CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 08570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 21 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l'ordinanza in data 24 settembre 2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato lamenta la violazione di legge in merito alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Osserva che i Giudici della cautela avevano considerato solo il dato ponderale ma non l'incensuratezza e il comportamento collaborativo tenuto durante le operazioni di polizia. Precisa che il denaro rinvenuto in camera da letto derivava dalla vendita di un immobile. Evidenzia che le banconote, invecchiate dall'umidità, non erano provento di attività illecite. Sostiene che non erano emersi elementi per affermare che l'appartamento fosse il centro nevralgico dello spaccio e, d'altra parte, nessun componente della famiglia era noto alle forze dell'ordine. - ap-pro~€3449,1 Con il secondo denuncia l'assenza delle esigenze cautelari. Con il terzo eccepisce l'inadeguatezza e l'eccessiva gravità della misura cautelare applicata, non essendovi proporzione tra la gravità del fatto e la misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Gli inquirenti hanno trovato nella camera da letto dell'indagato marijuana, materiale per il confezionamento, una pistola del tipo scacciacani, nonché, all'interno dell'armadio, una serra rudimentale, termo-isolata, delle dimensioni di 160x60x60 con apertura frontale e dotata di un tubo flessibile per l'aspirazione e una lampada alogena con piante di cannabis e marijuana. Nella cassaforte vi era la somma di euro 1.730 e una dose di cocaina, mentre nella cassaforte nella stanza del padre vi erano banconote di vario taglio per l'importo complessivo di euro 8.500. Il Tribunale del riesame ha attentamente valutato il compendio indiziario, alla luce dei rilievi critici sollevati dalla difesa, e ha concluso che tutta la famiglia era coinvolta nella produzione (come dimostrato dalla presenza della serra, dello stupefacente e del materiale da confezionamento) e nello smercio di stupefacenti per quantitativi non riconducibili al quinto comma, verso il corrispettivo in contanti rinvenuto nelle casseforti. Ha infatti logicamente escluso che il denaro potesse derivare dalla vendita del cespite in assenza di documentazione comprovante il versamento di vaglia e assegni e il prelievo del corrispondente contante e ha dato conto che gli abitanti della casa erano privi di occupazione e per lo più percettori di reddito di cittadinanza. Ineccepibile è anche la motivazione in merito alle esigenze cautelari, considerato l'inserimento del ricorrente e dei suoi familiari in un'organizzazione dedita allo spaccio di assoluto rilievo. Correttamente la presenza della serra in casa è stata ritenuta indicativa di una particolare professionalità nello svolgimento dell'attività illecita a domicilio, con l'ulteriore considerazione dell'impossibilità di formulare un giudizio tranquillizzante sull'indagato circa la spontanea adesione alle prescrizioni in caso di sottoposizione a misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere.La decisione è pertanto immune da censure. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]