CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 27772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Prato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 e 75, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché in relazione all'art. 75, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'entità della pena irrogata. In data 10/03/2022, è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato da parte del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. Oltre ad essere di difficile intellegibilità, esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte di appello offre puntuale motivazione (p. 3). Essa è, altresì, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore J