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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 39698/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 17/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma primo e 99 comma quarto cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in tema di esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici.

Si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sulla richiesta della difesa, attesi i numerosi, plurimi e specifici precedenti del prevenuto, sintomatici di un'allarmante personalità (dedita al reato quale stile abituale di vita) e ancora pag. 3 della sentenza in punto di negata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, condividendo la Corte il (già più che favorevole) giudizio di equivalenza operato dal giudice di primo grado, tenuto conto pure della personalità del reo e dell'elevata capacità criminale dello stesso; osservato peraltro che il motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 17/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma primo e 99 comma quarto cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in tema di esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. Si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sulla richiesta della difesa, attesi i numerosi, plurimi e specifici precedenti del prevenuto, sintomatici di un'allarmante personalità (dedita al reato quale stile abituale di vita) e ancora pag. 3 della sentenza in punto di negata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, condividendo la Corte il (già più che favorevole) giudizio di equivalenza operato dal giudice di primo grado, tenuto conto pure della personalità del reo e dell'elevata capacità criminale dello stesso; osservato peraltro che il motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39698/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris