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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:42
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0902 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 22 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Giurisprudenza nazionale che prevede il sorgere di due crediti di restituzione indipendenti – Azione del consumatore diretta alla restituzione delle rate mensili versate in base al contratto – Credito del professionista corrispondente all’importo del mutuo – Recupero – Diritto del professionista di sollevare un’eccezione di compensazione del suo credito con quello del consumatore – Regime di ripartizione delle spese – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Principio di effettività – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione» Nella causa C‑902/24 [Herchoski] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 19 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2024, nel procedimento RM, EM contro

[OSCURATO:PERSONA] S.A.,

LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per RM ed EM, da B. Sobierajska, radca prawny; – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da J. Kowalczyk, P. Litwiński, M. Valirakis-Wołyńska, e R. Wechman, radcowie prawni; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e B. Sasinowska, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché dei principi di effettività, equivalenza, certezza del diritto e proporzionalità. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, RM ed EM, due consumatori residenti in Polonia, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «SBP»), una banca con sede in Polonia, in merito alla domanda di tali consumatori diretta alla restituzione delle somme versate alla SBP in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo e all’eccezione sollevata dalla SBP, in subordine, al fine di ottenere la compensazione di tale credito con quello da essa vantato nei confronti di detti consumatori, corrispondente all’importo di tale mutuo.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 precisa «che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco Codice Civile 6 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»): «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da corrispondenti norme di legge». 7 L’articolo 405 di tale codice così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore». 8 L’articolo 410 di detto codice prevede quanto segue: «1.

Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a fornirla, o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». 9 L’articolo 455 del medesimo codice così recita: «Se il termine per adempiere non è determinato e non emerge dalla natura dell’obbligazione, la prestazione deve essere adempiuta immediatamente dopo che al debitore sia stato intimato di adempiere». 10 A norma dell’articolo 498, paragrafi 1 e 2, del codice civile: «1.

Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa natura determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale.

2. Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». 11 L’articolo 499 di tale codice prevede quanto segue: «La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte.

La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile».

Codice di procedura civile 12 L’articolo 98, paragrafo 1, dell’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così recita: «La parte soccombente è tenuta a rimborsare alla controparte, su richiesta di quest’ultima, le spese necessarie per far valere utilmente i propri diritti e difendersi (spese processuali)». 13 L’articolo 100 del codice di procedura civile dispone quanto segue: «Se le domande vengono accolte solo parzialmente, le spese vengono reciprocamente compensate o ripartite proporzionalmente.

Tuttavia, il giudice può condannare una parte al rimborso di tutte le spese se la controparte è risultata soccombente solo in una parte non rilevante della propria domanda o se la determinazione dell’importo dovuto alla stessa dipendeva dal calcolo delle somme reciprocamente dovute o da una valutazione del giudice». 14 Ai sensi dell’articolo 102 di tale codice: «In casi particolarmente giustificati, il giudice può condannare la parte soccombente a pagare solo una parte delle spese o può non condannarla ad alcuna spesa». 15 L’articolo 203, paragrafo 1, di detto codice così recita: «Il ricorso può essere ritirato senza il consenso del convenuto fino all’inizio dell’udienza o, se il ritiro comporta la rinuncia all’azione, fino alla pronuncia della sentenza». 16 L’articolo 203 1 del medesimo codice dispone quanto segue: «1.

L’eccezione di compensazione può fondarsi solo su un credito: 1) del convenuto derivante dallo stesso rapporto giuridico dal quale deriva il credito fatto valere dall’attore, salvo che il credito sia incontestato, accertato con una decisione giudiziaria passata in giudicato, con un lodo arbitrale, con una transazione raggiunta davanti a un organo giurisdizionale o davanti a un arbitro, con un accordo di mediazione approvato da un organo giurisdizionale o che sia comprovato da un documento che confermi il suo riconoscimento da parte dell’attore; 2) a titolo di rimborso di una prestazione spettante a un debitore in solido nei confronti degli altri condebitori.

2. Il convenuto può sollevare un’eccezione di compensazione non oltre la costituzione nella controversia di merito o entro due settimane dalla data in cui il suo credito è divenuto esigibile.

3. L’eccezione di compensazione può essere fatta valere solo in un atto processuale.

A tale atto si applicano mutatis mutandis le norme che disciplinano l’atto introduttivo eccetto le norme che disciplinano le spese».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 Il 28 agosto 2008, RM ed EM hanno concluso con la SBP un contratto di mutuo ipotecario, espresso in franchi svizzeri, in forza del quale quest’ultima ha concesso loro un mutuo di importo pari a 360000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 84634) e il cui periodo di rimborso era di 360 mesi (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi»). 18 Il contratto di cui trattasi conteneva diverse clausole riguardanti le modalità di conversione tra il franco svizzero e lo zloty polacco (in prosieguo: le «clausole di conversione»). 19 Tra il 5 settembre 2008 e il 15 marzo 2022, la SBP ha percepito un importo totale pari a PLN 327338 (circa EUR 76956) da parte di RM ed EM, a titolo di rate mensili di rimborso di tale mutuo. 20 Il 17 novembre 2022, RM ed EM hanno proposto dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, un ricorso con cui chiedevano che fosse dichiarata la nullità del contratto di cui trattasi sulla base del carattere asseritamente abusivo delle clausole di conversione, che fosse accertato che tale contratto non poteva sussistere senza queste ultime e che la SBP fosse condannata a restituire loro l’importo pari a PLN 327338 (circa EUR 76956), corrispondente alle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, a decorrere dal 7 settembre 2022, nonché alle spese. 21 Dinanzi al giudice del rinvio, la SBP ha sostenuto che il contratto di cui trattasi era valido e ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la condanna di RM ed EM alle spese. 22 Il 18 luglio 2024, la SBP ha intimato a RM ed EM di restituirle, entro il 5 agosto 2024, l’importo pari a PLN 360000 (circa EUR 84634) che essi avevano ricevuto in esecuzione del contratto di cui trattasi. 23 Il 9 agosto 2024, la SBP ha notificato a RM ed EM una dichiarazione con la quale li informava che intendeva procedere a una compensazione del suo credito pari a PLN 360000 (circa EUR 84634) con il credito fatto valere da questi ultimi dinanzi al giudice del rinvio. 24 Il 14 agosto 2024, la SBP ha sollevato, dinanzi a detto giudice, un’eccezione di compensazione tra tali due crediti, alla quale RM ed EM si sono opposti. 25 Il 19 dicembre 2024, il giudice del rinvio ha pronunciato una sentenza parziale nella quale ha dichiarato la nullità del contratto di cui trattasi sulla base dell’articolo 58, paragrafo 1, del codice civile, con la motivazione che le clausole di conversione erano abusive e che tale contratto non poteva sussistere senza queste ultime. 26 Inoltre, per quanto riguarda l’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP e le conseguenze che deriverebbero da una decisione che la accolga, il giudice del rinvio si chiede se l’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale che lo indurrebbe a statuire in tal senso non sia incompatibile con il diritto dell’Unione. 27 Secondo detto giudice, la dichiarazione di nullità di un contratto implica che, ai sensi dell’articolo 405 del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 410 di quest’ultimo, ciascuna parte sia tenuta a rimborsare all’altra tutte le prestazioni effettuate in forza dello stesso contratto, che devono essere considerate indebite in conseguenza di tale dichiarazione. 28 Detto giudice precisa che ciascuna parte vanta un credito nei confronti dell’altra per la restituzione della prestazione indebita.

In particolare, secondo la cosiddetta teoria delle «due pretese», applicata correntemente nella giurisprudenza polacca, i crediti delle due parti, derivanti dalla nullità di un contratto, sussistono indipendentemente l’uno dall’altro.

Pertanto, ciascuna parte potrebbe far valere il proprio credito nei confronti dell’altra nell’ambito di un procedimento distinto.

Per contro, il giudice investito di un’azione di pagamento da una delle parti non avrebbe la facoltà di compensare d’ufficio i loro crediti reciproci.

Tuttavia, la parte che intenda procedere a una compensazione di tali crediti potrebbe sollevare un’eccezione di compensazione, alle condizioni previste dall’articolo 203 1 del codice di procedura civile. 29 Secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie, l’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP rispetta tali condizioni e si fonda su una dichiarazione di compensazione conforme a quelle previste dagli articoli 498 e 499 del codice civile.

Pertanto, tale eccezione di compensazione dovrebbe essere accolta. 30 Tale giudice ritiene perciò di dover accogliere solo parzialmente la domanda di rimborso di RM ed EM, deducendo dalla somma spettante in restituzione agli stessi l’importo oggetto della compensazione richiesta dalla SBP.

Nel caso di specie, la somma che quest’ultima dovrebbe rimborsare a RM ed EM sarebbe pari a PLN 401195 (circa EUR 94263), ossia PLN 327338 (circa EUR 76956) a titolo di rimborso delle rate mensili versate, maggiorate degli interessi maturati tra il 7 settembre 2022 e il 5 agosto 2024, ossia PLN 73857 (circa EUR 17363).

Pertanto, a seguito della compensazione con il suo credito pari a PLN 360000 (circa EUR 84634), la SBP dovrebbe essere condannata a versare a RM ed EM l’importo pari a PLN 41195 (circa EUR 9685), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dal 6 agosto 2024 e fino alla data di pagamento.

Per quanto riguarda le spese, detto giudice ritiene di doverle ripartire tenendo conto della proporzione in cui ciascuna parte è rimasta soccombente. 31 Tuttavia, il giudice del rinvio dubita della compatibilità con il diritto dell’Unione di una siffatta decisione. 32 In primo luogo, il giudice del rinvio indica che, da un lato, il rigetto, in misura significativa, della domanda di RM ed EM rischia di compromettere l’effetto restitutorio e l’effetto dissuasivo che, conformemente alla sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punti 62 e 63 ), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 intendono collegare all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori. 33 Dall’altro lato, il fatto di privare totalmente il professionista della possibilità di presentare un’eccezione di compensazione potrebbe violare i principi di equivalenza, di proporzionalità e di certezza del diritto nonché il diritto di tale professionista ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Infatti, tale privazione comporterebbe una notevole limitazione della sua capacità di difendersi in giudizio, tanto più che le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile gli consentirebbero di sollevare una siffatta eccezione.

Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la Corte, in particolare nella sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione) ( C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 87 ), ha escluso che un professionista possa avvalersi di un’eccezione di ritenzione, in circostanze che a detto giudice appaiono simili a quelle del caso di specie. 34 In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che la giurisprudenza polacca ammette la possibilità per un professionista di sollevare, in subordine, un’eccezione di compensazione qualora sostenga, in via principale, che il credito fatto valere dal consumatore non è giustificato per quanto riguarda il suo fondamento o il suo importo. 35 In proposito, detto giudice rileva che una siffatta eccezione pone il consumatore in una situazione processuale che potrebbe essere incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e con il principio di effettività.

Infatti, il consumatore, di fronte a un’eccezione di compensazione validamente presentata dal professionista, dovrebbe, in linea di principio, ritirare la sua domanda di pagamento, sulla base dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice di procedura civile.

Tuttavia, in pratica, sarebbe difficile per il consumatore procedere a tale ritiro, in quanto la sua domanda di pagamento farebbe parte del ricorso diretto alla dichiarazione di nullità del contratto concluso con il professionista.

Orbene, in assenza di ritiro, il consumatore si esporrebbe al rischio che il suo ricorso sia parzialmente respinto e che, di conseguenza, egli sia condannato ad una parte delle spese. 36 Secondo il giudice del rinvio, la situazione processuale del consumatore sarebbe meno complessa se il professionista sollevasse un’eccezione di compensazione pur riconoscendo, in modo incondizionato, la nullità del contratto di mutuo concluso con tale consumatore e l’esistenza di un credito di quest’ultimo nei suoi confronti fino a concorrenza dell’importo equivalente alle rate mensili del mutuo.

Tuttavia, tale giudice si chiede se l’esclusione della possibilità per il professionista di dedurre un’eccezione di compensazione in subordine non sia tale da violare i principi di equivalenza, di proporzionalità e di certezza del diritto, nonché il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 37 Peraltro, detto giudice indica che, certamente, secondo la giurisprudenza polacca, dall’articolo 455 del codice civile risulta che un credito derivante dall’obbligo di restituire una prestazione indebita eseguita nell’ambito di un contratto nullo diviene esigibile, ai sensi dell’articolo 498, paragrafo 1, di detto codice, dopo l’intimazione di versare un importo specifico.

Tuttavia, un siffatto credito presupporrebbe la nullità di tale contratto. 38 In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un termine di rimborso breve come quello di due settimane stabilito dalla SBP nella sua intimazione.

A tal riguardo, dalla giurisprudenza polacca risulterebbe che l’espressione «immediatamente», contenuta nell’articolo 455 del codice civile, debba essere intesa nel senso che, per le situazioni ordinarie, la prestazione deve essere eseguita entro quattordici giorni dall’intimazione.

Poiché la SBP ha agito conformemente a detta giurisprudenza, il suo credito dovrebbe essere considerato esigibile sotto tale profilo. 39 In particolare, detto giudice si chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività ostino a che un professionista possa intimare ad un consumatore di versare, entro un breve termine, un importo che appare elevato rispetto alle risorse dello stesso.

Tuttavia, il giudice del rinvio indica di aver previamente informato RM ed EM, nel caso di specie, delle conseguenze della nullità del contratto di cui trattasi, segnatamente dell’obbligo di restituire l’importo equivalente al capitale mutuato. 40 In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio ricorda che RM ed EM sono già risultati vittoriosi per quanto riguarda la nullità del contratto di cui trattasi.

Pertanto, nel caso in cui tale giudice respingesse l’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP e concedesse a RM ed EM l’intero importo da loro richiesto, la SBP sarebbe rimasta interamente soccombente e dovrebbe quindi farsi carico di tutte le spese, conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, del codice di procedura civile. 41 Per contro, se accogliesse tale eccezione di compensazione, il giudice del rinvio non potrebbe porre a carico della SBP tutte le spese, ma dovrebbe farne sopportare una parte a RM ed EM, in quanto essi avrebbero infondatamente sostenuto che tale eccezione dovesse essere respinta.

In base a una siffatta ripartizione effettuata conformemente all’articolo 100, prima frase, del codice di procedura civile, a RM ed EM sarebbe assegnata solo una somma pari a PLN 5504 (circa EUR 1293) a titolo di spese ripetibili, ancorché le loro spese ammontino in realtà a PLN 17334 (circa EUR 4071). 42 Il giudice del rinvio dubita che tale risultato sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché con il principio di effettività.

Sarebbe tuttavia possibile per il giudice del rinvio adottare una decisione sulle spese più favorevole a RM ed EM sulla base dell’articolo 102 del codice di procedura civile. 43 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest’ultimo non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] nonché i principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale: – nell’ambito di un giudizio promosso da un consumatore contro una banca al fine di ottenere il rimborso dell’equivalente delle rate del mutuo, la banca può validamente sollevare l’eccezione di compensazione del proprio credito al rimborso dell’equivalente del capitale del mutuo con il credito del consumatore, – la banca può validamente invocare tale eccezione di compensazione anche in subordine, mentre, in via principale, essa sostiene in giudizio che il contratto di mutuo è valido e non contiene clausole abusive, – la banca può validamente chiedere al consumatore il rimborso dell’equivalente del capitale del mutuo erogato in esecuzione di un contratto nullo (con la conseguenza che tale credito della banca diventa esigibile), mentre, in via principale, la banca sostiene in giudizio che il contratto di mutuo è valido e non contiene clausole abusive, – la banca può fissare al consumatore un termine di due settimane per il rimborso dell’equivalente dell’intero capitale del mutuo (con la conseguenza che il credito della banca al rimborso dell’equivalente dell’intero capitale del mutuo diventa esigibile), [e] – una parte delle spese processuali viene posta a carico del consumatore, nei limiti in cui la domanda di pagamento è stata respinta a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dalla banca».

Sulla competenza della Corte 44 Il governo portoghese sostiene che la Corte non è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto, con quest’ultima, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare il diritto nazionale. 45 Orbene, dalla formulazione della questione pregiudiziale risulta che quest’ultima verte effettivamente sull’interpretazione di disposizioni e di principi del diritto dell’Unione. 46 Di conseguenza, poiché la Corte è competente ad interpretare le disposizioni e i principi del diritto dell’Unione, essa è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale e a rispondere alla questione sottopostale dal giudice del rinvio.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 47 Il governo polacco sostiene che è irricevibile la parte della questione pregiudiziale vertente sulla possibilità, per il professionista, nell’ambito della propria controversia con il consumatore che chiede l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario da essi stipulato congiuntamente, di sollevare, in subordine, un’eccezione di compensazione, pur sostenendo, in via principale, che tale contratto è valido.

Infatti, il giudice del rinvio avrebbe già deciso, con la sentenza parziale menzionata al punto 25 della presente sentenza, che il contratto di cui trattasi era nullo. 48 In proposito, secondo una giurisprudenza costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [v. sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80 , EU:C:1981:302 , punto 18 , nonché dell’11 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] III), C‑687/23 , EU:C:2025:687 , punto 35 ]. 49 Nel caso di specie, è pur vero che il giudice del rinvio, con sentenza parziale, ha dichiarato la nullità del contratto di cui trattasi.

Tale giudice ha tuttavia deciso contestualmente di sottoporre alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, ritenendo di aver bisogno di un’interpretazione di disposizioni e di principi del diritto dell’Unione per poter statuire, nel medesimo procedimento in cui ha pronunciato tale sentenza parziale, sul resto del ricorso di RM ed EM, alla luce di un’eccezione di compensazione che, quando è stata presentata, costituiva un mezzo di difesa dedotto in subordine rispetto all’invocazione della validità di detto contratto. 50 Ciò posto, non appare manifestamente che la risposta a tale parte della questione pregiudiziale sia di natura ipotetica.

Infatti, tale risposta potrebbe essere necessaria per la soluzione della controversia nel procedimento principale e, in particolare, per valutare la conformità del diritto nazionale alle disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione. 51 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è interamente ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale 52 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima deve fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli.

In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

A tal riguardo, essa deve trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 26 , e del 25 febbraio 2025, Alphabet e a., C‑233/23 , EU:C:2025:110 , punto 33 nonché giurisprudenza citata). 53 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna spiegazione che consenta di comprendere sotto quale profilo il principio di equivalenza, pur menzionato nella questione sollevata, sia pertinente. 54 Pertanto, si deve rilevare che, con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità nonché del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ostino a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che, nell’ambito di un procedimento promosso da un consumatore al fine di ottenere l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario concluso dallo stesso con un professionista, nonché la restituzione delle rate mensili versate in esecuzione di tale contratto, consente che il medesimo professionista, pur sostenendo, in via principale, che detto contratto è valido, sollevi, in subordine, un’eccezione di compensazione fondata su un credito corrispondente all’importo di tale mutuo ipotecario, poiché detto credito deve essere considerato esigibile sulla base del rilievo che il termine di adempimento di due settimane intimato a tale consumatore è scaduto, e che l’accoglimento di tale eccezione comporti, a causa della soccombenza del consumatore rispetto a quest’ultima, la ripartizione delle spese in modo proporzionale alla misura in cui ciascuna parte è rimasta soccombente. 55 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 56 Inoltre, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 56 e giurisprudenza citata). 57 Pertanto, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti.

Un siffatto obbligo implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli stessi importi, in quanto l’assenza di un tale effetto restitutorio metterebbe in discussione l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 58 e giurisprudenza citata]. 58 Tuttavia, la direttiva 93/13 non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute.

Pertanto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le conseguenze derivanti da una siffatta constatazione, fermo restando che le norme da essi stabilite al riguardo devono essere compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 64 e giurisprudenza citata]. 59 Nel caso di specie, in primo luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la situazione che ha indotto il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte tale domanda deriva dalla teoria cosiddetta delle «due pretese», in forza della quale la nullità di un simile contratto dà origine a due crediti, che possono essere riscossi indipendentemente l’uno dall’altro. 60 In proposito, anzitutto, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto (sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik, C‑396/24 , EU:C:2025:460 , punto 44 ). 61 Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dal professionista avverso la domanda del consumatore diretta ad ottenere la restituzione delle prestazioni fornite da quest’ultimo in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo conduce a una situazione in cui solo la parte che disponeva del credito più elevato continua ad essere creditrice nei confronti dell’altra.

Pertanto, in una situazione del genere, l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione del contratto nullo e l’importo residuo dovuto sono effettivamente presi in considerazione, cosicché tale consumatore non è tenuto a restituire l’intero importo nominale del mutuo ottenuto. 62 Pertanto, i principi ricordati al punto 60 della presente sentenza non ostano a un’interpretazione delle norme pertinenti del diritto nazionale che comporta una situazione in cui, a seguito di una compensazione tra due crediti reciproci e di importi diversi, solo la parte che rimane debitrice dell’importo eccedente il proprio credito nei confronti dell’altra parte è condannata a pagare tale importo a quest’ultima. 63 Inoltre, è pur vero che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un’offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l’esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 87 , e ordinanza dell’8 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] C‑424/22 , EU:C:2024:398 , punto 38 ]. 64 Tuttavia, il diritto di ritenzione di cui trattasi nelle cause all’origine di tale giurisprudenza implicava che la prima parte contrattuale subordinasse la restituzione di una prestazione di cui era debitrice nei confronti della seconda parte contrattuale alla condizione che quest’ultima si impegnasse a restituire la prestazione che la prima parte le aveva fornito.

Inoltre, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che, in caso di accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP, l’importo del credito principale di RM ed EM sarebbe, in ogni caso, maggiorato degli interessi di mora. 65 Per contro, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel diritto polacco, la compensazione produce un effetto equivalente all’esecuzione delle prestazioni ad opera di entrambe le parti. 66 Perciò, in simili circostanze, contrariamente all’esercizio del diritto di ritenzione di cui trattasi nelle cause citate al punto 63 della presente sentenza, una compensazione tra i rispettivi crediti del professionista e del consumatore non può, in linea di principio, compromettere la tutela che la direttiva 93/13 garantisce a quest’ultimo. 67 Da ultimo, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’annullamento di un contratto nella sua interezza, è determinante la volontà espressa dal consumatore.

Infatti, il sistema di tutela previsto dalla direttiva 93/13 non si applica se il consumatore vi si oppone.

Quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione ed evitando, in tal modo, l’annullamento del contratto.

Affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo obiettivo ed esaustivo, le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva.

Una siffatta informativa è ancora più importante quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l’annullamento dell’intero contratto, eventualmente esponendo il consumatore a domande di restituzione [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punti da 38 a 41 e giurisprudenza citata]. 68 Ciò premesso, qualora il consumatore, pur avendo ricevuto, da parte del giudice competente, le informazioni relative alle conseguenze che possono derivare dall’annullamento del contratto concluso con il professionista, decida di non opporsi a che tale giudice annulli il contratto in parola, occorre rilevare che, per detto giudice, l’accoglimento della domanda di tale professionista diretta a che i rispettivi crediti delle due parti, risultanti da tale annullamento, siano compensati tra loro, non è contrario alla tutela garantita al consumatore dalla direttiva 93/13.

Infatti, tale compensazione costituisce uno dei vari modi, per il professionista, di ottenere la restituzione del capitale dato a mutuo, alla quale ha diritto a seguito dell’annullamento di detto contratto. 69 Peraltro, un simile meccanismo di compensazione consente di evitare che il professionista scelga di proporre un ricorso distinto per far valere il proprio credito nei confronti del consumatore, dando luogo a una moltiplicazione dei procedimenti e, pertanto, a spese aggiuntive, il che non sarebbe nell’interesse del consumatore. 70 In secondo luogo, occorre sottolineare che, sebbene le asserite vittime di una violazione del diritto dell’Unione possano far valere il diritto a un equo processo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tale diritto tutela anche il convenuto, anche qualora sia stato precedentemente constatato che quest’ultimo aveva violato la direttiva 93/13.

Infatti, il diritto a un equo processo tutela ogni persona giuridica considerata individualmente.

Pertanto, il contenzioso dei consumatori non sfugge alle garanzie procedurali derivanti da tale articolo [v., per analogia con l’articolo 101 TFUE, sentenza dell’11 luglio 2024, Volvo (Notifica di una citazione presso la sede sociale di una società figlia della convenuta), C‑632/22 , EU:C:2024:601 , punto 54 ]. 71 Orbene, se il professionista fosse privato della possibilità, prevista dal diritto nazionale applicabile, di opporre al consumatore un’eccezione di compensazione, il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva subirebbe un pregiudizio sproporzionato, in quanto il professionista non potrebbe avvalersi di tale mezzo di difesa. 72 Perciò, poiché un consumatore può chiedere al giudice competente che, qualora quest’ultimo annulli il contratto concluso da tale consumatore con un professionista, condanni lo stesso professionista alla restituzione delle prestazioni ricevute da detto consumatore in applicazione di tale contratto, il principio della parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di processo equo (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 128 e giurisprudenza citata), richiede che detto professionista disponga a sua volta di una siffatta possibilità di ottenere la restituzione delle prestazioni che ha fornito allo stesso consumatore, anche mediante un’eccezione di compensazione presentata in subordine, per il caso in cui il mezzo di difesa dedotto in via principale dal medesimo professionista relativo alla validità di detto contratto sia respinto. 73 In tale contesto, occorre tuttavia precisare che dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale, a seguito della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, la banca ha il diritto di chiedere al consumatore un importo che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’intimazione.

Fatta salva tale riserva relativa agli interessi di mora al tasso legale, la banca non ha diritto di ricevere una remunerazione per l’utilizzo di tale capitale da parte del consumatore [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punti 62 e 63 nonché giurisprudenza citata]. 74 Nell’ambito di un’eccezione di compensazione sollevata in subordine, detta riserva comporta che, fintantoché il professionista sostiene che il contratto concluso con il consumatore è valido, qualsiasi intimazione che lo stesso notifichi al consumatore per la restituzione del capitale mutuato non può produrre effetti, in particolare ai fini del pagamento di interessi di mora, fino all’annullamento definitivo di tale contratto. 75 In terzo luogo, per quanto riguarda la durata del termine di pagamento che può essere fissato dal professionista nell’intimazione rivolta da quest’ultimo al consumatore, si deve rilevare che tale durata rientra nell’insieme delle informazioni relative alle conseguenze dell’annullamento del contratto che il giudice competente deve fornire a tale consumatore, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 67 della presente sentenza, prima di poter procedere a un siffatto annullamento.

Sebbene la determinazione di detta durata dipenda dal diritto nazionale, tale giudice deve tuttavia garantire, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che essa non sia tale da dissuadere, o addirittura da impedire al consumatore di avvalersi della tutela conferitagli dalla direttiva 93/13. 76 In quarto e ultimo luogo, per quanto concerne le conseguenze che l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dal professionista può avere sulle spese di giudizio, si deve rilevare che la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 34 e giurisprudenza citata). 77 Per quanto riguarda il principio di effettività, l’unico contemplato nelle considerazioni formulate dal giudice del rinvio in proposito, si deve ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione di stabilire se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 35 e giurisprudenza citata). 78 Se è vero che il principio di effettività non osta, in generale, a che il consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank, C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 51 ), occorre altresì osservare che la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l’applicazione della stessa, diritto la cui effettività deve essere preservata.

Pertanto, il regime di ripartizione delle spese di tale procedimento non deve dissuadere il consumatore dall’esercitare detto diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 37 e giurisprudenza citata). 79 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che, se accogliesse l’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP, esso non potrebbe applicare l’articolo 98, paragrafo 1, del codice di procedura civile al fine di condannare quest’ultima alla totalità delle spese del procedimento, dato che RM ed EM sarebbero soccombenti nella parte della loro domanda di restituzione delle somme da loro pagate alla SBP in forza del contratto di cui trattasi, giacché l’importo di tale restituzione dovrebbe essere ridotto di un importo corrispondente al credito della SBP nei loro confronti.

Il giudice del rinvio precisa che avrebbe potuto fondarsi su tale disposizione se RM ed EM non si fossero opposti all’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP e avessero parzialmente ritirato la loro domanda.

In tali circostanze, detto giudice ritiene di dover applicare l’articolo 100, prima frase, di tale codice e ripartire le spese tenendo conto della proporzione in cui ciascuna parte risulta soccombente.

Tuttavia, detto giudice indica la possibilità di fondarsi sull’articolo 102 del codice di procedura civile, che gli consente di condannare la parte soccombente solo ad una parte delle spese o di non condannarla affatto alle spese, per adottare così una decisione sulle spese più favorevole a detti ricorrenti. 80 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla medesima (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01 , EU:C:2004:584 , punti 118 e 119 , nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23 , EU:C:2024:881 , punto 51 e giurisprudenza citata). 81 Nelle sue osservazioni scritte, il governo polacco riferisce che i giudici nazionali dispongono di strumenti giuridici sufficienti a garantire l’effettività dei diritti conferiti ai consumatori dalla direttiva 93/13.

In particolare, tali giudici potrebbero disporre il rimborso delle spese, sulla base dell’articolo 102 del codice di procedura civile, che enuncerebbe un principio di equità.

In forza del principio di interpretazione conforme, detti giudici potrebbero discostarsi da un’interpretazione restrittiva di tale articolo. 82 Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere oggetto di un’interpretazione conforme alla direttiva 93/13 e, in caso affermativo, trarne le conseguenze giuridiche. 83 In particolare, tale giudice deve, da un lato, garantire l’effettività del diritto di RM ed EM di ottenere l’annullamento del contratto di cui trattasi contenente clausole abusive e la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dal professionista, evitando che il regime di ripartizione delle spese dissuada i consumatori dall’avvalersi dei diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13. 84 Dall’altro lato, detto giudice deve altresì essere in grado di valutare tutte le circostanze del procedimento di cui è investito al fine di tener conto, se del caso, dell’eventuale malafede dei consumatori che, nonostante le informazioni ricevute dal giudice, si oppongono infondatamente alla compensazione dei crediti reciprocamente dovuti tra tali consumatori e il professionista (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punti 42 e 43 ). 85 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità nonché del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che, nell’ambito di un procedimento promosso da un consumatore al fine di ottenere l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario che ha concluso con un professionista, nonché la restituzione delle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, consente che tale professionista, pur sostenendo, in via principale, che il medesimo contratto è valido, sollevi, in subordine, un’eccezione di compensazione fondata su un credito corrispondente all’importo di tale mutuo ipotecario, purché, da un lato, quest’ultimo credito non sia considerato esigibile prima che il giudice competente abbia annullato lo stesso contratto e purché, dall’altro, l’accoglimento di tale eccezione non comporti una decisione sulle spese del procedimento che possa dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti conferitigli da detta direttiva.

Sulle spese 86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio di effettività, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità nonché del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che, nell’ambito di un procedimento promosso da un consumatore al fine di ottenere l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario che ha concluso con un professionista, nonché la restituzione delle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, consente che tale professionista, pur sostenendo, in via principale, che il medesimo contratto è valido, sollevi, in subordine, un’eccezione di compensazione fondata su un credito corrispondente all’importo di tale mutuo ipotecario, purché, da un lato, quest’ultimo credito non sia considerato esigibile prima che il giudice competente abbia annullato lo stesso contratto e purché, dall’altro, l’accoglimento di tale eccezione non comporti una decisione sulle spese del procedimento che possa dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti conferitigli da detta direttiva.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0902 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 22 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Giurisprudenza nazionale che prevede il sorgere di due crediti di restituzione indipendenti – Azione del consumatore diretta alla restituzione delle rate mensili versate in base al contratto – Credito del professionista corrispondente all’importo del mutuo – Recupero – Diritto del professionista di sollevare un’eccezione di compensazione del suo credito con quello del consumatore – Regime di ripartizione delle spese – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Principio di effettività – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione» Nella causa C‑902/24 [Herchoski] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 19 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2024, nel procedimento RM, EM contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per RM ed EM, da B. Sobierajska, radca prawny; – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da J. Kowalczyk, P. Litwiński, M. Valirakis-Wołyńska, e R. Wechman, radcowie prawni; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e B. Sasinowska, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché dei principi di effettività, equivalenza, certezza del diritto e proporzionalità. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, RM ed EM, due consumatori residenti in Polonia, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «SBP»), una banca con sede in Polonia, in merito alla domanda di tali consumatori diretta alla restituzione delle somme versate alla SBP in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo e all’eccezione sollevata dalla SBP, in subordine, al fine di ottenere la compensazione di tale credito con quello da essa vantato nei confronti di detti consumatori, corrispondente all’importo di tale mutuo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 precisa «che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco Codice Civile 6 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»): «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da corrispondenti norme di legge». 7 L’articolo 405 di tale codice così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore». 8 L’articolo 410 di detto codice prevede quanto segue: «1.   Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a fornirla, o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». 9 L’articolo 455 del medesimo codice così recita: «Se il termine per adempiere non è determinato e non emerge dalla natura dell’obbligazione, la prestazione deve essere adempiuta immediatamente dopo che al debitore sia stato intimato di adempiere». 10 A norma dell’articolo 498, paragrafi 1 e 2, del codice civile: «1.   Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa natura determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale. 2.   Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». 11 L’articolo 499 di tale codice prevede quanto segue: «La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte. La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile». Codice di procedura civile 12 L’articolo 98, paragrafo 1, dell’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così recita: «La parte soccombente è tenuta a rimborsare alla controparte, su richiesta di quest’ultima, le spese necessarie per far valere utilmente i propri diritti e difendersi (spese processuali)». 13 L’articolo 100 del codice di procedura civile dispone quanto segue: «Se le domande vengono accolte solo parzialmente, le spese vengono reciprocamente compensate o ripartite proporzionalmente. Tuttavia, il giudice può condannare una parte al rimborso di tutte le spese se la controparte è risultata soccombente solo in una parte non rilevante della propria domanda o se la determinazione dell’importo dovuto alla stessa dipendeva dal calcolo delle somme reciprocamente dovute o da una valutazione del giudice». 14 Ai sensi dell’articolo 102 di tale codice: «In casi particolarmente giustificati, il giudice può condannare la parte soccombente a pagare solo una parte delle spese o può non condannarla ad alcuna spesa». 15 L’articolo 203, paragrafo 1, di detto codice così recita: «Il ricorso può essere ritirato senza il consenso del convenuto fino all’inizio dell’udienza o, se il ritiro comporta la rinuncia all’azione, fino alla pronuncia della sentenza». 16 L’articolo 203 1 del medesimo codice dispone quanto segue: «1.   L’eccezione di compensazione può fondarsi solo su un credito: 1) del convenuto derivante dallo stesso rapporto giuridico dal quale deriva il credito fatto valere dall’attore, salvo che il credito sia incontestato, accertato con una decisione giudiziaria passata in giudicato, con un lodo arbitrale, con una transazione raggiunta davanti a un organo giurisdizionale o davanti a un arbitro, con un accordo di mediazione approvato da un organo giurisdizionale o che sia comprovato da un documento che confermi il suo riconoscimento da parte dell’attore; 2) a titolo di rimborso di una prestazione spettante a un debitore in solido nei confronti degli altri condebitori. 2.   Il convenuto può sollevare un’eccezione di compensazione non oltre la costituzione nella controversia di merito o entro due settimane dalla data in cui il suo credito è divenuto esigibile. 3.   L’eccezione di compensazione può essere fatta valere solo in un atto processuale. A tale atto si applicano mutatis mutandis le norme che disciplinano l’atto introduttivo eccetto le norme che disciplinano le spese». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 Il 28 agosto 2008, RM ed EM hanno concluso con la SBP un contratto di mutuo ipotecario, espresso in franchi svizzeri, in forza del quale quest’ultima ha concesso loro un mutuo di importo pari a 360000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 84634) e il cui periodo di rimborso era di 360 mesi (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi»). 18 Il contratto di cui trattasi conteneva diverse clausole riguardanti le modalità di conversione tra il franco svizzero e lo zloty polacco (in prosieguo: le «clausole di conversione»). 19 Tra il 5 settembre 2008 e il 15 marzo 2022, la SBP ha percepito un importo totale pari a PLN 327338 (circa EUR 76956) da parte di RM ed EM, a titolo di rate mensili di rimborso di tale mutuo. 20 Il 17 novembre 2022, RM ed EM hanno proposto dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, un ricorso con cui chiedevano che fosse dichiarata la nullità del contratto di cui trattasi sulla base del carattere asseritamente abusivo delle clausole di conversione, che fosse accertato che tale contratto non poteva sussistere senza queste ultime e che la SBP fosse condannata a restituire loro l’importo pari a PLN 327338 (circa EUR 76956), corrispondente alle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, a decorrere dal 7 settembre 2022, nonché alle spese. 21 Dinanzi al giudice del rinvio, la SBP ha sostenuto che il contratto di cui trattasi era valido e ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la condanna di RM ed EM alle spese. 22 Il 18 luglio 2024, la SBP ha intimato a RM ed EM di restituirle, entro il 5 agosto 2024, l’importo pari a PLN 360000 (circa EUR 84634) che essi avevano ricevuto in esecuzione del contratto di cui trattasi. 23 Il 9 agosto 2024, la SBP ha notificato a RM ed EM una dichiarazione con la quale li informava che intendeva procedere a una compensazione del suo credito pari a PLN 360000 (circa EUR 84634) con il credito fatto valere da questi ultimi dinanzi al giudice del rinvio. 24 Il 14 agosto 2024, la SBP ha sollevato, dinanzi a detto giudice, un’eccezione di compensazione tra tali due crediti, alla quale RM ed EM si sono opposti. 25 Il 19 dicembre 2024, il giudice del rinvio ha pronunciato una sentenza parziale nella quale ha dichiarato la nullità del contratto di cui trattasi sulla base dell’articolo 58, paragrafo 1, del codice civile, con la motivazione che le clausole di conversione erano abusive e che tale contratto non poteva sussistere senza queste ultime. 26 Inoltre, per quanto riguarda l’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP e le conseguenze che deriverebbero da una decisione che la accolga, il giudice del rinvio si chiede se l’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale che lo indurrebbe a statuire in tal senso non sia incompatibile con il diritto dell’Unione. 27 Secondo detto giudice, la dichiarazione di nullità di un contratto implica che, ai sensi dell’articolo 405 del codice civile, in combinato disposto con l’articolo 410 di quest’ultimo, ciascuna parte sia tenuta a rimborsare all’altra tutte le prestazioni effettuate in forza dello stesso contratto, che devono essere considerate indebite in conseguenza di tale dichiarazione. 28 Detto giudice precisa che ciascuna parte vanta un credito nei confronti dell’altra per la restituzione della prestazione indebita. In particolare, secondo la cosiddetta teoria delle «due pretese», applicata correntemente nella giurisprudenza polacca, i crediti delle due parti, derivanti dalla nullità di un contratto, sussistono indipendentemente l’uno dall’altro. Pertanto, ciascuna parte potrebbe far valere il proprio credito nei confronti dell’altra nell’ambito di un procedimento distinto. Per contro, il giudice investito di un’azione di pagamento da una delle parti non avrebbe la facoltà di compensare d’ufficio i loro crediti reciproci. Tuttavia, la parte che intenda procedere a una compensazione di tali crediti potrebbe sollevare un’eccezione di compensazione, alle condizioni previste dall’articolo 203 1 del codice di procedura civile. 29 Secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie, l’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP rispetta tali condizioni e si fonda su una dichiarazione di compensazione conforme a quelle previste dagli articoli 498 e 499 del codice civile. Pertanto, tale eccezione di compensazione dovrebbe essere accolta. 30 Tale giudice ritiene perciò di dover accogliere solo parzialmente la domanda di rimborso di RM ed EM, deducendo dalla somma spettante in restituzione agli stessi l’importo oggetto della compensazione richiesta dalla SBP. Nel caso di specie, la somma che quest’ultima dovrebbe rimborsare a RM ed EM sarebbe pari a PLN 401195 (circa EUR 94263), ossia PLN 327338 (circa EUR 76956) a titolo di rimborso delle rate mensili versate, maggiorate degli interessi maturati tra il 7 settembre 2022 e il 5 agosto 2024, ossia PLN 73857 (circa EUR 17363). Pertanto, a seguito della compensazione con il suo credito pari a PLN 360000 (circa EUR 84634), la SBP dovrebbe essere condannata a versare a RM ed EM l’importo pari a PLN 41195 (circa EUR 9685), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dal 6 agosto 2024 e fino alla data di pagamento. Per quanto riguarda le spese, detto giudice ritiene di doverle ripartire tenendo conto della proporzione in cui ciascuna parte è rimasta soccombente. 31 Tuttavia, il giudice del rinvio dubita della compatibilità con il diritto dell’Unione di una siffatta decisione. 32 In primo luogo, il giudice del rinvio indica che, da un lato, il rigetto, in misura significativa, della domanda di RM ed EM rischia di compromettere l’effetto restitutorio e l’effetto dissuasivo che, conformemente alla sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punti 62 e 63 ), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 intendono collegare all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori. 33 Dall’altro lato, il fatto di privare totalmente il professionista della possibilità di presentare un’eccezione di compensazione potrebbe violare i principi di equivalenza, di proporzionalità e di certezza del diritto nonché il diritto di tale professionista ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, tale privazione comporterebbe una notevole limitazione della sua capacità di difendersi in giudizio, tanto più che le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile gli consentirebbero di sollevare una siffatta eccezione. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la Corte, in particolare nella sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione) ( C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 87 ), ha escluso che un professionista possa avvalersi di un’eccezione di ritenzione, in circostanze che a detto giudice appaiono simili a quelle del caso di specie. 34 In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che la giurisprudenza polacca ammette la possibilità per un professionista di sollevare, in subordine, un’eccezione di compensazione qualora sostenga, in via principale, che il credito fatto valere dal consumatore non è giustificato per quanto riguarda il suo fondamento o il suo importo. 35 In proposito, detto giudice rileva che una siffatta eccezione pone il consumatore in una situazione processuale che potrebbe essere incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e con il principio di effettività. Infatti, il consumatore, di fronte a un’eccezione di compensazione validamente presentata dal professionista, dovrebbe, in linea di principio, ritirare la sua domanda di pagamento, sulla base dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice di procedura civile. Tuttavia, in pratica, sarebbe difficile per il consumatore procedere a tale ritiro, in quanto la sua domanda di pagamento farebbe parte del ricorso diretto alla dichiarazione di nullità del contratto concluso con il professionista. Orbene, in assenza di ritiro, il consumatore si esporrebbe al rischio che il suo ricorso sia parzialmente respinto e che, di conseguenza, egli sia condannato ad una parte delle spese. 36 Secondo il giudice del rinvio, la situazione processuale del consumatore sarebbe meno complessa se il professionista sollevasse un’eccezione di compensazione pur riconoscendo, in modo incondizionato, la nullità del contratto di mutuo concluso con tale consumatore e l’esistenza di un credito di quest’ultimo nei suoi confronti fino a concorrenza dell’importo equivalente alle rate mensili del mutuo. Tuttavia, tale giudice si chiede se l’esclusione della possibilità per il professionista di dedurre un’eccezione di compensazione in subordine non sia tale da violare i principi di equivalenza, di proporzionalità e di certezza del diritto, nonché il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. 37 Peraltro, detto giudice indica che, certamente, secondo la giurisprudenza polacca, dall’articolo 455 del codice civile risulta che un credito derivante dall’obbligo di restituire una prestazione indebita eseguita nell’ambito di un contratto nullo diviene esigibile, ai sensi dell’articolo 498, paragrafo 1, di detto codice, dopo l’intimazione di versare un importo specifico. Tuttavia, un siffatto credito presupporrebbe la nullità di tale contratto. 38 In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un termine di rimborso breve come quello di due settimane stabilito dalla SBP nella sua intimazione. A tal riguardo, dalla giurisprudenza polacca risulterebbe che l’espressione «immediatamente», contenuta nell’articolo 455 del codice civile, debba essere intesa nel senso che, per le situazioni ordinarie, la prestazione deve essere eseguita entro quattordici giorni dall’intimazione. Poiché la SBP ha agito conformemente a detta giurisprudenza, il suo credito dovrebbe essere considerato esigibile sotto tale profilo. 39 In particolare, detto giudice si chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività ostino a che un professionista possa intimare ad un consumatore di versare, entro un breve termine, un importo che appare elevato rispetto alle risorse dello stesso. Tuttavia, il giudice del rinvio indica di aver previamente informato RM ed EM, nel caso di specie, delle conseguenze della nullità del contratto di cui trattasi, segnatamente dell’obbligo di restituire l’importo equivalente al capitale mutuato. 40 In quarto e ultimo luogo, il giudice del rinvio ricorda che RM ed EM sono già risultati vittoriosi per quanto riguarda la nullità del contratto di cui trattasi. Pertanto, nel caso in cui tale giudice respingesse l’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP e concedesse a RM ed EM l’intero importo da loro richiesto, la SBP sarebbe rimasta interamente soccombente e dovrebbe quindi farsi carico di tutte le spese, conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, del codice di procedura civile. 41 Per contro, se accogliesse tale eccezione di compensazione, il giudice del rinvio non potrebbe porre a carico della SBP tutte le spese, ma dovrebbe farne sopportare una parte a RM ed EM, in quanto essi avrebbero infondatamente sostenuto che tale eccezione dovesse essere respinta. In base a una siffatta ripartizione effettuata conformemente all’articolo 100, prima frase, del codice di procedura civile, a RM ed EM sarebbe assegnata solo una somma pari a PLN 5504 (circa EUR 1293) a titolo di spese ripetibili, ancorché le loro spese ammontino in realtà a PLN 17334 (circa EUR 4071). 42 Il giudice del rinvio dubita che tale risultato sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché con il principio di effettività. Sarebbe tuttavia possibile per il giudice del rinvio adottare una decisione sulle spese più favorevole a RM ed EM sulla base dell’articolo 102 del codice di procedura civile. 43 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza per il motivo che quest’ultimo non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] nonché i principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale: – nell’ambito di un giudizio promosso da un consumatore contro una banca al fine di ottenere il rimborso dell’equivalente delle rate del mutuo, la banca può validamente sollevare l’eccezione di compensazione del proprio credito al rimborso dell’equivalente del capitale del mutuo con il credito del consumatore, – la banca può validamente invocare tale eccezione di compensazione anche in subordine, mentre, in via principale, essa sostiene in giudizio che il contratto di mutuo è valido e non contiene clausole abusive, – la banca può validamente chiedere al consumatore il rimborso dell’equivalente del capitale del mutuo erogato in esecuzione di un contratto nullo (con la conseguenza che tale credito della banca diventa esigibile), mentre, in via principale, la banca sostiene in giudizio che il contratto di mutuo è valido e non contiene clausole abusive, – la banca può fissare al consumatore un termine di due settimane per il rimborso dell’equivalente dell’intero capitale del mutuo (con la conseguenza che il credito della banca al rimborso dell’equivalente dell’intero capitale del mutuo diventa esigibile), [e] – una parte delle spese processuali viene posta a carico del consumatore, nei limiti in cui la domanda di pagamento è stata respinta a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dalla banca». Sulla competenza della Corte 44 Il governo portoghese sostiene che la Corte non è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto, con quest’ultima, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare il diritto nazionale. 45 Orbene, dalla formulazione della questione pregiudiziale risulta che quest’ultima verte effettivamente sull’interpretazione di disposizioni e di principi del diritto dell’Unione. 46 Di conseguenza, poiché la Corte è competente ad interpretare le disposizioni e i principi del diritto dell’Unione, essa è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale e a rispondere alla questione sottopostale dal giudice del rinvio. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 47 Il governo polacco sostiene che è irricevibile la parte della questione pregiudiziale vertente sulla possibilità, per il professionista, nell’ambito della propria controversia con il consumatore che chiede l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario da essi stipulato congiuntamente, di sollevare, in subordine, un’eccezione di compensazione, pur sostenendo, in via principale, che tale contratto è valido. Infatti, il giudice del rinvio avrebbe già deciso, con la sentenza parziale menzionata al punto 25 della presente sentenza, che il contratto di cui trattasi era nullo. 48 In proposito, secondo una giurisprudenza costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [v. sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80 , EU:C:1981:302 , punto 18 , nonché dell’11 settembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Risoluzione bancaria [OSCURATO:PERSONA] III), C‑687/23 , EU:C:2025:687 , punto 35 ]. 49 Nel caso di specie, è pur vero che il giudice del rinvio, con sentenza parziale, ha dichiarato la nullità del contratto di cui trattasi. Tale giudice ha tuttavia deciso contestualmente di sottoporre alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, ritenendo di aver bisogno di un’interpretazione di disposizioni e di principi del diritto dell’Unione per poter statuire, nel medesimo procedimento in cui ha pronunciato tale sentenza parziale, sul resto del ricorso di RM ed EM, alla luce di un’eccezione di compensazione che, quando è stata presentata, costituiva un mezzo di difesa dedotto in subordine rispetto all’invocazione della validità di detto contratto. 50 Ciò posto, non appare manifestamente che la risposta a tale parte della questione pregiudiziale sia di natura ipotetica. Infatti, tale risposta potrebbe essere necessaria per la soluzione della controversia nel procedimento principale e, in particolare, per valutare la conformità del diritto nazionale alle disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione. 51 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è interamente ricevibile. Sulla questione pregiudiziale 52 In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima deve fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, essa deve trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 26 , e del 25 febbraio 2025, Alphabet e a., C‑233/23 , EU:C:2025:110 , punto 33 nonché giurisprudenza citata). 53 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna spiegazione che consenta di comprendere sotto quale profilo il principio di equivalenza, pur menzionato nella questione sollevata, sia pertinente. 54 Pertanto, si deve rilevare che, con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità nonché del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ostino a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che, nell’ambito di un procedimento promosso da un consumatore al fine di ottenere l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario concluso dallo stesso con un professionista, nonché la restituzione delle rate mensili versate in esecuzione di tale contratto, consente che il medesimo professionista, pur sostenendo, in via principale, che detto contratto è valido, sollevi, in subordine, un’eccezione di compensazione fondata su un credito corrispondente all’importo di tale mutuo ipotecario, poiché detto credito deve essere considerato esigibile sulla base del rilievo che il termine di adempimento di due settimane intimato a tale consumatore è scaduto, e che l’accoglimento di tale eccezione comporti, a causa della soccombenza del consumatore rispetto a quest’ultima, la ripartizione delle spese in modo proporzionale alla misura in cui ciascuna parte è rimasta soccombente. 55 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 56 Inoltre, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15 , EU:C:2016:980 , punto 56 e giurisprudenza citata). 57 Pertanto, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti. Un siffatto obbligo implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli stessi importi, in quanto l’assenza di un tale effetto restitutorio metterebbe in discussione l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 58 e giurisprudenza citata]. 58 Tuttavia, la direttiva 93/13 non disciplina espressamente le conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo l’eliminazione delle clausole abusive in esso contenute. Pertanto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare le conseguenze derivanti da una siffatta constatazione, fermo restando che le norme da essi stabilite al riguardo devono essere compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 64 e giurisprudenza citata]. 59 Nel caso di specie, in primo luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la situazione che ha indotto il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte tale domanda deriva dalla teoria cosiddetta delle «due pretese», in forza della quale la nullità di un simile contratto dà origine a due crediti, che possono essere riscossi indipendentemente l’uno dall’altro. 60 In proposito, anzitutto, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto (sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik, C‑396/24 , EU:C:2025:460 , punto 44 ). 61 Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dal professionista avverso la domanda del consumatore diretta ad ottenere la restituzione delle prestazioni fornite da quest’ultimo in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo conduce a una situazione in cui solo la parte che disponeva del credito più elevato continua ad essere creditrice nei confronti dell’altra. Pertanto, in una situazione del genere, l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione del contratto nullo e l’importo residuo dovuto sono effettivamente presi in considerazione, cosicché tale consumatore non è tenuto a restituire l’intero importo nominale del mutuo ottenuto. 62 Pertanto, i principi ricordati al punto 60 della presente sentenza non ostano a un’interpretazione delle norme pertinenti del diritto nazionale che comporta una situazione in cui, a seguito di una compensazione tra due crediti reciproci e di importi diversi, solo la parte che rimane debitrice dell’importo eccedente il proprio credito nei confronti dell’altra parte è condannata a pagare tale importo a quest’ultima. 63 Inoltre, è pur vero che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un’offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l’esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione), C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punto 87 , e ordinanza dell’8 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] C‑424/22 , EU:C:2024:398 , punto 38 ]. 64 Tuttavia, il diritto di ritenzione di cui trattasi nelle cause all’origine di tale giurisprudenza implicava che la prima parte contrattuale subordinasse la restituzione di una prestazione di cui era debitrice nei confronti della seconda parte contrattuale alla condizione che quest’ultima si impegnasse a restituire la prestazione che la prima parte le aveva fornito. Inoltre, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che, in caso di accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP, l’importo del credito principale di RM ed EM sarebbe, in ogni caso, maggiorato degli interessi di mora. 65 Per contro, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel diritto polacco, la compensazione produce un effetto equivalente all’esecuzione delle prestazioni ad opera di entrambe le parti. 66 Perciò, in simili circostanze, contrariamente all’esercizio del diritto di ritenzione di cui trattasi nelle cause citate al punto 63 della presente sentenza, una compensazione tra i rispettivi crediti del professionista e del consumatore non può, in linea di principio, compromettere la tutela che la direttiva 93/13 garantisce a quest’ultimo. 67 Da ultimo, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’annullamento di un contratto nella sua interezza, è determinante la volontà espressa dal consumatore. Infatti, il sistema di tutela previsto dalla direttiva 93/13 non si applica se il consumatore vi si oppone. Quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione ed evitando, in tal modo, l’annullamento del contratto. Affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo obiettivo ed esaustivo, le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva. Una siffatta informativa è ancora più importante quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l’annullamento dell’intero contratto, eventualmente esponendo il consumatore a domande di restituzione [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punti da 38 a 41 e giurisprudenza citata]. 68 Ciò premesso, qualora il consumatore, pur avendo ricevuto, da parte del giudice competente, le informazioni relative alle conseguenze che possono derivare dall’annullamento del contratto concluso con il professionista, decida di non opporsi a che tale giudice annulli il contratto in parola, occorre rilevare che, per detto giudice, l’accoglimento della domanda di tale professionista diretta a che i rispettivi crediti delle due parti, risultanti da tale annullamento, siano compensati tra loro, non è contrario alla tutela garantita al consumatore dalla direttiva 93/13. Infatti, tale compensazione costituisce uno dei vari modi, per il professionista, di ottenere la restituzione del capitale dato a mutuo, alla quale ha diritto a seguito dell’annullamento di detto contratto. 69 Peraltro, un simile meccanismo di compensazione consente di evitare che il professionista scelga di proporre un ricorso distinto per far valere il proprio credito nei confronti del consumatore, dando luogo a una moltiplicazione dei procedimenti e, pertanto, a spese aggiuntive, il che non sarebbe nell’interesse del consumatore. 70 In secondo luogo, occorre sottolineare che, sebbene le asserite vittime di una violazione del diritto dell’Unione possano far valere il diritto a un equo processo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tale diritto tutela anche il convenuto, anche qualora sia stato precedentemente constatato che quest’ultimo aveva violato la direttiva 93/13. Infatti, il diritto a un equo processo tutela ogni persona giuridica considerata individualmente. Pertanto, il contenzioso dei consumatori non sfugge alle garanzie procedurali derivanti da tale articolo [v., per analogia con l’articolo 101 TFUE, sentenza dell’11 luglio 2024, Volvo (Notifica di una citazione presso la sede sociale di una società figlia della convenuta), C‑632/22 , EU:C:2024:601 , punto 54 ]. 71 Orbene, se il professionista fosse privato della possibilità, prevista dal diritto nazionale applicabile, di opporre al consumatore un’eccezione di compensazione, il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva subirebbe un pregiudizio sproporzionato, in quanto il professionista non potrebbe avvalersi di tale mezzo di difesa. 72 Perciò, poiché un consumatore può chiedere al giudice competente che, qualora quest’ultimo annulli il contratto concluso da tale consumatore con un professionista, condanni lo stesso professionista alla restituzione delle prestazioni ricevute da detto consumatore in applicazione di tale contratto, il principio della parità delle armi, che è un corollario della nozione stessa di processo equo (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 128 e giurisprudenza citata), richiede che detto professionista disponga a sua volta di una siffatta possibilità di ottenere la restituzione delle prestazioni che ha fornito allo stesso consumatore, anche mediante un’eccezione di compensazione presentata in subordine, per il caso in cui il mezzo di difesa dedotto in via principale dal medesimo professionista relativo alla validità di detto contratto sia respinto. 73 In tale contesto, occorre tuttavia precisare che dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale, a seguito della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, la banca ha il diritto di chiedere al consumatore un importo che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’intimazione. Fatta salva tale riserva relativa agli interessi di mora al tasso legale, la banca non ha diritto di ricevere una remunerazione per l’utilizzo di tale capitale da parte del consumatore [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punti 62 e 63 nonché giurisprudenza citata]. 74 Nell’ambito di un’eccezione di compensazione sollevata in subordine, detta riserva comporta che, fintantoché il professionista sostiene che il contratto concluso con il consumatore è valido, qualsiasi intimazione che lo stesso notifichi al consumatore per la restituzione del capitale mutuato non può produrre effetti, in particolare ai fini del pagamento di interessi di mora, fino all’annullamento definitivo di tale contratto. 75 In terzo luogo, per quanto riguarda la durata del termine di pagamento che può essere fissato dal professionista nell’intimazione rivolta da quest’ultimo al consumatore, si deve rilevare che tale durata rientra nell’insieme delle informazioni relative alle conseguenze dell’annullamento del contratto che il giudice competente deve fornire a tale consumatore, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 67 della presente sentenza, prima di poter procedere a un siffatto annullamento. Sebbene la determinazione di detta durata dipenda dal diritto nazionale, tale giudice deve tuttavia garantire, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che essa non sia tale da dissuadere, o addirittura da impedire al consumatore di avvalersi della tutela conferitagli dalla direttiva 93/13. 76 In quarto e ultimo luogo, per quanto concerne le conseguenze che l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dal professionista può avere sulle spese di giudizio, si deve rilevare che la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 34 e giurisprudenza citata). 77 Per quanto riguarda il principio di effettività, l’unico contemplato nelle considerazioni formulate dal giudice del rinvio in proposito, si deve ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione di stabilire se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 35 e giurisprudenza citata). 78 Se è vero che il principio di effettività non osta, in generale, a che il consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank, C‑385/20 , EU:C:2022:278 , punto 51 ), occorre altresì osservare che la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l’applicazione della stessa, diritto la cui effettività deve essere preservata. Pertanto, il regime di ripartizione delle spese di tale procedimento non deve dissuadere il consumatore dall’esercitare detto diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punto 37 e giurisprudenza citata). 79 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che, se accogliesse l’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP, esso non potrebbe applicare l’articolo 98, paragrafo 1, del codice di procedura civile al fine di condannare quest’ultima alla totalità delle spese del procedimento, dato che RM ed EM sarebbero soccombenti nella parte della loro domanda di restituzione delle somme da loro pagate alla SBP in forza del contratto di cui trattasi, giacché l’importo di tale restituzione dovrebbe essere ridotto di un importo corrispondente al credito della SBP nei loro confronti. Il giudice del rinvio precisa che avrebbe potuto fondarsi su tale disposizione se RM ed EM non si fossero opposti all’eccezione di compensazione sollevata dalla SBP e avessero parzialmente ritirato la loro domanda. In tali circostanze, detto giudice ritiene di dover applicare l’articolo 100, prima frase, di tale codice e ripartire le spese tenendo conto della proporzione in cui ciascuna parte risulta soccombente. Tuttavia, detto giudice indica la possibilità di fondarsi sull’articolo 102 del codice di procedura civile, che gli consente di condannare la parte soccombente solo ad una parte delle spese o di non condannarla affatto alle spese, per adottare così una decisione sulle spese più favorevole a detti ricorrenti. 80 A tal riguardo, occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla medesima (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01 , EU:C:2004:584 , punti 118 e 119 , nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23 , EU:C:2024:881 , punto 51 e giurisprudenza citata). 81 Nelle sue osservazioni scritte, il governo polacco riferisce che i giudici nazionali dispongono di strumenti giuridici sufficienti a garantire l’effettività dei diritti conferiti ai consumatori dalla direttiva 93/13. In particolare, tali giudici potrebbero disporre il rimborso delle spese, sulla base dell’articolo 102 del codice di procedura civile, che enuncerebbe un principio di equità. In forza del principio di interpretazione conforme, detti giudici potrebbero discostarsi da un’interpretazione restrittiva di tale articolo. 82 Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere oggetto di un’interpretazione conforme alla direttiva 93/13 e, in caso affermativo, trarne le conseguenze giuridiche. 83 In particolare, tale giudice deve, da un lato, garantire l’effettività del diritto di RM ed EM di ottenere l’annullamento del contratto di cui trattasi contenente clausole abusive e la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dal professionista, evitando che il regime di ripartizione delle spese dissuada i consumatori dall’avvalersi dei diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13. 84 Dall’altro lato, detto giudice deve altresì essere in grado di valutare tutte le circostanze del procedimento di cui è investito al fine di tener conto, se del caso, dell’eventuale malafede dei consumatori che, nonostante le informazioni ricevute dal giudice, si oppongono infondatamente alla compensazione dei crediti reciprocamente dovuti tra tali consumatori e il professionista (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C‑215/21 , EU:C:2022:723 , punti 42 e 43 ). 85 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità nonché del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che, nell’ambito di un procedimento promosso da un consumatore al fine di ottenere l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario che ha concluso con un professionista, nonché la restituzione delle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, consente che tale professionista, pur sostenendo, in via principale, che il medesimo contratto è valido, sollevi, in subordine, un’eccezione di compensazione fondata su un credito corrispondente all’importo di tale mutuo ipotecario, purché, da un lato, quest’ultimo credito non sia considerato esigibile prima che il giudice competente abbia annullato lo stesso contratto e purché, dall’altro, l’accoglimento di tale eccezione non comporti una decisione sulle spese del procedimento che possa dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti conferitigli da detta direttiva. Sulle spese 86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio di effettività, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità nonché del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che, nell’ambito di un procedimento promosso da un consumatore al fine di ottenere l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario che ha concluso con un professionista, nonché la restituzione delle rate mensili versate in esecuzione di detto contratto, consente che tale professionista, pur sostenendo, in via principale, che il medesimo contratto è valido, sollevi, in subordine, un’eccezione di compensazione fondata su un credito corrispondente all’importo di tale mutuo ipotecario, purché, da un lato, quest’ultimo credito non sia considerato esigibile prima che il giudice competente abbia annullato lo stesso contratto e purché, dall’altro, l’accoglimento di tale eccezione non comporti una decisione sulle spese del procedimento che possa dissuadere il consumatore dall’esercitare i diritti conferitigli da detta direttiva. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris