CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale deposita note di udienza e insiste per l'accoglimento del ricorso in via principale; in subordine chiede rimessione della questione di legittimità costituzionale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 giugno 2025 la Terza Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte di appello di Catania del 12 luglio 2024 con cui era stata ridotta ad anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione la pena emessa nei suoi confronti dal G.U.P. del locale Tribunale in data 18 ottobre 2019, in ordine al reato di cui gli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 Marzo 2000, n. 74. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, errore di fatto in ordine alla corretta applicazione del regime delle inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di Cassazione per non avere considerato come la pronuncia di condanna sarebbe stata emessa nei suoi confronti sulla scorta di dichiarazioni accusatorie palesemente inutilizzabili rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetto escusso dalla Polizia giudiziaria come persona informata sui fatti e non, sin da subito, in veste di indagato, con le garanzie previste dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Escludendo le suddette propalazioni dal compendio probatorio in atti, residuerebbero le sole dichiarazioni dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA], insufficienti, in carenza di riscontri estrinseci ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a configurare la penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA]. L'errore di fatto commesso dalla Terza Sezione sarebbe consistito, in particolare, nell'avere dapprima ritenuto insanabile e assoluta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], e quindi la relativa rilevabilità anche nel corso del giudizio abbreviato, per poi affermare come, nel caso di specie, si applicherebbe la norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., per cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nel corso dell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. L'errore commesso dalla Suprema Corte, cioè, sarebbe consistito nel fatto di non avere considerato nella categoria delle inutilizzabilità derivanti dalla violazione dei divieti probatori, rilevabili anche nel corso del giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, le dichiarazioni rese da soggetti escussi come persone informate sui fatti che avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio come indagati, ai sensi dell'art. 63, 2comma 2, cod. proc. pen., atteso che tra le suddette violazioni dei divieti probatori è da ritenersi rientrino anche quelle dipendenti da lesioni di regole attinenti al procedimento acquisitivo dell'elemento istruttorio, costituenti espressione di principi o diposizioni aventi rilievo costituzionale o sovranazionale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come la norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. preveda l'esperibilità del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione sia per errore materiale che per errore di fatto, riconducendo, pertanto, sotto un unico istituto situazioni profondamente differenti per la natura del rimedio messo a disposizione, per il tipo di vizio che legittima la proposizione del ricorso, nonché per le conseguenze che discendono dall'eliminazione dell'errore, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Può ben affermarsi, quindi, che il legislatore ha impropriamente accomunato, nella nuova figura, realtà processuali eterogenee e che la configurazione del nuovo istituto come mezzo di impugnazione extra ordinem è appropriata solo con riferimento all'errore di fatto, e non già anche per quello materiale. Le due ipotesi di errore vengono individuate, rispettivamente: nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (errore materiale); in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (errore di fatto). Sono, pertanto, estranei all'area dell'errore di fatto - e come tali inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (così, espressamente, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). In altri termini, l'errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce in modo diretto al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra, perciò influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, cioè, ha il 3carattere della decisività, in quanto determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte. Sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato a esaminare per definire i motivi di ricorso. Tali caratteri distintivi contribuiscono a fare coincidere l'errore previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. con l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., che, attraverso il rinvio all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ne delimita con precisione l'ambito, chiarendo che ricorre l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e che ad esso è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione agli atti del processo, nel senso che non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (così, tra le tante: Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646-01). In questa prospettiva interpretativa si è mossa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha assunto quale parametro di riferimento la nozione di errore di fatto posta dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui, nel corso dei lavori preparatori relativi all'approvazione del testo dell'art. 625-bis cod. proc. pen., era stato fatto esplicito richiamo attraverso un emendamento poi ritirato. È stato, infatti, chiarito che il modello dell'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è del tutto affine all'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., ed è riconoscibile dalla circostanza che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o che è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr., in questi termini, Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Schiavone, Rv. 220181-01). Una simile impostazione è stata, tra l'altro, condivisa dalle Sezioni Unite, che nella sentenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, hanno stabilito, dopo avere riconosciuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391-bis cod. proc. civ., che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bís cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul 4processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 3. Orbene, chiariti in tal maniera i parametri esegetici alla stregua dei quali valutare l'errore di fatto di rilievo ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., risulta, in tutta evidenza, come nel caso di specie non sia dato ravvisare la ricorrenza di tale errore e come, conseguentemente, siano da qualificare le doglianze espresse dal ricorrente in termini di manifesta infondatezza. Nel ricorso straordinario proposto dallo [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata ritenuta la sussistenza di un presunto errore fattuale presente nella sentenza impugnata riguardante uno specifico aspetto - e cioè la circostanza di avere ritenuto utilizzabili nel corso del giudizio abbreviato le dichiarazioni rese da un indagato di reato connesso non ascoltato con le garanzie previste dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per erroneo inserimento di esse nella categoria delle nullità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - invece diffusamente vagliato nell'ambito di una pronuncia connotata da una motivazione ampia ed esaustiva, congruamente esplicativa delle ragioni sottese all'assunta decisione. Con il proposto ricorso, allora, lo [OSCURATO:PERSONA] ha, nella sostanza, inteso reiterare la proposizione di un motivo di doglianza già adeguatamente vagliato da questa Corte di Cassazione, mirando a ridiscutere il merito della decisione assunta, di fatto postulando una non accoglibile interpretazione dell'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen. quale strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche. Ciò non può che condurre a una declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, non potendo questa Corte di legittimità spostare l'asse della propria cognizione - come di fatto, invece, auspicato da parte dell'istante - finendo per essere non più chiamata a provvedere alla rimozione di errori percettivi di immediata evidenza incidenti sul percorso decisionale, ma a rivisitare integralmente la re-giudicanda, in un'ottica di rimozione del giudicato. 4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 5 P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] aiA44._ Funzion tudivario Dr. Gianf o Catenazzo 6