CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1982
Cassazione n. 09657/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1982 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla 4•44-4;044.<_ legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, atteso che, in raglonr delle ragioni di recidiva diversamente contestate e ritenute per le due condotte di resistenza poste a fondamento della condanna, l'estinzione per prescrizione non può ritenersi maturata alla data odierna ( perché lo sarà il 15 maggio 2027) per il capo a) del proc. n 864/14 RG (commesso il 15 luglio 2013, considerata la recidiva ex art 99 comma 4 cp) mentre è maturata (il 27 settembre 2024) dopo la sentenza gravata ( 5 marzo 2024) quanto al fatto di cui al capo a) del proc. n. 491/14 RG (commesso il 28 giugno 2024, considerata la recidiva specifica e infraquinquennale ritenuta per tale condotta) così da non assumere rilievo nella specie in assenza di altri motivi, il tutto secondo coordinate in diritto implicitamente sottese alla decisione assunta in parte qua dalla Corte dbf merito che non meritano censura, dovendosi tener conto dell'aumento massimo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale da applicarsi sulla pena massima prevista per il singolo reato (cinque anni) per poi considerare, su tale riferimento edittale, anche gli effetti determinati dall'interruzione ex art 161 comma 2 cp a seconda del tipo di recidiva riscontrata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.