CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 23312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 11509/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Tagliamento n. 76, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - controricorrente - avverso la sentenza n. 460 /20 20 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 21ottobre 202 0 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza n. 23303 del 27 settembre 2018 di questa Corte, ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari e, per l’effetto ha respinto la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura dalla stessa prestate negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 alle dipendenze della ditta Sibarelli per iperiodi specificamente indicati ed al conseguente accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti di cancellazione e diniego adottati dall’I.N.P.S., ordine di reiscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Calopezzati per gli anni 2007 per n. 51 giornate lavorative, 2008 per 51 giornate lavorative, 2009 per 51 giornate lavorative, 2010 per 51 giornate lavorative e 2011 per 102 giornate lavorative, nonché accertamento del diritto della lavoratrice alla corres ponsione da parte dell’I . N . P . S . delle indennità di congedo parentale per i periodi dal 31/03/2009 al 30/06/2009 e dal 23/03/2010 al 23/06/2010e condanna dell’Istituto previdenziale alla relativa corresponsione; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato totalmente la domanda richiamando precedenti di questa Corte in ordine alla valenza probatoria del verbale ispettivo dal quale l’Istituto previdenziale tragga elementi concreti a sostegnodella denuncia del carattere simulato del rapporto di lavoro agricolo, derivanti dalla sussistenza di incongruenze tra le ore di lavoro denunciate dal datore di lavoro e le ore di lavoro agricolo necessarie all’attività; ciò che inficia le risultanze form ali dell ’ iscrizione, imponendo la verifica dell’effettività del lavoro svolto dal bracciante in questione, a nulla rilevando che il verbale riguardi essenzialmente l’irregolarità della conduzione aziendale dell’asserito datore di lavoro, senza specifico riferimento al lavoratore interessato, in quanto tale circostanza non esclude la pertinenza del verbale rispetto all’oggetto di causa, essendo evidente che gli effetti riconnessi all’accertamento contrario contenuto nel verbale ispettivo si dispiegano allorquando – per i periodi riguardati dal verbale –il singolo lavoratore risulti addetto come bracciante agricolo presso quello stesso datore. Nella specie, al fine di verificare innanzitutto se si trattasse di azienda parzialmente attiva o totalmente fittizia, la Corte di appello, osservato che «la Santoro ha sostenuto di aver lavorato per la ditta Sibarelli di Cassano allo Jonio fraz. Sibari» e che in proposito «Inps ha evidenziato che le ditte Sibarelli a Cassano sono due [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che esiste altra ditta a nome [OSCURATO:PERSONA] e che i suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano essere soci della Ortosyb», ha esaminato i verbali ispettivi afferenti alle ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e accertato che entrambe le ditte « versavano in condizione di assoluta antieconomicità posto che nel quinquennio in esame non avevano conseguito alcun reddito ed avevano versato importi rilevantissimi per la manodopera», dando analiticamente conto degli elementi di fatto posti a fondamento di tale conclusione. In particolare, dopo aver riportato l’entità dei salari imponibili dichiarati per ciascuna ditta per gli anni in contestazione («la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato per l’anno 2007 n. 14494 per 189 OTD con salari imponibili dichiarati di € 643.873,00; per l’anno 2008 n. 14348 per 170 OTD con salari imponibili dichiarati di € 639.742,00; per l’anno 2009 n. 16215 per 202 OTD con salari imponibili dichiarati di € 730.747,00; per l’anno 2010 n. 10582 per 140 OTD con salari imponibili dichiarati di € 482.549,00 e per l’anno 2011 n. 6.769 per 113 OTD con salari imponibili dichiarati di € 302.422,00. E la ditta : [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato per l’anno 2007 n. 9436 per 127 OTD con salari imponibili dichiarati di € 417.477,00; per l’anno 2008 n. 10501 per 143 OTD con salari imponibili dichiarati di € 471.534,00; per l’anno 2009 n. 12412 per 165 OTD con salari imponibili dichiarati di € 562.095,00; per l’anno 2010 n. 16504 per 242 OTD con salari imponibili dichiarati di € 747.197,00 e per l’anno 2011 n. 12811 per 164 OTD con salari imponibili dichiarati di € 584.091,00»), la Corte ha annotato che: a) entrambe le ditte non avevano mai emesso fatture di acquisto per le materie prime necessarie per l’attività di agricoltura ovvero per l’acquisto di semi o piantine né prodotti per concimare i terreni o per effettuare trattamenti antiparassitari; b) a fronte d i rilevanti esborsi per stipendi la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto in tutto il quinquennio una partita di finocchi all’[OSCURATO:PERSONA] incassando 8.635,85 euro (nel 2007) e nel 2010 aveva venduto le macchine agricole a [OSCURATO:PERSONA] per 833.33 euro; c) l a ditta [OSCURATO:PERSONA], anch’essa sconosciuta al Fisco non avendo mai presentato modello 770 o modello Unico né dichiarazione iva, aveva emesso alcune fatture di vendita per gli anni 2007 per un totale di 47.009,73euro, di cui tuttavia l’imp orto più cospicuo 13.636,37 euro concerneva lavori di livellamento del terreno mentre le vendite dei prodotti del fondo (finocchi, orzo e grano tenero) erano modestissime; anche nel 2008 ci sono fatture per 88.089,08 euro, di cui 8.000,00 euro + 6760,38 euro per lavori recinzione ed 16.021,00 euro per lavori vari, 3.500 euro per trebbiatura, 12.500,00 euro per vendita di un trattore e 35.538,47 euro per vendita grano; identiche proporzioni per le annualità successive mentre per l’anno 2011 non ci sono fatture di vendita;3. in definitiva, ha osservato conclusivamente la Corte di merito, è rimasta accertata in maniera eclatante non tanto l’antieconomicità dell’attività in agricoltura (per la ditta SibarelliSalvatore la vendita di una partita di finocchi in cinque anni ma anche per la ditta [OSCURATO:PERSONA] l’importo del venduto è irrisorio a fronte delle spese per gli OTD), «quanto la circostanza che si tratti di imprese agricole che “lavorano” senza poter attingere a scorte e senza acquistare materie prime; esse hanno venduto i mezzi agricoli senza averne acquistati di nuovi e la ditta [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto costi per la recinzione del fondo e lavori vari che non si potevano pagare nemmeno con i proventi del prodotto del fondo. Impossibile capire, in assenza di fatturato, come la ditta potesse disporre di capitali per pagare mensilmente gli operai mentre la mancanza di fatturato rende evidente che in ciò sia da ricercare la causa, documentale, che mai alcun versamento di denaro risulta effettuato in favore di INPS per il pagamento dei contributi dei lavoratori tutti. Trattasi all’evidenza di aziende che hanno fatto figurare rapporti di lavoro meramente cartolari». 4. per quanto attiene, nello specifico, al la posizione della odierna ricorrente, nella sentenza impugnata si sottolinea che la predetta figura iscritta nell’elenco della ditta [OSCURATO:PERSONA] che, come sopra riportato, in cinque anni ha venduto una sola partita di finocchi, osservando che siffatto contenuto del verbale ispettivo non può non incidere anche sulla posizione della ricorrente «essendo palese che con la vendita di una partita di finocchi in cinque anni non vi era fatturato per pagare alcun OTD; il tutto come già ripetuto, all’interno di un’azienda che non ha mai sostenuto costi per l’acquisto di materie prime», ed assumendo conclusivamente che la Santoro non aveva svolto «alcun lavoro in agricoltura essendo del tutto fittizia l’attività della ditta [OSCURATO:PERSONA] presso la quale risultano denunciate le giornate da lei “lavorate”»; 5. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motiv i , cui resiste l’I.N.P.S . con controricorso ; 6. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 7. l’Istituto previdenziale ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo l a ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, co mma 1, nn . 4 e 5 , cod. proc. civ., prospettando la nullitàdel procedimento ed il vizio di motivazione , per avere la Corte d’Appello posto a fondamento della propria decisione i verbali ispettivi prodotti dall’I.N.P.S., attribuendo erroneamente agli stessi valore di prova legale, e per aver omesso di dare ingresso alla prova testimoniale ritualmente richiesta nel ricorso; 2. con il secondo motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, co mma 1 , nn. 4 e 5 , cod. proc. civ., prospettando vizio di motivazione e motivazione apparente,per avere la Corte d’Appello attribuito valore decisivo a verbali ispettivi irrilevanti, perché attinenti a imprese agricole diverse rispetto a quelle alle cui dipendenze la ricorrente ha lavorato negli anni 2008-2009- 2010, in quanto fondata interamente su verbali ispettivi prodotti dall’I.N.P.S. che sono relativi alle aziende agricole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel mentre non fanno alcun riferimento all’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], alle cui dipendenze la ricorrente ha effettivamente lavorato negli anni 2008, 2009 e 2010;3. con il terzo motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, co mma 1 , n. 5 , c od. proc. civ., adducendo l’omesso esame di documenti decisivi, per avere la Corte d’Appello omesso di valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente(buste paga, lettere di assunzione e mod c2 storico), da cui emergeva l’espletamento di attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2008, 2009 e 2010 e di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011; pertanto, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] a veva completamente omesso di valutare e considerare la documentazione sopra citata versata in atti dalla ricorrente, tutta attestante inconfutabilmente che ella aveva ed ha lavorato per la ditta [OSCURATO:PERSONA] solo nell’anno 2007, mentre negli altri anni 2008, 2009 e 2010 aveva ed ha lavorato alle dipendenze della ditta [OSCURATO:PERSONA], mai oggetto di ispezioni, e nell’anno 2011 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]; 4. il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. In effetti, pur volendo prescindere dall’aver prospettato il vizio di violazione di legge ai sensi dei nn. 4 e 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., invece che ai sensi del n. 3 del medesimo comma, in relazione all’asserita attribuzione del valore di prova legale ai verbali ispettivi, la lettura della impugnata sentenza, per come pure sopra ampiamente riportata, consente di escludere la fondatezza della lamentata violazione, in quanto la Corte, lungi dall’attribuire valore di prova legale ai verbali ispettivi, ne ha esaminato accuratamente il contenuto per addivenire alle conclusioni sopra riportate in base ad un accertamento complessivo della significanza delle risultanze istruttorie. Quanto,poi, alla dedotta nullità del procedimento per aver omesso di dare ingresso alla prova testimoniale ritualmente richiesta nel ricorsointroduttivo del giudizio , il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.» ( Cass. Sez. U, 18/12/2001, n. 15982; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 11/02/2009, n. 3357; Cass. Sez. L, 18/03/2013,n. 6715; Cass. Sez. 6 - 1, 05/07/2016 , n. 13716 ; Cass. Sez. 6-1, 20/10/2017, n. 24830 ) . Ricondotta la denunciata omissione al vizio motivazionale, occorre considerarne la conformità al mutato contesto in cui il predetto vizio è denunciabile ai sensi del novellato n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., dovendosi sul punto considerare che «Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.»:Cass. Sez. 6-1, 17/06/2019, n. 16214; in precedenza, v. in senso conforme già Cass. Sez. 6-1, 07/03/2017, n. 5654). Nel caso di specie, non è ravvisabile il profilo della decisività, nel senso divisato nell’indirizzo dianzi richiamato, attesa la pregnanza degli elementi analiticamente addotti dalla Corte di merito in ordine alla fittizietà dell’attività svolta dal datore di lavoro– e, di conseguenza, della simulazione del dedotto rapporto di lavoro – in conformità all’interpretazione resa in proposito da questa Corte (Cass. Sez. L, 30/05/2018, n. 13677; Cass. Sez. L, 02/10/2018, n. 23883 ; Cass. Sez. L, 07/02/2019, n. 36 50 ), profilo che assume, nell’economia decisoria, rilievo assorbentee tale da non poter essere inficiato dalle prove richieste dalla lavoratrice; 5.il secondo motivo è inammissibile, in quanto prospetta un vizio di motivazione, anche in termini di motivazione apparente, in relazione a questione di fatto – avere la ricorrente lavorato negli anni 2008, 2009 e 2010alle dipendenze della ditta [OSCURATO:PERSONA] , sicché la Corte di appello avrebbe attribuito valore decisivo a verbali ispettivi irrilevanti, perché relativi alle aziende agricole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle cui dipendenze la ricorrente aveva rispettivamente lavorato solo negli anni 2007 e 2011 –non emergente dalla sentenza impugnata e consistente in una contestazione tale da modific are il thema decidendumed implicare indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito(Cass. Sez. 2, 06/06/2018, n. 14477 ; in senso conforme, Cass. Sez. 2, 30/01/2020, n. 2193). In effetti, dalla disamina dello stesso ricorso emerge chiaramente che la Santoro, nel ricorso di primo grado, aveva dedotto di aver lavorato « alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], corrente in Fraz. Sibari di [OSCURATO:PERSONA]», senza altro specificare,e, a fronte dell’eccezione sollevata in proposito dall’I.N.P.S., secondo quanto si legge nella sentenza impugnata («Si costituiva INPSper eccepire […] la nullità del ricorso per genericità in quanto non risultavano indicati i datori di lavoro e con il nome “ditta Sibarelli” figuravano iscritte due ditte la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la ditta [OSCURATO:PERSONA] inoltre esisteva una terza ditta: la ditta [OSCURATO:PERSONA]. L’Istituto chiariva che tutte e tre le ditte erano state oggetto di controllo ispettivo in esito al quale esso INPS aveva proceduto al disconoscimento delrapporto di lavoro. »: p. 6 sentenza impugnata), e dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, in base ai verbali ispettivi acquisiti, solo in sede di legittimità haprecisato di aver lavorato per gli anni dal 2008, 2009 e 2010 alle dipendenze della ditta [OSCURATO:PERSONA], omettendo tuttavia non solo di allegare l’avvenuta deduzione di tale precisazione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità della censura, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire aquesta Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione(Cass. Sez. 1, 22/12/2005, n. 28480; in senso conforme, Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804). Ne consegue l’inammissibilità della censura, nei termini formulati, a nulla rilevando, in assenza di puntuale allegazione del fatto, il rinvio alla documentazione versata agli atti, che attiene al diverso piano probatorio e non può valere a sopperire ad una carente (ovvero omessa) deduzione; 6. ad analogo giudizio di inammissibilità non si sottrae la terza censura, che riproduce, sotto l’apparente deduzione di violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., l’omesso esame di documenti decisivi, in relazione all’art. 360, co mma 1 , n. 5 , c od. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente(buste paga, lettere di assunzione e mod. C2 storico), da cui sarebbe emerso l’espletamento di attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2008, 2009 e 2010 e di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011: come già osservato in relazione al secondo motivo, la censura è inammissibile per difetto di idonea allegazione in fatto della circostanza che la documentazione di cui si lamenta il mancato esame sarebbe preordinata a comprovare, difettando, peraltro, per quanto osservato anche in ordine al primo motivo,l’elemento della decisività;7. in conclusione, il ricorso va respinto con esonero della ricorrente dalla refusione delle spese di lite attesa la dichiarazione resa ex art.152 disp. att. cod. proc. civ., come già riconosciuto in appello, esenzione che trova applicazione nella specie, in applicazione dell’interpretazione resa sul punto da questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. L, 02/05/2022, n. 13769 e precedenti ivi citati),venendo in rilievo non solo la domanda volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ma anche la rivendicazione di una prestazione previdenziale (congedo parentale); 8.occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigettail ricorso. Dichiara laricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’u