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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14065/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso la quale, qualifi- cato il fatto come furto semplice, ha dichiarato di non doversi procedere nei con- fronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe per assenza di querela.

2. Il giudice distrettuale rilevava che nel capo di imputazione non risultavano contestate, né in fatto, né mediante la indicazione delle specifiche disposizioni violate, le ragioni per cui la fattispecie doveva ritenersi aggravata e pertanto rite- neva il reato non procedibile per assenza di una valida querela.

3. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto il capo di imputazione for- niva elementi sufficienti, nella parte dedicato alla descrizione del Fatto e nella iden- tificazione dell'autore del furto ("occultato sulla propria autovettura mentre era alla guida della stessa all'uscita dello stabilimento"), per riconoscere la contesta- zione della circostanza dell'uso del mezzo fraudolento (625 n.2 cod.pen.), ovvero della destrezza (625 n.4), e comunque dell'abuso di prestazione d'opera o profes- sionale (art.61 n.11 cod.pen.).

4. Il ricorso del procuratore Generale va ritenuto inammissibile laddove si pone a interpretare il capo di imputazione per riconoscere la contestazione in fatto di una circostanza aggravante non esplicitata mediante la indicazione dello specifico titolo aggravante.

Invero la stessa alternatività dei risultati delle possibili interpre- tazioni cui il capo di imputazione si presta evidenzia come lo stesso presenti delle gravi lacune descrittive, tali da non consentire l'esercizio del diritto di difesa in relazione alle circostanze riconosciute dall'ufficio della procura, che rappresentano altrettanti deficit funzionali ai fini di una compiuta e specifica contestazione degli elementi circostanziali. 4.1 Va invero ribadito il principio che in tema di circostanze aggravanti, non possono considerarsi legittimamente contestate in fatto, o ritenute in sentenza, le circostanze necessariamente caratterizzate da profili valutativi, ove questi ul- timi non siano esplicitati nell'imputazione (sez.5, n.7541 del 25/1:1/2021, Mezzina, Rv.282982; S.U. n.24506 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]) ove, nella specie, nes- sun riferimento viene contenuto in ordine al carattere fraudolento o decettivo della condotta realizzata dall'imputato, in quanto la mera azione di occultamento del bene sottratto sulla propria persona o sull'autovettura non può costituire espres- sione di insidiosità, destrezza, particolare abilità o scaltrezza (S.U. n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio) se non accompagnata da ulteriori accorgimenti tesi ad elu- dere la difesa o la sorveglianza sulla res. 4.2 Né po' ritenersi implicitamente contestata, nella descrizione del fatto di cui all'imputazione, la circostanza aggravante dell'abuso del rapporto di lavoro, di cui non viene fatto alcun cenno nella contestazione, tanto da non essere neppure spe- cificato se l'autore del fatto fosse legato da un contratto di lavoro o di prestazione d'opera con la ditta F.C.A. di Termoli e pertanto nessun reale disvalore viene rico- nosciuto in imputazione a tale relazione lavorativa, la quale viene invece erronea- mente ravvisata evidenziata dal PG ricorrente.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso la quale, qualifi- cato il fatto come furto semplice, ha dichiarato di non doversi procedere nei con- fronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe per assenza di querela. 2. Il giudice distrettuale rilevava che nel capo di imputazione non risultavano contestate, né in fatto, né mediante la indicazione delle specifiche disposizioni violate, le ragioni per cui la fattispecie doveva ritenersi aggravata e pertanto rite- neva il reato non procedibile per assenza di una valida querela. 3. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto il capo di imputazione for- niva elementi sufficienti, nella parte dedicato alla descrizione del Fatto e nella iden- tificazione dell'autore del furto ("occultato sulla propria autovettura mentre era alla guida della stessa all'uscita dello stabilimento"), per riconoscere la contesta- zione della circostanza dell'uso del mezzo fraudolento (625 n.2 cod.pen.), ovvero della destrezza (625 n.4), e comunque dell'abuso di prestazione d'opera o profes- sionale (art.61 n.11 cod.pen.). 4. Il ricorso del procuratore Generale va ritenuto inammissibile laddove si pone a interpretare il capo di imputazione per riconoscere la contestazione in fatto di una circostanza aggravante non esplicitata mediante la indicazione dello specifico titolo aggravante. Invero la stessa alternatività dei risultati delle possibili interpre- tazioni cui il capo di imputazione si presta evidenzia come lo stesso presenti delle gravi lacune descrittive, tali da non consentire l'esercizio del diritto di difesa in relazione alle circostanze riconosciute dall'ufficio della procura, che rappresentano altrettanti deficit funzionali ai fini di una compiuta e specifica contestazione degli elementi circostanziali. 4.1 Va invero ribadito il principio che in tema di circostanze aggravanti, non possono considerarsi legittimamente contestate in fatto, o ritenute in sentenza, le circostanze necessariamente caratterizzate da profili valutativi, ove questi ul- timi non siano esplicitati nell'imputazione (sez.5, n.7541 del 25/1:1/2021, Mezzina, Rv.282982; S.U. n.24506 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]) ove, nella specie, nes- sun riferimento viene contenuto in ordine al carattere fraudolento o decettivo della condotta realizzata dall'imputato, in quanto la mera azione di occultamento del bene sottratto sulla propria persona o sull'autovettura non può costituire espres- sione di insidiosità, destrezza, particolare abilità o scaltrezza (S.U. n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio) se non accompagnata da ulteriori accorgimenti tesi ad elu- dere la difesa o la sorveglianza sulla res. 4.2 Né po' ritenersi implicitamente contestata, nella descrizione del fatto di cui all'imputazione, la circostanza aggravante dell'abuso del rapporto di lavoro, di cui non viene fatto alcun cenno nella contestazione, tanto da non essere neppure spe- cificato se l'autore del fatto fosse legato da un contratto di lavoro o di prestazione d'opera con la ditta F.C.A. di Termoli e pertanto nessun reale disvalore viene rico- nosciuto in imputazione a tale relazione lavorativa, la quale viene invece erronea- mente ravvisata evidenziata dal PG ricorrente. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 14065/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris