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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 07255/2023

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S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.r.l.) (P.I. 10470300012), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 7; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B65 H355R), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Po, n. 25/B; - controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 2155/2018 (pubblicata il 19 dicembre 2018 e notificata il 12 febbraio 2019 e mazzo pec); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Mediazione R.G.N.12692/’19 C.C. 16/02/2023 letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. del 17 maggio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] 2001 s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che quest’ultimo, in data 26 febbraio 2015, nella qualità di proprietario di un immobilesito in Rivoli, alla v.

F.lli Macario n. 61/B, le aveva conferito incarico di mediazione per la vendita di tale immobile, provvedendo alla sua pubblicità ed organizzando anche una visita presso lo stesso, il quale, tuttavia e nel mentre non era ancora scaduto il contratto di mediazione perché rinnovatosi, era stato venduto direttamente dal Capobianco alla predetta Zeffirio, senza ricevere alcuna somma a titolo di provvigione.

L’adito Tribunale, preso atto dell’intervenuta transazione tra l’attrice e il Capobianco, con ordinanza –emessa ai sensi del citato art. 702- ter c.p.c. - in data 17 maggio 2018, rigettava la domanda nei confronti della Zeffirio.

2. Decidendo sull’appello avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.r.l. e nella costituzione della citata appellata Zeffirio, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2155/2018 (pubblicata il 19 dicembre 2028), rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione, la Corte piemontese, ravvisata preliminarmente la formale estraneità della Zeffirio al contratto intercorso tra il Capobianco e la società appellante, riteneva corretta la sentenza di prime cure circa l’inesistenza di un nesso causale tra l’asserita attività di intermediazione compiuta e la conclusione dell’affare rispetto alla posizione della Zeffirio.

3. Contro la sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA].

La difesa della ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., per aver l’impugnata sentenza escluso che l’attività già posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] 2011 S.r.l. integrasse mediazione nei riguardi della Zeffirio, avendo ritenuto che la stessa si fosse limitata all’organizzazione di una visita da parte della medesima Zeffirio, senza porre in essere propriamente un’attività di intermediazione diretta alla conclusione della vendita per effetto di una trattativa realmente instauratasi.

2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli stessi artt. 1754 e 1755 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p., confutando la sentenza della Corte di appello laddove aveva ritenuto che essa ricorrente non avesse, in effetti, posto in essere un apporto causale che – secondo il principio di causalità giuridica – avrebbe, invece, dovuto ritenersi sussistente sulla base della convergenza globale dei fatti indiziari rimasti accertati (quali l’aver organizzato la prima visita e l’intervenuta conclusione dell’affare direttamente tra il proprietario e la Zeffirio entro un mese da detta visita, con il pagamento dell’acconto da parte di quest’ultima).

3. Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente ha denunciato –ad integrazione del precedente motivo – l’omesso esame di un atto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ovvero di valutare il fatto complessivo costituito dalla visita organizzata dalla mediatrice, dall’acquisizione del numero telefonico dell’occupante dell’immobile da parte della Zeffirio, dalla vicinanza temporale tra le due visite (ovvero tra la prima, sopra indicata, e quella poi organizzata direttamente dal Capobianco) e dal versamento dell’acconto del prezzo ad opera della stessa Zeffirio (circostanze dalle quali si sarebbe dovuta desumere l’avvenuta conclusione dell’affare).

4. Rileva il collegio che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente siccome connessi, sono privi di fondamento e vanno respinti per le ragioni che seguono, in disparte il difetto del necessario raffronto tra i precetti normativi che si assumono violati e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, riproponendo, in effetti, le due censure un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale.

Occorre porre in risalto che, in base agli accertamenti di merito adeguatamente compiuti dalla Corte di appello (e, perciò, insindacabili nella presente sede di legittimità), è emerso che l’unica attività espletata dalla ricorrente si era concretata nell’organizzazione di una prima (ed unica) visita da parte della Zeffirio nell’immobile, che fu effettuata dalla stessa alla sola presenza di una persona che l’occupava (perciò non abitato direttamente dal proprietario Capobianco, senza, dunque, che fosse nemmeno intervenuto un incontro diretto tra le eventuali parti legittimate a stipulare il possibile futuro contratto di compravendita) e alla quale non seguì alcuna sollecitazione della Zeffirio di sondare la disponibilità del reale proprietario per l’ottenimento di un’eventuale riduzione del prezzo stabilito, né la formalizzazione di alcuna proposta di acquisto.

Orbene, sulla scorta della cristallizzazione dei fatti in questi termini, risulta conforme a diritto la statuizione del giudice di appello (confermativa di quella del giudice di primo grado), in base alla quale tale minima attività non avrebbe potuto considerarsi realizzatrice di una effettiva mediazione (senza l’intervento, neppure, di una diretta messa in relazione tra le due potenziali parti che avrebbero potuto concludere il contratto), non essendo stata iniziata concretamente una trattativa in virtù di una condotta propriamente ascrivibile all’allora [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.r.l. (poi divenuta società [OSCURATO:SOCIETA]), né potendo sostenersi la configurazione di un apporto causale della stessa rispetto alla futura stipula del contratto di vendita tra le suddette parti, poiché – per l’appunto – non poteva affermarsi che l’affare fosse stato concluso per effetto del suo intervento, ma in dipendenza di una trattativa intercorsa direttamente tra i contraenti e sulla base di specifiche condizioni dai medesimi pattuite.

La giurisprudenza di questa Corte ha, a tal proposito, affermato, in generale, che, in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (cfr., tra le tante, Cass. n. 1120/2015, Cass. n. 22426/2020 e, da ultimo, Cass. n. 11443/2022).

Nel caso di specie, il giudice di appello – ponendosi in sintonia con quello di primo grado – ha correttamente ritenuto che non pot eva addirittura nemmeno parlarsi dell’avvio di una prima fase di trattativa iniziata ad opera del mediatore, essendosi – come già rimarcato – egli limitato ad organizzare per una sola volta la visita della Zeffirio presso l’immobile intestato al [OSCURATO:PERSONA] (unico soggetto che gli aveva conferito l’incarico), oltretutto nella disponibilità di un terzo occupante, senza, quindi, neppure garantire in quell’occasione, né in altra, una presa di contatto diretta tra le due parti (la potenziale venditrice e la potenziale acquirente) interessate ad una possibile conseguente negoziazione, le quali, invece, addivennero alla conclusione dell’affare in base ad una nuova iniziativa non ricollegabile alla suddetta visita dell’immobile né condizionato da altro intervento della società mediatrice, da cui è stata fatta scaturire la mancanza di una idonea prova (non riconducibile neppure ad un ragionamento di tipo presuntivo) di un suo effettivo - ed efficiente, sul piano del nesso eziologico - contributo causale nella successiva stipula del contratto di compravendita tra il Capobianco e la Zeffirio.

5. Il terzo ed ultimo motivo è propriamente inammissibile, ricorrendo i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c. (” ratione temporis ” a pplicabile nella fattispecie, essendo stato il giudizio di appello introdotto successivamente all’11 settembre 2012), dal momento che la supposta violazione – denunciata con riferimento all’impugnata sentenza -ricollegata al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è stata riferita alle stesse ragioni di fatto già esaminate con la sentenza di primo grado e la cui valutazione aveva condotto ugualmente al rigetto della pretesa dell’attuale ricorrente.

6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.r.l.) (P.I. 10470300012), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 7; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B65 H355R), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Po, n. 25/B; - controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 2155/2018 (pubblicata il 19 dicembre 2018 e notificata il 12 febbraio 2019 e mazzo pec); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Mediazione R.G.N.12692/’19 C.C. 16/02/2023 letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. del 17 maggio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] 2001 s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che quest’ultimo, in data 26 febbraio 2015, nella qualità di proprietario di un immobilesito in Rivoli, alla v. F.lli Macario n. 61/B, le aveva conferito incarico di mediazione per la vendita di tale immobile, provvedendo alla sua pubblicità ed organizzando anche una visita presso lo stesso, il quale, tuttavia e nel mentre non era ancora scaduto il contratto di mediazione perché rinnovatosi, era stato venduto direttamente dal Capobianco alla predetta Zeffirio, senza ricevere alcuna somma a titolo di provvigione. L’adito Tribunale, preso atto dell’intervenuta transazione tra l’attrice e il Capobianco, con ordinanza –emessa ai sensi del citato art. 702- ter c.p.c. - in data 17 maggio 2018, rigettava la domanda nei confronti della Zeffirio. 2. Decidendo sull’appello avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.r.l. e nella costituzione della citata appellata Zeffirio, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2155/2018 (pubblicata il 19 dicembre 2028), rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte piemontese, ravvisata preliminarmente la formale estraneità della Zeffirio al contratto intercorso tra il Capobianco e la società appellante, riteneva corretta la sentenza di prime cure circa l’inesistenza di un nesso causale tra l’asserita attività di intermediazione compiuta e la conclusione dell’affare rispetto alla posizione della Zeffirio. 3. Contro la sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. La difesa della ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., per aver l’impugnata sentenza escluso che l’attività già posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] 2011 S.r.l. integrasse mediazione nei riguardi della Zeffirio, avendo ritenuto che la stessa si fosse limitata all’organizzazione di una visita da parte della medesima Zeffirio, senza porre in essere propriamente un’attività di intermediazione diretta alla conclusione della vendita per effetto di una trattativa realmente instauratasi. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli stessi artt. 1754 e 1755 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p., confutando la sentenza della Corte di appello laddove aveva ritenuto che essa ricorrente non avesse, in effetti, posto in essere un apporto causale che – secondo il principio di causalità giuridica – avrebbe, invece, dovuto ritenersi sussistente sulla base della convergenza globale dei fatti indiziari rimasti accertati (quali l’aver organizzato la prima visita e l’intervenuta conclusione dell’affare direttamente tra il proprietario e la Zeffirio entro un mese da detta visita, con il pagamento dell’acconto da parte di quest’ultima). 3. Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente ha denunciato –ad integrazione del precedente motivo – l’omesso esame di un atto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ovvero di valutare il fatto complessivo costituito dalla visita organizzata dalla mediatrice, dall’acquisizione del numero telefonico dell’occupante dell’immobile da parte della Zeffirio, dalla vicinanza temporale tra le due visite (ovvero tra la prima, sopra indicata, e quella poi organizzata direttamente dal Capobianco) e dal versamento dell’acconto del prezzo ad opera della stessa Zeffirio (circostanze dalle quali si sarebbe dovuta desumere l’avvenuta conclusione dell’affare). 4. Rileva il collegio che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente siccome connessi, sono privi di fondamento e vanno respinti per le ragioni che seguono, in disparte il difetto del necessario raffronto tra i precetti normativi che si assumono violati e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, riproponendo, in effetti, le due censure un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale. Occorre porre in risalto che, in base agli accertamenti di merito adeguatamente compiuti dalla Corte di appello (e, perciò, insindacabili nella presente sede di legittimità), è emerso che l’unica attività espletata dalla ricorrente si era concretata nell’organizzazione di una prima (ed unica) visita da parte della Zeffirio nell’immobile, che fu effettuata dalla stessa alla sola presenza di una persona che l’occupava (perciò non abitato direttamente dal proprietario Capobianco, senza, dunque, che fosse nemmeno intervenuto un incontro diretto tra le eventuali parti legittimate a stipulare il possibile futuro contratto di compravendita) e alla quale non seguì alcuna sollecitazione della Zeffirio di sondare la disponibilità del reale proprietario per l’ottenimento di un’eventuale riduzione del prezzo stabilito, né la formalizzazione di alcuna proposta di acquisto. Orbene, sulla scorta della cristallizzazione dei fatti in questi termini, risulta conforme a diritto la statuizione del giudice di appello (confermativa di quella del giudice di primo grado), in base alla quale tale minima attività non avrebbe potuto considerarsi realizzatrice di una effettiva mediazione (senza l’intervento, neppure, di una diretta messa in relazione tra le due potenziali parti che avrebbero potuto concludere il contratto), non essendo stata iniziata concretamente una trattativa in virtù di una condotta propriamente ascrivibile all’allora [OSCURATO:PERSONA] 2011 s.r.l. (poi divenuta società [OSCURATO:SOCIETA]), né potendo sostenersi la configurazione di un apporto causale della stessa rispetto alla futura stipula del contratto di vendita tra le suddette parti, poiché – per l’appunto – non poteva affermarsi che l’affare fosse stato concluso per effetto del suo intervento, ma in dipendenza di una trattativa intercorsa direttamente tra i contraenti e sulla base di specifiche condizioni dai medesimi pattuite. La giurisprudenza di questa Corte ha, a tal proposito, affermato, in generale, che, in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (cfr., tra le tante, Cass. n. 1120/2015, Cass. n. 22426/2020 e, da ultimo, Cass. n. 11443/2022). Nel caso di specie, il giudice di appello – ponendosi in sintonia con quello di primo grado – ha correttamente ritenuto che non pot eva addirittura nemmeno parlarsi dell’avvio di una prima fase di trattativa iniziata ad opera del mediatore, essendosi – come già rimarcato – egli limitato ad organizzare per una sola volta la visita della Zeffirio presso l’immobile intestato al [OSCURATO:PERSONA] (unico soggetto che gli aveva conferito l’incarico), oltretutto nella disponibilità di un terzo occupante, senza, quindi, neppure garantire in quell’occasione, né in altra, una presa di contatto diretta tra le due parti (la potenziale venditrice e la potenziale acquirente) interessate ad una possibile conseguente negoziazione, le quali, invece, addivennero alla conclusione dell’affare in base ad una nuova iniziativa non ricollegabile alla suddetta visita dell’immobile né condizionato da altro intervento della società mediatrice, da cui è stata fatta scaturire la mancanza di una idonea prova (non riconducibile neppure ad un ragionamento di tipo presuntivo) di un suo effettivo - ed efficiente, sul piano del nesso eziologico - contributo causale nella successiva stipula del contratto di compravendita tra il Capobianco e la Zeffirio. 5. Il terzo ed ultimo motivo è propriamente inammissibile, ricorrendo i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c. (” ratione temporis ” a pplicabile nella fattispecie, essendo stato il giudizio di appello introdotto successivamente all’11 settembre 2012), dal momento che la supposta violazione – denunciata con riferimento all’impugnata sentenza -ricollegata al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è stata riferita alle stesse ragioni di fatto già esaminate con la sentenza di primo grado e la cui valutazione aveva condotto ugualmente al rigetto della pretesa dell’attuale ricorrente. 6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella came
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