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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10592/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di false attestazioni a pubblico ufficiale su qualità personali, aggravato dall'essere state le stesse rese dall'[OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi (in tema di mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen; di quantificazione della pena irrogata e di qualificazione giuridica del fatto) sono affetti da conclamata genericità, in quanto affidati a censure del tutto indeterminate - di modo che non è consentito a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - e prive di confronto con le ragioni ostese nella sentenza impugnata a sostegno delle statuizioni avversate, quindi dedotte in violazione delle vincolanti prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen.. - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di false attestazioni a pubblico ufficiale su qualità personali, aggravato dall'essere state le stesse rese dall'[OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi (in tema di mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen; di quantificazione della pena irrogata e di qualificazione giuridica del fatto) sono affetti da conclamata genericità, in quanto affidati a censure del tutto indeterminate - di modo che non è consentito a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - e prive di confronto con le ragioni ostese nella sentenza impugnata a sostegno delle statuizioni avversate, quindi dedotte in violazione delle vincolanti prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen.. - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente I
Sentenza Cassazione n. 10592/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris