CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste incalce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale SPS NTN69E04 F839 N).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] – R.T.I. - AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - OTTOGASS.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del responsabiledella gestione e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 15500/2024Numero sezionale 3284/2026Numero di raccolta generale 18323/2026Data pubblicazione 06/06/2026dott. [OSCURATO:PERSONA], a ciò autorizzato con procura specialerilasciata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante protempore della mandataria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ora Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA],con atto per [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma (rep.43.250 raccolta 24.654) del 9 novembre 2017, rappresentato edifeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale GRZ MSM66P26 H703 H) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale FNZ RRT75R67 F839 M).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 173/14/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata indata 8 gennaio 2024, non notificata;UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui il citatoR.T.I. liquidava la Tarsu per l’anno d’imposta 2012.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania respingeva l’appello della contribuente, con cui erastata reiterata l’eccepita di prescrizione del credito, reputando,l’avviso bonario notificato in data 26 febbraio 2014, quale attointerruttivo della prescrizione, siccome diretto a sollecitare ilpagamento dell’obbligazione tributaria.Numero registro generale 15500/2024Numero sezionale 3284/2026Numero di raccolta generale 18323/2026Data pubblicazione 06/06/20263. Avverso tale pronuncia l’istante ha proposto ricorso percassazione, notificato il 7 luglio 2024, sulla base di un motivo,successivamente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.3. Il citato R.T.I. ha resistito con controdeduzioni depositate il12 settembre 2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia sul motivo diappello avanzato, concernente l’intervenuta prescrizione per ildecorso del termine di cinque anni tra la notifica dell’avvisobonario (26 febbraio 2014) e la notifica dell’avviso impugnato (31dicembre 2019/3 gennaio 2020).2. Il motivo risulta fondato.Ciò superando le preliminari eccezioni di inammissibilitàsollevate dalla controricorrente, risultando chiare le ragioni dicontestazione avanzate già avanzate in appello (in breve: nonaver pronunciato sull’eccezione di prescrizione maturata dopol’evento interruttivo), le quali non coinvolgono una diversavalutazione fattuale, ma richiedono, a monte, una pronuncia sulmotivo di gravame, duolendosi proprio di tale omissione.3. Va premesso che la sentenza impugnata ha, dapprima,rappresentato che con il gravame la contribuente aveva insistito«[…] nell’eccezione di prescrizione, […] evidenziando che l’avvisobonario notificato non sarebbe di per sé idoneo ad interrompere laprescrizione, essendo richiesta di contro la notifica di una vera epropria intimazione di pagamento», per poi decidere, affermandoNumero registro generale 15500/2024Numero sezionale 3284/2026Numero di raccolta generale 18323/2026Data pubblicazione 06/06/2026che «Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l’avvisobonario non è certo un atto privo di efficacia interruttiva deitermini prescrizionali.L'avviso bonario, anzi, in maniera sostanziale, ne sollecita ilpagamento pur non concretandosi in un atto esecutivo.Non a caso, nello stesso atto, anche se bonario, vi èl'indicazione analitica del debito contratto e, naturalmente, se nesollecita l'adempimento» (così nella pronuncia impugnata).4. Ebbene, la sentenza impugnata è innanzitutto omissivanella rappresentazione dei motivi di appello, tra i quali risultaespressamente che l’istante aveva dedotto – come già avvenutoin primo grado (v. pagina n. 4 del ricorso originario) - che «Se,invece, l’avviso bonario del 2014 dovesse essere ritenuto attoidoneo a evitare la decadenza, dal momento della sua notifica(26/02/2014) iniziava a decorrere il termine quinquennale diprescrizione scadente alla data del 26/02/2019, quindi maturatasiin epoca ampiamente antecedente alla notifica dell’atto impugnatodel dicembre 2019, notificato a gennaio 2020. Pertanto lasentenza della C.T.P. di Napoli ha errato nel non aver rilevato ladecadenza verificatasi e, in ogni caso, ha errato laddove non haconsiderato che dopo la notifica dell’invito al pagamento del[OSCURATO:DATA_NASCITA], si era in ogni caso estinto il diritto di credito perprescrizione» (così nell’atto di appello, a pagina n. 6).Va preliminarmente avvertito che si omette ogni valutazionesulla ontologica diversità esistente tra l’ipotesi di decadenzadall’esercizio del potere impositivo, inerente la fase diaccertamento del tributo, e quella di prescrizione, che invececoncerne la fase riscossiva e sulle connesse tematiche in tema diNumero registro generale 15500/2024Numero sezionale 3284/2026Numero di raccolta generale 18323/2026Data pubblicazione 06/06/2026interruzione e di computo dei relativi termini, siccome non oggettodi impugnazione e va, quindi, preso atto che il Giudice d’appelloha ragionato considerando la notifica dell’avviso bonario comeCiò posto, non può non osservarsi che la Corte regionale si èpronunciata solo su di un segmento del tema decisorio compresonell’eccezione, vale a dire solo sull’effetto interruttivo dell’avvisobonario, omettendo però di statuire sul decorso del termineprescrizionale (di cinque anni) in relazione al periodo successivoalla predetta notifica, vale a dire senza considerare il lasso ditempo intercorso tra la data di notifica dell’avviso (26 febbraio2014, da cui è iniziato a decorrere il termine prescrizionale) equella dell’atto impugnato (3 gennaio 2020).Né si può ipotizzare implicita pronuncia su tale periodoprescrizionale, poiché nella logica della decisione è statocontemplato solo il lasso di tempo trascorso sino al predettoevento interruttivo.5. Alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va,pertanto, accolto.E la causa può anche essere decisa nel merito, nonoccorrendo, in assenza di altre questioni ed eccezioni,accertamenti fattuali per prendere atto del decorso, al momentodella notifica dell’atto impugnato (31 dicembre 2019/3 gennaio2020), della maturazione del termine di prescrizionequinquennale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivoal periodo di sospensione (dal 1° gennaio al 15 giugno 2014) dicui all’art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013.Numero registro generale 15500/2024Numero sezionale 3284/2026Numero di raccolta generale 18323/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ciò comporta, con l’accoglimento del ricorso, anchel’annullamento dell’atto impugnato e della relativa iscrizione aruolo.6. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e siliquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso dellacontribuente ed annulla l’atto impugnato e la relativa iscrizione aruolo.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese di giudizio,che liquida in favore della ricorrente, per il primo grado, nellasomma di 1.500,00 € per competenze, per il secondo gradonell’importo di 1.600,00 € per competenze e per il presente gradodi giudizio nella misura di 1.486,00 €, il tutto oltre accessori edalla somma di 200,00 € per spese vive del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]