secondo ed il quarto, e rigettato il terzo.

La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 17.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto, rigettatoil terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32236-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 282/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/12/2020 R.G.N. 331/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.32236/2021 Cron. Rep. Ud20/11/2025 1.-Il Tribunale di Macerata, con la sentenza del 3 agosto 2017, aveva rigettato la domanda di accertamento della sussistenza del rapporto di agenzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Dafne di [OSCURATO:PERSONA] C, snc e poi proseguito senza soluzione di continuità con la [OSCURATO:SOCIETA] (per la zona Lombardia) sino al 27.8.2001, in relazione all’unico centro di imputazione cui facevano capo le predette società, nonché volta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA], in solido tra loro, al pagamento delle provvigioni maturate e non versate, dell’indennità di mancato preavviso, dell’indennità di cessazione del rapporto ed al risarcimento di danni. 2.- La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza in atti, ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della impugnata sentenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 17.828,75 lordi a titolo di provvigioni maturate da gennaio 1998 a maggio 2001, ed al pagamento della somma di € 56.760,54 lordi a titolo di indennità di cessazione del rapporto, oltre accessori di legge e spese legali nella misura ivi regolata. 3.- La Corte d'appello, in primo luogo, ha riconosciuto che il rapporto di agenzia del [OSCURATO:PERSONA] era sorto, nel dicembre 97, con la Dafne di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e successivamente a partire dal 3.4.2000 il mandato era stato conferito dalla Ixos; gli effetti dell'intera vicenda contrattuale erano imputabili alla famiglia Malloni come unico centro di interessi, da cui discendeva la responsabilità solidale delle convenute e dei soci per le obbligazioni sorte a loro carico e rimaste inadempiute. Ha poi evidenziato che il rapporto di agenzia si era svolto fino al maggio 2001 epoca in cui era avvenuta la sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato; le provvigioni andavano quindi conteggiate solo in relazione al periodo di svolgimento del rapporto di agenzia. Andava invece esclusa l'indennità di mancato preavviso, posto che il ricorrente si era dimesso dal rapporto in data 8 agosto 2001, ossia dopo l'instaurazione del regime di subordinazione, ma seppur prima che Ixos comunicasse alla clientela il cambio di Agente con lettera del 27 agosto 2001. Spettavano all'appellante le provvigioni relative agli affari dal medesimo conclusi nel periodo compreso fra l'1 gennaio 1998 e il 2 maggio 2001 nell'ammontare che il c.t.u. nominato in corso di causa aveva indicato pari a € 17.828,75 lordi non liquidate dalla proponente per asserito esito negativo delle vendite; mentre l'esame della documentazione acquisita agli atti e i contenuti delle deposizioni testimoniali consentivano di affermare che la mancata conclusione dei relativi affari non fosse imputabile all’ agente; si trattava infatti di resi e di note di credito derivati dalle contestazioni, sollevate dai clienti, di difetti del prodotto o di ritardi nella consegna. Il dato negativo per l'azienda derivava, quindi, da vizi di produzione o disguidi organizzativi verificatosi in fase di consegna. Non potevano invece riconoscersi in favore dell’agente ulteriori provvigioni in quanto la documentazione contabile ritualmente acquisita agli atti non forniva validi elementi in tal senso. Ricorrevano invece entrambe le condizioni fissate dall'articolo 1751 c.c. (sviluppo degli affari e persistenza dei vantaggi) per la corresponsione in favore dell'appellante dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. determinata dal c.t.u. nella misura di € 56.760,54 lordi con riferimento al periodo da gennaio 1998 a maggio 2001, tenendo conto delle provvigioni da resi e note di credito non versate. Era rimasto infatti incontestato il dato oggettivo dell'aumento del fatturato, desumibile dal notevole incremento della clientela, di cui all'elenco della produzione dell'appellante, acquisita grazie all'operato dell’agente; così come era incontestata la circostanza relativa all'apertura, grazie al medesimo operato, dello showroom a Milano, quest'ultimo costituendo un evento di notevole rilievo sul piano commerciale. L’appellante era stato chiamato a risanare i guasti creati nelle zone già coperte dal precedente agente; l'operato dell'agente aveva determinato un sicuro incremento e positivo sviluppo degli affari della proponente con acquisizione di perduranti vantaggi nella sfera di quest'ultima rispetto al momento di cessazione dell'attività dedotta nella causa, come attestato dall'aumento di fatturato, non smentito attraverso elementi di segno contrario che la preponente aveva l'onere di fornire. Non rilevava in senso contrario la circostanza della trasformazione del rapporto di lavoro che era semmai sintomatica di persistente stima e apprezzamento nei confronti del professionista se è vero che il vincolo di subordinazione si fonda sull'elemento fiduciario, non meno che il mandato di agenzia. Le perdite dei clienti derivavano da vizi del prodotto non già da errori o scelte incaute nella sua commercializzazione, laddove l’agente attuando strategie comportamentali come la restituzione dei prodotti difettosi o l'effettuazione di sconti aveva senzadubbio aiutato a conservare il più possibile i clienti invece che perderli, a fronte di un oggettivo calo della qualità della produzione, imputabile ovviamente alla proponente. La Corte ha dato atto che a seguito della cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA] il processo interrotto era stato riassunto nei confronti dei soci i quali hanno insistito per il rigetto dell’appello. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cancellata [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cessata Duemme (già IXOS) al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memorie prima dell’udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione dell'art. 116 c.p.c; posto che la Corte di appello non avrebbe valutato le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, avendo fondato la prova del diritto dell’agente a percepire provvigioni ulteriori richiamando integralmente la CTU, la quale era a sua volta basata su mere presunzioni che comunque non permettevano di determinarne l’ammontare effettivo. 2.- Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell’art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., posto che la Corte di appello non avrebbe dato rilevanza ad un credito che era risultato incontestato e che avrebbe inciso sul quantum dovuto a titolo di differenze provvigionali in favore dell'agente, omettendo ogni motivazione in merito. 3.-Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione degli art. 1751 e 2697 c.c. dato che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere l’indennità di cui all'art. 1751 c.c., sussistendo solo il primo dei due requisiti richiesti ai fini dell’applicabilità della norma. Inoltre, avrebbe omesso di esaminare documenti decisivi per il riconoscimento della indennità in questione (il volume d'affari ed il fatturato provigionale, le prove testimoniali). 4.-Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione dell’art. 1751 c.c.; la Corte di appello avrebbe errato anche in ordine al riconoscimento della prima delle condizioni previste ai fini dell’applicabilità della norma perché non era dimostrata la correlazione tra l’apertura di un nuovo showroom e l’incremento di fatturato e di clientela. 5.-Con il quinto motivo si denunzia, ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con violazione degli art. dell’art. 2495 c.c.; la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il fatto che, in sede di bilancio finale di liquidazione, i soci della società cancellata non avevano percepito alcuna somma. Dunque, avrebbe errato nel ritenere i soci obbligati personalmente per i debiti societari. 6.- Con il sesto motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., omessa motivazione con violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 posto che la Corte avrebbe omesso ogni pronuncia in merito all’eccezione degli appellati relativa alla responsabilità dei soci della società cancellata ex art. 2495 c.c. 7.- I primi due motivi, riferiti al computo delle provvigioni riconosciute all’agente, possono esaminarsi unitariamente per connessione e sono inammissibili. Essi sono sostanzialmente rivolti, aldilà dell’apparente rubrica, ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti sottesi all’individuazione del credito dell’agente. Essi sono quindi inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione che la Corte ha effettuato motivatamente valutando le emergenze probatorie prodotte dalle parti, sottoponendole al proprio prudente e discrezionale vaglio critico e respingendo richieste probatorie prive di rilevanza. Questa Corte di legittimità non potrebbe mai sostituirsi al giudice di appello e ritenere inesistenti i presupposti di fatto dichiarati esistenti dalla Corte di appello e necessari ai fini dell’integrazione della fattispecie giuridica considerata; e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d'appello. Il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità. 8.- Non esiste alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2094 c.c. posto che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229 del 17/01/2019). Per di più, la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell'insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito dell'articolo 115 c.p.c., indica che la violazione "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”. 9.- Inoltre, nel caso in esame i medesimi motivi reclamano l’omessa valutazione di fatti decisivi senza che siano rispettate le prescrizioni imposte da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, le quali hanno espresso su tale norma i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; i motivi in esame risultano ampiamente irrispettosi di tali enunciati; non enucleano, fra l’altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti “decisivi” non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, come è confermato anche dalla loro stessa molteplicità (cfr. Cass. n. 21439 del 2015). 10. Nel caso di specie non risulta dove le parti avrebbero discusso degli asseriti fatti omessi, né la loro decisività (anche in ragione della plurima denuncia di omessa valutazione di fatti decisivi), né la specificità dell’asserita non contestazione. 11.-Inoltre laddove viene denunciato come omessa valutazione di un fatto decisivo l’adesione del giudice di merito alle conclusioni della ctu non si considera che, fatto salvo il controllo di legittimità sulla coerenza logica e sulla plausibilità delle conclusioni della decisione impugnata (nei ristretti limiti in cui è ammesso il controllo sulla motivazione ai sensi dell’art.360 n. 5 e 4 c.p.c.), l’adesione alla ctu soddisfa di per sé l’obbligo di motivazione (cfr. Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022). 12.- Col terzo motivo si sostiene che la Corte d'appello ai fini dell’indennità ex art 1751 c.c. ha accertato solamente il sensibile incremento degli affari da parte dell’agente, ma non anche l’esistenza della seconda condizione richiesta dalla norma, ovvero che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall’agente. Non vi sarebbe stato alcun riferimento a tale seconda condizione che inoltre è rimasta non provata ed il cui onere probatorio incombeva a carico dell’agente. Si richiamano in proposito le dichiarazioni di alcuni testimoni che sostengono che non hanno più acquistato dopo che è andato via l’agente. 13. Il terzo motivo è in parte inammissibile, nei sensi già indicati sopra, ed in parte infondato posto che, come risulta dalla ricostruzione in fatto, la Corte d'appello ha accertato entrambi i requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. al fine dell'erogazione delle indennità in questione, attestando che l'operato dell’agente ha determinato un sicuro incremento e positivo sviluppo degli affari della proponente con acquisizione di perduranti vantaggi nella sfera di quest'ultima, rispetto al momento di cessazione dell'attività dedotta in causa, come attestato dall'aumento di fatturato, non smentito attraverso elementi di segno contrario che la proponente aveva l'onere di fornire. La Corte d'appello ha pure confutato la rilevanza delle testimonianze dei due clienti indicati dai ricorrenti ai fini del disconoscimento del diritto all'indennità ex art. 1750 c.c. la cui riproposizione in questa sede mira ad una rivalutazione nel merito delle prove e supera i limiti ed i casi del ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. 14.- Anche il quarto motivo è inammissibile perché mira al riesame dei dati probatori utilizzati dalla Corte per indicare l'aumento del fatturato e l'impegno del ricorrente ai fini dell'apertura dello showroom a Milano. 15.-Il quinto ed il sesto sono fondati e vanno accolti. Essi fanno riferimento al fatto che in sede di bilancio finale di liquidazione i soci della società cancellata non avessero percepito somma alcuna. I motivi sono assistiti dalla specificità della deduzione essendo richiamata l’eccezione sollevata dai due soci in fase di costituzione in appello a seguito della riassunzione della causa interrotta (si richiamano gli atti e i documenti ivi prodotti). Viene dunque in applicazione l’art. 2495 c.c.il quale prevede: “1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. 2.-Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere(3). 3.- Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.” Secondo l’orientamento consolidato “in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio ( Cass. n. 15474 del 22/06/2017). Anche le Sez unite n. 3625 del 12/02/2025 hanno di recente ribadito, sia pure con riguardo alla responsabilità nei confronti del fisco, che “per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci”. Nel caso di specie tale presupposto non è stato esaminato nonostante l’eccezione ritualmente sollevata; ha quindi errato la Corte di appello a non esaminare l’eccezione degli appellati relativa alla responsabilità dei soci della società cancellata ex art. 2495 c.c. ed a non accertare il fatto che, in sede di bilancio finale di liquidazione, i soci della società cancellata non avrebbero percepito alcuna somma. 16.- Alla luce di quanto osservato il ricorso deve essere accolto in relazione al quinto ed al sesto motivo, mentre vanno dichiarati inammissibili il primo, il secondo ed il quarto, e rigettato il terzo. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 17.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto, rigettatoil terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n
Sentenza Cassazione n. 01241/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris