CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appellp di Milano, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione patita e ritenuta ingiusta dalla ricorrente. Trattasi di ordinanza cautelare emessa con riferimento a fattispecie di corruzione e collusione, riguardanti una più ampia indagine relativa ad associazione per delinquere avente struttura familiare e ricollegata alla gestione di società (operanti anche nel settore dei video poker), con riferimento alle quali la richiedente è stata assolta (all'esito di giudizio di rinvio) con sentenza d'appello divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge (artt. 314 e 315 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 5, 6 e 7 CEDU, 111 e 117 Cost., nonché artt. 1, 48 e 49 della Carte dei [OSCURATO:PERSONA] dell'U.E.) per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente la colpa grave sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, quindi ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, nonostante la mera connivenza della ricorrente con soggetti poi condannati per i reati invece contestati a Valle a titolo di concorso di persone. In sostanza, come chiarito a pag. 40 del ricorso (primo capoverso), il giudice della riparazione avrebbe errato nel ravvisare la colpa grave sinergica non nel compimento di fatti di reato, esclusi dalla sentenza assolutoria, bensì in comportamenti leciti e di mera connivenza con gli autori dei reati (tra cui suoi familiari, compreso il di lei marito), ritenuta non punibile dal giudice penale. 3. Ha depositato conclusioni la sola Procura Generale della Repubblica. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In una preliminare prospettiva d'insieme, deve rilevarsi che l'impugnazione in esame, la quale (a fronte delle sei pagine dell'ordinanza impugnata) si sviluppa in complessive n. 42 pagine di ricorso ed è affidata a un unico motivo cumulativo, che alterna parti espositive di doglianza con estratti di atti del giudizio di merito e di quello penale (compresa l'ordinanza cautelare) e rinvii al diritto sovranazionale, senza alcun riferimento al caso concreto, non risulta rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione secondo il paradigma del codice di rito e il pertinente modulo procedurale funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto al Giudice di legittimità, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato (si veda sul punto, tra le più recenti, Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 266748, che fa espliciti riferimenti a Sez. 5, n. 3214:) del 03/04/2013, Querci, in motivazione, e a Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, Fechtner, in motivazione). 3. In fattispecie simili, la Suprema Corte ha già osservato che non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. Essendo questa la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni e argomentazioni spesso ripetitive e ridondanti. Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche il tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura (Sez. 2, n. 29607 del 2019, Castaldo, cit., in motivazione, e Sez. 5, n. 32143 del 2013, Querci, cit., in motivazione; si veda altresì Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471). Si tratta difatti di un modello di ricorso inammissibile, è stato ribadito, quello che violi l'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nell'ambito dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725, in tema di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., che fa specifico riferimento a Sez. Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063). È in particolare inammissibile il ricorso che, nel reiterare identiche doglianze seppure con sfumature diverse e nel sottoporre al giudice della impugnazione argomenti all'evidenza ridondanti, disattende il disposto dell'art. 581 lett. c), cod., proc.pen., là dove prescrive l'enunciazione dei motivi con «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta». La eccessiva frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi, la sovrapposizione indistinta di fatti e di piani di indagine se, come nel caso di specie, rendono difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema si veda Sez. 6, n. 10250 del 2017, Valle, cit., in motivazione, la quale richiama sul punto Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379) 4. Orbene, proseguendo nel solco interpretativo di cui innanzi, l'impugnazione proposta deve considerarsi, nel suo insieme, inammissibile. 4.1. Il ricorso, in particolare, oltre a contenere (pay. 2-6) l'integrale ordinanza impugnata (compresi intestazione, dispositivo, firme e sigle), è redatto attraverso: 1) continui richiami a segmenti di motivazioni delle sentenze dei vari gradi del giudizio penale (pag. 7-14); 2) l'inserimento dell'ordinanza cautelare genetica (compresa l'intestazione), fonte della ritenuta ingiusta detenzione, quanto a imputazioni, indagati, gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari (pag. 15-22); 3) l'inserimento di parte della sentenza penale assolutoria emessa all'esito del giudizio di rinvio, compreso il dispositivo con nominativi e sottoscrizioni del Presidente e del giudice estensore (pag. 32-38). In tale contesto, di obiettiva assenza di chiarezza e specificità, si valorizzano altresì un'assunta (inconferente) mancanza di terzietà del giudice della cautela, per aver egli emesso altre ordinanze con riferimento a filoni d'indagine collegati, e si fondono, si legano e si mescolano tra loro, in maniera indistinta, richiami nominalistici a norme di diritto sovranazionale (CEDU e Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE) e a decisioni di organi sovranazionali senza alcun riferimento al caso concreto (pag. 24 e ss. e pag. 39 e s.). 4.2. Trattasi, dunque, utilizzando una terminologia emblematica già propria delle Sezioni civili della Suprema Corte, di ricorso redatto cori la tecnica del c.d. «assemblaggio» (detto anche, ricorso «farcito» o «sandwich»), in quanto si mostra quale atto redatto mediante la riproduzione di provvedimenti senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti che, peraltro, in maniera indistinta, si fondono, si legano e si mescolano tra loro e con meri richiami a norme di diritto sovranazionale e a decisioni di organi sovranazionali senza alcun riferimento al caso concreto. Tale modello strutturale di ricorso, oltre a mostrarsi in antitesi con quello emergente dal Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale (sottoscritto il 17 dicembre 2015), esula difatti dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato e si risolve in una generalizzata critica difettiva e inadeguata che sostanzialmente non permette al giudice di percepire con certezza A contenuto delle censure. 5. Nondimeno, anche in questo caso, superato - come è ovvio - ogni facile impulso ad aprioristiche soluzioni decisionaili, si è tentato di estrapolare in narrativa i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perché inutilmente reiterativo ovvero di impossibile comprensione, vuoi perché afferente ad aspetti marginali della vicenda, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi simili dalla Suprema Corte (il riferimento è alle citate Sez. 2, n. 29607 del 2019, Castaldo, in motivazione, e Sez. 5„ n. 32143 del 2013, Querci, in motivazione). 5.1. La ricorrente, sostanzialmente, per quanto è dato comprendere da taluni cenni in ricorso e dalle pagine 40-42, critica la Corte territoriale per aver ritenuto sussistente la colpa grave sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, quindi ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, nonostante la sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio di rinvio avesse ritenuto sussistente non la responsabilità penale ma la mera connivenza della richiedente rispetto a reati commessi da soggetti poi condannati per fattispecie invece contestate alla ricorrente a titolo di concorso di persone. In sostanza, come chiarito a pag. 40 del ricorso (primo capoverso), il giudice della riparazione avrebbe errato nel ravvisare la colpa grave sinergica non nel compimento di fatti di reato, esclusi dalla sentenza assolutoria, bensì in comportamenti leciti e di mera connivenza con gli autori dei reati (tra cui suoi familiari, compreso il di lei marito), ritenuta non punibile dal giudice penale. 5.2. I detti profili di censura oltre a non cogliere la ratio decidendi sottesa al rigetto della riparazione per ingiusta detenzionersono manifestamente infondati. L, 5.2.1. La ricorrente, difatti, tion—ELfAtt ala l'ordinanza (pag. 4-6) laddove i giudici della riparazione individuano la colpa grave ostativa, muovendo dalla sentenza assolutoria, nel comportamento connivente della ricorrente. Quest'ultimo è identificato nell'attività di tenuta della contabilità, che prevedeva anche la gestione di rilevanti somme di denaro, e di cura degli interessi di familiari (tra cui il proprio marito) nella consapevolezza della natura illecita delle relative attività.5.2.2. Nei detti termini, peraltro, l'ordinanza impugnata mostra corretta applicazione dei principi governanti la materia, che la ricorrente vorrebbe acriticamente sovvertire, sia in merito all'iter logico-giuridico che deve seguire il giudice della riparazione sia circa il rilievo della connivenza ai fini dell'accertamento della condotta ostativa. Quanto al primo aspetto, deve difetti rammentarsi che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri cjli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fal:tispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082). Ne consegue dunque la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione nell'accertare la colpa grave con riferimento a condotta ritenuta, dal giudice dell'assoluzione, non integrante reato ma comunque connivente. Quanto all'apprezzabilità della connivenza, invece, va ribadito che essa può assumere rilievo quale causa ostativa al riconoscimento dell'ingiustizia della detenzione quando, alternativamente detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere, come nella specie, oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (ex plurimis: Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 290391). Sicché, si mostra esente da censure l'apparato motivazionale fondante l'accertamento della causa ostativa nella condotta connivente tenuta della ricorrente in quanto sostanziatasi nella consapevole agevolazione delle condotte dei rei per aver tenuto la contabilità, gestito rilevanti somme di denaro e curato gli interessi di familiari, tra cui il proprio marito, nella consapevolezza della natura illecita delle relative attività societarie. 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammis