Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04960/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], parti civili costituite nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 24.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere t} [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], J che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle costituite parti civili, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte con nota spese: udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Torino, respingendo l'appello del PM e quello delle costituite parti civili, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese, con sentenza del 13.2.2018, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di appropriazione indebita contestatogli al capo a) della imputazione perché il fatto non sussiste e, con la stessa formula, anche dai delitti di accesso abusivo a sistema informatico protetto di cui al capo b), di turbata libertà dell'industria e del commercio di cui al capo c) e, infine, di tentata estorsione contestatagli al capo d);

2. ricorrono per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA] lamentando: 2.1 sul capo a) dell'imputazione: 2.1.1 erronea applicazione della legge penale (art. 646 cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di restituzione di una scheda SIM diversa da quella aziendale non integrasse il delitto di appropriazione indebita per difetto dell'elemento soggettivo del reato: richiamate le considerazioni spese dalla Corte di Appello, rilevano l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito poiché il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, aveva deliberatamente omesso di restituire la scheda SIM di proprietà del [OSCURATO:SOCIETA] che, come gli altri beni aziendali, non aveva titolo a trattenere una volta risolto il rapporto di lavoro; aggiungono che il reato si era certamente perfezionato tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso, relativamente a quella scheda, un contratto con un gestore telefonico diverso disponendone perciò "uti dominus"; rilevano, altresì, l'erroneità della ulteriore affermazione della Corte circa la assenza di una formale richiesta di restituzione atteso che il reato si perfeziona anche in difetto di una sollecitazione del titolare del diritto; 2.1.2 erronea applicazione della legge penale (art. 646 cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di restituzione di un P.C. differente da quello aziendale non integrasse il delitto di appropriazione indebita: richiamata la motivazione della sentenza impugnata, ne evidenziano la erroneità dal momento che la restituzione di un bene diverso da quello non restituito e trattenuto senza alcun titolo integra senz'altro gli estremi del delitto di appropriazione indebita; 2.2 sul capo b) dell'imputazione: 2.2.1 inosservanza della legge penale (art. 615ter cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ravvisato gli estremi del delitto in esame nella condotta di accesso al sistema protetto per fini diversi da quelli per i quali era autorizzato: premessa la correttezza, in punto di fatto, della ricostruzione operata dalla Corte di Appello, ne segnalano tuttavia la irrilevanza ai fini della responsabilità del ricorrente atteso che è stata la stessa Corte di Appello a precisare che la acquisizione di documentazione informatica da parte del [OSCURATO:PERSONA] era stata funzionale ad intraprendere una causa di lavoro non rilevando, pertanto, che l'accesso fosse avvenuto quando il rapporto era ancora in corso; richiamano, perciò, la giurisprudenza di questa Corte che, anche recentemente, ha ribadito quali siano i presupposti del reato in esame, con particolare riguardo alle finalità perseguite dall'agente che, nel caso di specie, erano evidentemente diverse da quelle per le quali era autorizzato ad accedere ai dati e ai documenti aziendali; osservano che la stessa Corte di Appello ha colto il problema cui tuttavia ha fornito una risposta errata in diritto; 2.3 sul capo c) dell'imputazione: 2.3.1 contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza, omettendo o travisando le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato, ha ritenuto le condotte ivi descritte quali meri progetti concorrenziali come tali non riconducibili alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 513 cod. pen.: rilevano, infatti, che la conclusione cui è approdata la Corte di Appello non può che essere il frutto del travisamento e della distorsione dei risultati probatori acquisiti e, in particolare: delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nonché di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] circa il progetto di acquisizione della ABC Ascensori anche tramite una fiduciaria per tutelarlo da un passaggio giudiziario nei rapporti con la sua precedente società datrice di lavoro; richiamano, inoltre, il documento presentato al [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame nonché le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], amministratore di condominio, il quale aveva riferito di aver saputo soltanto dal Fantuzzi che il [OSCURATO:PERSONA] non era più dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]; evidenziano, in definitiva, l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel definire le iniziative del [OSCURATO:PERSONA] quali meri "progetti concorrenziali" laddove l'insieme delle condotte accertate integrava certamente una attività fraudolenta finalizzata a turbare e/o impedire l'esercizio della [OSCURATO:SOCIETA]; richiama, a tal fine, la più recente giurisprudenza di questa Corte; 2.4 sul capo d) dell'imputazione: 2.4.1 erronea applicazione della legge penale conseguente alla carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e vizio di motivazione con riguardo al delitto di tentata estorsione: richiamano la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale aveva fatto riferimento al colloquio intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, poi, quello intercorso con il Balducci sottolineando, in particolare, la contraddittorietà, con i dati processuali acquisiti, della affermazione secondo cui la richiesta di dieci mensilità poteva essere valutata disgiuntamente rispetto all'accenno fatto al collegio sindacale; ricorda, in primo luogo, come il [OSCURATO:SOCIETA] fosse del tutto ignaro delle ragioni che avevano indotto il [OSCURATO:PERSONA] a rassegnare le proprie dimissioni richiamando, a tal proposito, le deposizioni dello stesso [OSCURATO:SOCIETA] e quelle del Balducci e del Fantuzzi e, inoltre, la comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] del gennaio del 2015 evidenziando la inconsistenza della presunta "giusta causa" addotta dall'imputato dal momento che le sue mansioni non richiedevano affatto la condivisione dei dati di bilancio da presentare al collegio sindacale; evidenziando quindi l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello, richiamano la deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in parte ignorata ed in parte travisata dai giudici di merito e dalla cui lettura avrebbe invece dovuto evincersi la natura estorsiva della richiesta di corresponsione di dieci mensilità correlata alla minaccia di rendere il collegio sindacale partecipe delle motivazioni delle sue dimissioni; richiamano, ancora, la missiva inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] al [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'incontro di costui con il Balducci e ribadiscono che le dimissioni del [OSCURATO:PERSONA], stanti le sue mansioni, non erano fondate su alcuna "giusta causa" e che l'imputato, ben consapevole di ciò (tanto che il suo ricorso al giudice del lavoro è stato respinto) aveva tentato di intraprendere una strada più semplice quale quella di estorcere del denaro alla [OSCURATO:SOCIETA]; rilevano che la conseguenza della travisata lettura degli elementi acquisiti è stata proprio la errata applicazione della legge penale nell'escludere la configurabilità della ipotesi di reato contestata al capo d) della imputazione di cui sussistevano invece tutti gli elementi costitutivi a partire dalla minaccia, alla costrizione ed all'ingiusto profitto;

4. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 cui si è tuttavia riportato nel corso della discussione orale concludendo per il rigetto del ricorso: con riguardo al primo motivo, rileva, infatti, che dopo la richiesta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla era stato più richiesto al [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva sostituito la SIM evidentemente sostenendo il costo dell'utenza; rileva, quindi, la inconferenza della giurisprudenza richiamata nel ricorso; quanto al secondo motivo, ferma la integrazione del delitto di cui all'art. 615ter cod. pen. in caso di accesso per ragioni diverse da quelle proprie dell'ufficio, rileva che entrambe le sentenze di merito hanno giudicato non dimostrato che ciò fosse avvenuto laddove certamente non integra il delitto in esame la utilizzazione, per ragioni personali, di dati e documenti di cui il dipendente fosse già entrato legittimamente in possesso; rileva, ancora, che il terzo motivo si risolve in una non consentita sollecitazione ad una diversa lettura del dato probatorio acquisito in sede di merito e che non ha consentito di ricondurre le condotte del Berini nel paradigma delineato dall'art. 513 cod. pen.; analogamente quanto al quarto motivo.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono, complessivamente, infondati.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e chiamato a rispondere, di fronte al Tribunale di Torino: a) del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. per essersi appropriato di un PC Acer e della scheda del cellulare aziendale di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] di cui aveva il possesso quale direttore generale sino al 19.12.2014 omettendo di restituirli all'atto della cessazione del rapporto; b) del delitto di cui all'art. 615ter cod. pen. per aver eseguito accessi nel sistema informatico protetto della [OSCURATO:SOCIETA] per ragioni diverse da quelle per cui era autorizzato e, in particolare, al fine di visionare ed acquisire dati ed informazioni commerciali utilizzando così indebitamente la password aziendale; c) del delitto di cui all'art.513 cod. pen. per aver usato mezzi fraudolenti per impedire o turbare la attività della [OSCURATO:SOCIETA] ponendo in essere attività in sostanziale concorrenza; d) del delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. per avere, con minacce consistite nell'incontrare l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] facendo presente a costui che le motivazioni delle sue dimissioni "le aveva nel cassetto" ed aggiungendo che "se le leggesse il collegio sindacale ...", posto in essere atti in tal modo idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto consistente in dieci mensilità di retribuzione con corrispondente altrui danno non essendovi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà.

2. Il Tribunale di Torino aveva assolto l'imputato da tutte le imputazioni per insussistenza del fatto.

La sentenza era stata appellata dal PM limitatamente alla assoluzione per il capo b) ed a quella per il capo d): sul primo punto il rappresentante della pubblica accusa aveva invocato il principio affermato da SS.UU. 41210 del 2017 ed aveva segnalato che era emersa la disponibilità, sul computer portatile del [OSCURATO:PERSONA], di documenti aziendali formati in epoca prossima alle dimissioni e, in particolare, rinvenuti nella cartella del ricorso di lavoro che aveva incaricato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di introdurre; sul secondo profilo aveva sottolineato che la riunione del 18.12.2014 non si era svolta secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ma era stata l'occasione da lui colta per "cercare fortuna altrove" vista la situazione di profonda crisi della società che sarebbe stata stigmatizzata nel ricorso di lavoro proposto nel gennaio del 2016; egli dunque avrebbe tentato di costringere la società ad erogargli dieci mensilità con la minaccia di rivelare al collegio sindacale circostanze potenzialmente compromettenti.Le parti civili, invece, avevano impugnato su tutte le assoluzioni ivi comprese, cioè, anche quelle per il delitto di appropriazione indebita e di turbata libertà dell'industria e del commercio.

3. Ritiene il collegio che la Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, abbia sorretto la sua decisione con argomentazioni insindacabili in punto di fatto e corrette in punto di diritto. 3.1 Quanto alla "appropriazione" della SIM, la Corte ha sostenuto che la vicenda si era in realtà risolta in un banale "scambio" tra quella personale, restituita, e quella aziendale, invece erroneamente trattenuta; ha spiegato che si era trattato di un errore non immediatamente percepito dalla stessa azienda laddove la matrice "dolosa" del fatto non era sostenibile se non altro perché il [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che lo "scambio" avrebbe potuto essere scoperto con estrema facilità mentre, in ogni caso, l'appropriazione dei dati dei clienti e dei contatti aziendali avrebbe potuto facilmente essere perfezionata con il loro trasferimento su altro supporto elettronico.

Quanto alla presunta appropriazione del PC, i giudici torinesi hanno rilevato come fosse pacifico che era stato restituito un P.C. di cui la stessa azienda non ha saputo indicare la marca; hanno aggiunto che sarebbe stato assolutamente "stravagante" che il [OSCURATO:PERSONA], che godeva di uno stipendio di tutto rispetto, avendo restituito una serie di benefit, si fosse invece trattenuto un P.C. usato tenendo così una condotta nemmeno funzionale a trattenere i dati aziendali che poteva acquisire in qualsiasi modo.

Si tratta, invero, di considerazioni che, per un verso, sono ancorate su dati fattuali sostanzialmente incontroversi e, in ogni caso, non suscettibili di una diversa lettura in questa sede rispetto a quella operata dalla Corte di Appello che risulta del tutto lineare e di cui le PP.CC . ricorrenti non hanno potuto evidenziare profili di manifesta illogicità suscettibili di esser fatti valere ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. 3.2 Per quanto concerne il delitto di cui al capo b), la Corte territoriale ha spiegato che, effettivamente, in data 19.1.2015 la Barbuto aveva inviato al [OSCURATO:PERSONA] le credenziali di accesso al sistema webmail di Omega; ha tuttavia fatto presente che dalla consulenza informatica era emerso che esse non erano mai state utilizzate per accedere al sistema; era stato invece accertato che tutti i documenti rinvenuti sul portatile dell'imputato erano stati "creati" prima delle dimissioni e, perciò, quando il [OSCURATO:PERSONA] era legittimato ad accedere ai dati aziendali che, pure, aveva successivamente utilizzato per la sua vertenza di lavoro (cfr,. la affermazione dell'imputato secondo cui egli aveva dei documenti "... che mi servivano per la causa di lavoro").

Ed è proprio su tale premessa fattuale, su cui tuttavia il ricorso sorvola, che la Corte di Appello ha evidenziato che la valutazione sulla riconducibilità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] al paradigma normativo evocato dall'art. 615ter cod. pen. non era pertanto quella dell'avvenuto accesso "abusivo" in quanto effettuato per ragioni e finalità diverse da quelle per le quali egli era autorizzato ma, semmai, quello della utilizzazione di documenti e dati aziendali già legittimamente in suo possesso in quanto frutto di accessi "autorizzati", per sostenere le proprie ragioni in una causa di lavoro.

E' vero che, sulla scia del principio affermato dalle SS.UU. con la sentenza "Savani" (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 41210 del 18/05/2017, Savani, Rv. 271061 - 01) si è ritenuto integrare il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (cfr., ad esempio, Sez. 5 - , Sentenza n. 565 del 29/11/2018, Landi di Chiavenna libertino, Rv. 274392 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito hanno ricostruito il fatto nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse entrato nel sistema al fine di acquisire dati o documenti da utilizzare per la sua controversia di lavoro ma che egli avesse utilizzato, a tal fine, dati e documenti di cui aveva già la disponibilità sul suo computer portatile.

La "risposta" al motivo di appello, perciò, è stata fondata su una diversa ricostruzione fattuale della vicenda su cui le parti civili ricorrenti non hanno potuto evidenziare profili di travisamento della prova suscettibili di essere "spesi" in questa sede e, di conseguenza, sulla difformità della condotta accertata rispetto a quella evocata e descritta dalla norma incriminatrice. 3.3 Anche per quanto concerne la assoluzione per il delitto di cui al capo capo c), il collegio non può che prendere atto della correttezza delle conclusioni in diritto cui sono pervenuti i giudici di merito sulla scorta della incontroversa - ed anzi esplicitamente condivisa - ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di primo e di secondo grado che evoca condotte dirette a sviare la clientela della [OSCURATO:SOCIETA] dirottandola in direzione di una attività sua propria in aperta concorrenza con la sua ex datrice di lavoro.Tanto premesso in fatto si tratta di verificare se la ricostruzione operata nella fase di merito risulti in armonia con i principi espressi da questa Corte relativamente alle caratteristiche dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo necessari per integrare la fattispecie astratta di reato.

Si è a tal proposito affermato che la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'art. 513 cod. pen. soltanto se essa si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica.

Il principio è certamente riferibile al caso in esame, in quanto reso in una fattispecie in sostanza sovrapponibile alla presente, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione ad atti di concorrenza sleale consistiti in una indebita acquisizione di dati ed informazioni, idonea ad incidere sulla efficacia finale della attività economica dell'impresa concorrente, ma non ad alterarne il normale funzionamento produttivo e commerciale (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 12227 del 22/01/2015, Rv. 262861; conf., Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 11/05/2010, Rv. 247272.

Si è infatti chiarito che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 513 cod. pen. è il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), di modo che se per un verso la condotta può essere penalmente rilevante anche laddove tenuta nei confronti di un singolo imprenditore occorre però che essa si concreti in comportamenti fraudolenti che mirino, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio e che non sono stati ravvisati in quelli che si limitino a predisporre, come nella specie, atti di concorrenza sleale che, certamente, non possono incidere "a monte", alterandola, sulla funzionalità dell'impresa asseritamente danneggiata ma, unicamente, "a valle", sulla destinazione dell'attività economica, ovvero sul target dell'attività produttiva e, cioè, sul raggiungimento del consumatore (cfr., Sez. 5, sent. n. 12839 del 20.1.2022, Sardella, non massimata).

Ne è riprova il fatto che la condotta di illecita concorrenza, come quella che, in definitiva, viene addebitata all'imputato, trova collocazione penale nell'ambito della diversa figura di reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. ove però risulta penalmente rilevante ove accompagnata da violenza o minaccia, diversamente risultando rilevante esclusivamente sul piano dell'inadempimento di carattere civilistico ex art. 2958 cod. civ..Per questa ragione, dunque, questa Corte ha affermato che, esclusa l'applicabilità del delitto di cui all'art. 513bis cod. pen., il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti è suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 513 cod. pen. solo qualora l'azione sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e, cioè, di attentare alla libertà di iniziativa economica (cfr. Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, P.G. e p.c. in proc.

Corniani, Rv. 247272) e che, nella specie, non risulta in alcun modo anche perché, evidentemente, contraddetto dalla circostanza, assolutamente pacifica, che l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] è normalmente proseguita senza alcun turbamento. 3.4 Da ultimo, va rilevato come il ricorso sul capo c) sconti, ancora una volta, una ricostruzione della vicenda su cui la Corte di Appello non ha affatto convenuto e che, anzi, ha chiaramente ed esplicitamente messo in discussione dubitando della attendibilità dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero del teste fondamentale su cui si è invece fondata la critica delle PP.CC . che, pertanto, non è possibile risolvere in termini "di diritto".

In particolare, la Corte di Appello ha escluso di poter seguire la tesi delle PP.CC. sull'esistenza di una preordinata intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di rassegnare le dimissioni predisponendosi una "via di uscita"; a tal fine, i giudici di secondo grado hanno richiamato il colloquio dell'imputato con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito come teste, aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato da lui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ovvero in tempi che ha stimato non coerenti con una preordinata e risalente intenzione di risolvere il rapporto di lavoro) rappresentandogli le proprie preoccupazioni per le responsabilità cui poteva andare incontro condividendo i dati di bilancio che riteneva essere non veritieri e di cui non aveva intenzione di assumersi la responsabilità di fronte al collegio sindacale ove avrebbe dovuto riferirne il giorno 8.1.2015.

La Corte ha fatto riferimento proprio alla deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito della insofferenza mostrata dal [OSCURATO:PERSONA] durante la riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ("meno male che sono seduto") il cui oggetto era stato "allargato" dallo stesso Balducci sino a comprendere la discussione sui dati bilancio e che, perciò, non era stata affatto, come preteso dal [OSCURATO:SOCIETA], una riunione "di routine" (cfr., pag. 14 della sentenza impugnata).

Secondo i giudici di secondo grado, fu proprio il Balducci, su incarico di [OSCURATO:SOCIETA], a contattare il [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, in vista dell'incontro che ebbe luogo il giorno successivo a quello in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare la relazione al collegio sindacale di cui, pure, si era parlato tra i due il che, a detta della Corte, spiegherebbe il riferimento all'organo di controllo contabile della società.

In definitiva, la Corte ha operato una ricostruzione dei fatti - sintetizzata nella sua cronologia alle pagg. 15-16 della sentenza - da cui, con argomentazione immune da profili di manifesta illogicità, ha potuto desumere che né il [OSCURATO:SOCIETA] né il Balducci potevano ignorare le ragioni che avevano indotto il [OSCURATO:PERSONA] a rassegnare le dimissioni rilevando, altresì, il carattere "eccentrico" e "bizzarro" (e, pertanto, non credibile) della condotta di chi (nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA]) si sarebbe preoccupato delle proprie responsabilità in caso di condivisione di dati falsi qualora riportati nei bilanci ufficiali ma al contempo, abbia tentato di "estorcere" del denaro al [OSCURATO:SOCIETA] (in maniera persino plateale parlandone esplicitamente con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Ha dunque concluso nel senso che la richiesta delle dieci mensilità non doveva essere collegata al riferimento al collegio sindacale anche perché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai affermato di poter revocare le proprie dimissioni e perciò non aveva più alcun titolo per presentarsi di fronte al collegio sindacale e, di conseguenza, mettere in atto la sua minaccia.

In definitiva, i giudici di merito, anche alla luce di quanto della difforme deposizione resa dal professionista in sede civile, hanno ritenuto la complessiva inattendibilità della ricostruzione offerta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per cui le considerazioni svolte dalla difesa delle PP.CC. in punto di inquadramento del fatto nella fattispecie legale finiscono, in realtà, per fondarsi su una diversa valutazione delle prove e, perciò, per proporre in questa sede questioni che non possono trovare ingresso; non a caso la difesa delle PP.CC., anche in sede di discussione orale, è stata costretta ad evocare la categoria del "travisamento" con riguardo non già al "significante" ma al "senso logico delle parole e della loro successione" (cfr., dal ricorso) ovvero, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], parti civili costituite nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 24.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere t} [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], J che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle costituite parti civili, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte con nota spese: udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, respingendo l'appello del PM e quello delle costituite parti civili, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese, con sentenza del 13.2.2018, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di appropriazione indebita contestatogli al capo a) della imputazione perché il fatto non sussiste e, con la stessa formula, anche dai delitti di accesso abusivo a sistema informatico protetto di cui al capo b), di turbata libertà dell'industria e del commercio di cui al capo c) e, infine, di tentata estorsione contestatagli al capo d); 2. ricorrono per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA] lamentando: 2.1 sul capo a) dell'imputazione: 2.1.1 erronea applicazione della legge penale (art. 646 cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di restituzione di una scheda SIM diversa da quella aziendale non integrasse il delitto di appropriazione indebita per difetto dell'elemento soggettivo del reato: richiamate le considerazioni spese dalla Corte di Appello, rilevano l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito poiché il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, aveva deliberatamente omesso di restituire la scheda SIM di proprietà del [OSCURATO:SOCIETA] che, come gli altri beni aziendali, non aveva titolo a trattenere una volta risolto il rapporto di lavoro; aggiungono che il reato si era certamente perfezionato tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso, relativamente a quella scheda, un contratto con un gestore telefonico diverso disponendone perciò "uti dominus"; rilevano, altresì, l'erroneità della ulteriore affermazione della Corte circa la assenza di una formale richiesta di restituzione atteso che il reato si perfeziona anche in difetto di una sollecitazione del titolare del diritto; 2.1.2 erronea applicazione della legge penale (art. 646 cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta di restituzione di un P.C. differente da quello aziendale non integrasse il delitto di appropriazione indebita: richiamata la motivazione della sentenza impugnata, ne evidenziano la erroneità dal momento che la restituzione di un bene diverso da quello non restituito e trattenuto senza alcun titolo integra senz'altro gli estremi del delitto di appropriazione indebita; 2.2 sul capo b) dell'imputazione: 2.2.1 inosservanza della legge penale (art. 615ter cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ravvisato gli estremi del delitto in esame nella condotta di accesso al sistema protetto per fini diversi da quelli per i quali era autorizzato: premessa la correttezza, in punto di fatto, della ricostruzione operata dalla Corte di Appello, ne segnalano tuttavia la irrilevanza ai fini della responsabilità del ricorrente atteso che è stata la stessa Corte di Appello a precisare che la acquisizione di documentazione informatica da parte del [OSCURATO:PERSONA] era stata funzionale ad intraprendere una causa di lavoro non rilevando, pertanto, che l'accesso fosse avvenuto quando il rapporto era ancora in corso; richiamano, perciò, la giurisprudenza di questa Corte che, anche recentemente, ha ribadito quali siano i presupposti del reato in esame, con particolare riguardo alle finalità perseguite dall'agente che, nel caso di specie, erano evidentemente diverse da quelle per le quali era autorizzato ad accedere ai dati e ai documenti aziendali; osservano che la stessa Corte di Appello ha colto il problema cui tuttavia ha fornito una risposta errata in diritto; 2.3 sul capo c) dell'imputazione: 2.3.1 contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza, omettendo o travisando le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato, ha ritenuto le condotte ivi descritte quali meri progetti concorrenziali come tali non riconducibili alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 513 cod. pen.: rilevano, infatti, che la conclusione cui è approdata la Corte di Appello non può che essere il frutto del travisamento e della distorsione dei risultati probatori acquisiti e, in particolare: delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nonché di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] circa il progetto di acquisizione della ABC Ascensori anche tramite una fiduciaria per tutelarlo da un passaggio giudiziario nei rapporti con la sua precedente società datrice di lavoro; richiamano, inoltre, il documento presentato al [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame nonché le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], amministratore di condominio, il quale aveva riferito di aver saputo soltanto dal Fantuzzi che il [OSCURATO:PERSONA] non era più dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]; evidenziano, in definitiva, l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel definire le iniziative del [OSCURATO:PERSONA] quali meri "progetti concorrenziali" laddove l'insieme delle condotte accertate integrava certamente una attività fraudolenta finalizzata a turbare e/o impedire l'esercizio della [OSCURATO:SOCIETA]; richiama, a tal fine, la più recente giurisprudenza di questa Corte; 2.4 sul capo d) dell'imputazione: 2.4.1 erronea applicazione della legge penale conseguente alla carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e vizio di motivazione con riguardo al delitto di tentata estorsione: richiamano la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale aveva fatto riferimento al colloquio intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, poi, quello intercorso con il Balducci sottolineando, in particolare, la contraddittorietà, con i dati processuali acquisiti, della affermazione secondo cui la richiesta di dieci mensilità poteva essere valutata disgiuntamente rispetto all'accenno fatto al collegio sindacale; ricorda, in primo luogo, come il [OSCURATO:SOCIETA] fosse del tutto ignaro delle ragioni che avevano indotto il [OSCURATO:PERSONA] a rassegnare le proprie dimissioni richiamando, a tal proposito, le deposizioni dello stesso [OSCURATO:SOCIETA] e quelle del Balducci e del Fantuzzi e, inoltre, la comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] del gennaio del 2015 evidenziando la inconsistenza della presunta "giusta causa" addotta dall'imputato dal momento che le sue mansioni non richiedevano affatto la condivisione dei dati di bilancio da presentare al collegio sindacale; evidenziando quindi l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello, richiamano la deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in parte ignorata ed in parte travisata dai giudici di merito e dalla cui lettura avrebbe invece dovuto evincersi la natura estorsiva della richiesta di corresponsione di dieci mensilità correlata alla minaccia di rendere il collegio sindacale partecipe delle motivazioni delle sue dimissioni; richiamano, ancora, la missiva inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] al [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'incontro di costui con il Balducci e ribadiscono che le dimissioni del [OSCURATO:PERSONA], stanti le sue mansioni, non erano fondate su alcuna "giusta causa" e che l'imputato, ben consapevole di ciò (tanto che il suo ricorso al giudice del lavoro è stato respinto) aveva tentato di intraprendere una strada più semplice quale quella di estorcere del denaro alla [OSCURATO:SOCIETA]; rilevano che la conseguenza della travisata lettura degli elementi acquisiti è stata proprio la errata applicazione della legge penale nell'escludere la configurabilità della ipotesi di reato contestata al capo d) della imputazione di cui sussistevano invece tutti gli elementi costitutivi a partire dalla minaccia, alla costrizione ed all'ingiusto profitto; 4. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 cui si è tuttavia riportato nel corso della discussione orale concludendo per il rigetto del ricorso: con riguardo al primo motivo, rileva, infatti, che dopo la richiesta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla era stato più richiesto al [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva sostituito la SIM evidentemente sostenendo il costo dell'utenza; rileva, quindi, la inconferenza della giurisprudenza richiamata nel ricorso; quanto al secondo motivo, ferma la integrazione del delitto di cui all'art. 615ter cod. pen. in caso di accesso per ragioni diverse da quelle proprie dell'ufficio, rileva che entrambe le sentenze di merito hanno giudicato non dimostrato che ciò fosse avvenuto laddove certamente non integra il delitto in esame la utilizzazione, per ragioni personali, di dati e documenti di cui il dipendente fosse già entrato legittimamente in possesso; rileva, ancora, che il terzo motivo si risolve in una non consentita sollecitazione ad una diversa lettura del dato probatorio acquisito in sede di merito e che non ha consentito di ricondurre le condotte del Berini nel paradigma delineato dall'art. 513 cod. pen.; analogamente quanto al quarto motivo.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono, complessivamente, infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e chiamato a rispondere, di fronte al Tribunale di Torino: a) del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. per essersi appropriato di un PC Acer e della scheda del cellulare aziendale di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] di cui aveva il possesso quale direttore generale sino al 19.12.2014 omettendo di restituirli all'atto della cessazione del rapporto; b) del delitto di cui all'art. 615ter cod. pen. per aver eseguito accessi nel sistema informatico protetto della [OSCURATO:SOCIETA] per ragioni diverse da quelle per cui era autorizzato e, in particolare, al fine di visionare ed acquisire dati ed informazioni commerciali utilizzando così indebitamente la password aziendale; c) del delitto di cui all'art.513 cod. pen. per aver usato mezzi fraudolenti per impedire o turbare la attività della [OSCURATO:SOCIETA] ponendo in essere attività in sostanziale concorrenza; d) del delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. per avere, con minacce consistite nell'incontrare l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] facendo presente a costui che le motivazioni delle sue dimissioni "le aveva nel cassetto" ed aggiungendo che "se le leggesse il collegio sindacale ...", posto in essere atti in tal modo idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto consistente in dieci mensilità di retribuzione con corrispondente altrui danno non essendovi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà. 2. Il Tribunale di Torino aveva assolto l'imputato da tutte le imputazioni per insussistenza del fatto. La sentenza era stata appellata dal PM limitatamente alla assoluzione per il capo b) ed a quella per il capo d): sul primo punto il rappresentante della pubblica accusa aveva invocato il principio affermato da SS.UU. 41210 del 2017 ed aveva segnalato che era emersa la disponibilità, sul computer portatile del [OSCURATO:PERSONA], di documenti aziendali formati in epoca prossima alle dimissioni e, in particolare, rinvenuti nella cartella del ricorso di lavoro che aveva incaricato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di introdurre; sul secondo profilo aveva sottolineato che la riunione del 18.12.2014 non si era svolta secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ma era stata l'occasione da lui colta per "cercare fortuna altrove" vista la situazione di profonda crisi della società che sarebbe stata stigmatizzata nel ricorso di lavoro proposto nel gennaio del 2016; egli dunque avrebbe tentato di costringere la società ad erogargli dieci mensilità con la minaccia di rivelare al collegio sindacale circostanze potenzialmente compromettenti.Le parti civili, invece, avevano impugnato su tutte le assoluzioni ivi comprese, cioè, anche quelle per il delitto di appropriazione indebita e di turbata libertà dell'industria e del commercio. 3. Ritiene il collegio che la Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, abbia sorretto la sua decisione con argomentazioni insindacabili in punto di fatto e corrette in punto di diritto. 3.1 Quanto alla "appropriazione" della SIM, la Corte ha sostenuto che la vicenda si era in realtà risolta in un banale "scambio" tra quella personale, restituita, e quella aziendale, invece erroneamente trattenuta; ha spiegato che si era trattato di un errore non immediatamente percepito dalla stessa azienda laddove la matrice "dolosa" del fatto non era sostenibile se non altro perché il [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che lo "scambio" avrebbe potuto essere scoperto con estrema facilità mentre, in ogni caso, l'appropriazione dei dati dei clienti e dei contatti aziendali avrebbe potuto facilmente essere perfezionata con il loro trasferimento su altro supporto elettronico. Quanto alla presunta appropriazione del PC, i giudici torinesi hanno rilevato come fosse pacifico che era stato restituito un P.C. di cui la stessa azienda non ha saputo indicare la marca; hanno aggiunto che sarebbe stato assolutamente "stravagante" che il [OSCURATO:PERSONA], che godeva di uno stipendio di tutto rispetto, avendo restituito una serie di benefit, si fosse invece trattenuto un P.C. usato tenendo così una condotta nemmeno funzionale a trattenere i dati aziendali che poteva acquisire in qualsiasi modo. Si tratta, invero, di considerazioni che, per un verso, sono ancorate su dati fattuali sostanzialmente incontroversi e, in ogni caso, non suscettibili di una diversa lettura in questa sede rispetto a quella operata dalla Corte di Appello che risulta del tutto lineare e di cui le PP.CC . ricorrenti non hanno potuto evidenziare profili di manifesta illogicità suscettibili di esser fatti valere ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. 3.2 Per quanto concerne il delitto di cui al capo b), la Corte territoriale ha spiegato che, effettivamente, in data 19.1.2015 la Barbuto aveva inviato al [OSCURATO:PERSONA] le credenziali di accesso al sistema webmail di Omega; ha tuttavia fatto presente che dalla consulenza informatica era emerso che esse non erano mai state utilizzate per accedere al sistema; era stato invece accertato che tutti i documenti rinvenuti sul portatile dell'imputato erano stati "creati" prima delle dimissioni e, perciò, quando il [OSCURATO:PERSONA] era legittimato ad accedere ai dati aziendali che, pure, aveva successivamente utilizzato per la sua vertenza di lavoro (cfr,. la affermazione dell'imputato secondo cui egli aveva dei documenti "... che mi servivano per la causa di lavoro"). Ed è proprio su tale premessa fattuale, su cui tuttavia il ricorso sorvola, che la Corte di Appello ha evidenziato che la valutazione sulla riconducibilità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] al paradigma normativo evocato dall'art. 615ter cod. pen. non era pertanto quella dell'avvenuto accesso "abusivo" in quanto effettuato per ragioni e finalità diverse da quelle per le quali egli era autorizzato ma, semmai, quello della utilizzazione di documenti e dati aziendali già legittimamente in suo possesso in quanto frutto di accessi "autorizzati", per sostenere le proprie ragioni in una causa di lavoro. E' vero che, sulla scia del principio affermato dalle SS.UU. con la sentenza "Savani" (cfr., Sez. U, Sentenza n. 41210 del 18/05/2017, Savani, Rv. 271061 - 01) si è ritenuto integrare il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (cfr., ad esempio, Sez. 5 - , Sentenza n. 565 del 29/11/2018, Landi di Chiavenna libertino, Rv. 274392 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito hanno ricostruito il fatto nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse entrato nel sistema al fine di acquisire dati o documenti da utilizzare per la sua controversia di lavoro ma che egli avesse utilizzato, a tal fine, dati e documenti di cui aveva già la disponibilità sul suo computer portatile. La "risposta" al motivo di appello, perciò, è stata fondata su una diversa ricostruzione fattuale della vicenda su cui le parti civili ricorrenti non hanno potuto evidenziare profili di travisamento della prova suscettibili di essere "spesi" in questa sede e, di conseguenza, sulla difformità della condotta accertata rispetto a quella evocata e descritta dalla norma incriminatrice. 3.3 Anche per quanto concerne la assoluzione per il delitto di cui al capo capo c), il collegio non può che prendere atto della correttezza delle conclusioni in diritto cui sono pervenuti i giudici di merito sulla scorta della incontroversa - ed anzi esplicitamente condivisa - ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di primo e di secondo grado che evoca condotte dirette a sviare la clientela della [OSCURATO:SOCIETA] dirottandola in direzione di una attività sua propria in aperta concorrenza con la sua ex datrice di lavoro.Tanto premesso in fatto si tratta di verificare se la ricostruzione operata nella fase di merito risulti in armonia con i principi espressi da questa Corte relativamente alle caratteristiche dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo necessari per integrare la fattispecie astratta di reato. Si è a tal proposito affermato che la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'art. 513 cod. pen. soltanto se essa si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica. Il principio è certamente riferibile al caso in esame, in quanto reso in una fattispecie in sostanza sovrapponibile alla presente, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione ad atti di concorrenza sleale consistiti in una indebita acquisizione di dati ed informazioni, idonea ad incidere sulla efficacia finale della attività economica dell'impresa concorrente, ma non ad alterarne il normale funzionamento produttivo e commerciale (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 12227 del 22/01/2015, Rv. 262861; conf., Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 11/05/2010, Rv. 247272. Si è infatti chiarito che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 513 cod. pen. è il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), di modo che se per un verso la condotta può essere penalmente rilevante anche laddove tenuta nei confronti di un singolo imprenditore occorre però che essa si concreti in comportamenti fraudolenti che mirino, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio e che non sono stati ravvisati in quelli che si limitino a predisporre, come nella specie, atti di concorrenza sleale che, certamente, non possono incidere "a monte", alterandola, sulla funzionalità dell'impresa asseritamente danneggiata ma, unicamente, "a valle", sulla destinazione dell'attività economica, ovvero sul target dell'attività produttiva e, cioè, sul raggiungimento del consumatore (cfr., Sez. 5, sent. n. 12839 del 20.1.2022, Sardella, non massimata). Ne è riprova il fatto che la condotta di illecita concorrenza, come quella che, in definitiva, viene addebitata all'imputato, trova collocazione penale nell'ambito della diversa figura di reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. ove però risulta penalmente rilevante ove accompagnata da violenza o minaccia, diversamente risultando rilevante esclusivamente sul piano dell'inadempimento di carattere civilistico ex art. 2958 cod. civ..Per questa ragione, dunque, questa Corte ha affermato che, esclusa l'applicabilità del delitto di cui all'art. 513bis cod. pen., il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti è suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 513 cod. pen. solo qualora l'azione sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e, cioè, di attentare alla libertà di iniziativa economica (cfr. Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, P.G. e p.c. in proc. Corniani, Rv. 247272) e che, nella specie, non risulta in alcun modo anche perché, evidentemente, contraddetto dalla circostanza, assolutamente pacifica, che l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] è normalmente proseguita senza alcun turbamento. 3.4 Da ultimo, va rilevato come il ricorso sul capo c) sconti, ancora una volta, una ricostruzione della vicenda su cui la Corte di Appello non ha affatto convenuto e che, anzi, ha chiaramente ed esplicitamente messo in discussione dubitando della attendibilità dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero del teste fondamentale su cui si è invece fondata la critica delle PP.CC . che, pertanto, non è possibile risolvere in termini "di diritto". In particolare, la Corte di Appello ha escluso di poter seguire la tesi delle PP.CC. sull'esistenza di una preordinata intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di rassegnare le dimissioni predisponendosi una "via di uscita"; a tal fine, i giudici di secondo grado hanno richiamato il colloquio dell'imputato con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito come teste, aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato da lui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ovvero in tempi che ha stimato non coerenti con una preordinata e risalente intenzione di risolvere il rapporto di lavoro) rappresentandogli le proprie preoccupazioni per le responsabilità cui poteva andare incontro condividendo i dati di bilancio che riteneva essere non veritieri e di cui non aveva intenzione di assumersi la responsabilità di fronte al collegio sindacale ove avrebbe dovuto riferirne il giorno 8.1.2015. La Corte ha fatto riferimento proprio alla deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito della insofferenza mostrata dal [OSCURATO:PERSONA] durante la riunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ("meno male che sono seduto") il cui oggetto era stato "allargato" dallo stesso Balducci sino a comprendere la discussione sui dati bilancio e che, perciò, non era stata affatto, come preteso dal [OSCURATO:SOCIETA], una riunione "di routine" (cfr., pag. 14 della sentenza impugnata). Secondo i giudici di secondo grado, fu proprio il Balducci, su incarico di [OSCURATO:SOCIETA], a contattare il [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, in vista dell'incontro che ebbe luogo il giorno successivo a quello in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto consegnare la relazione al collegio sindacale di cui, pure, si era parlato tra i due il che, a detta della Corte, spiegherebbe il riferimento all'organo di controllo contabile della società. In definitiva, la Corte ha operato una ricostruzione dei fatti - sintetizzata nella sua cronologia alle pagg. 15-16 della sentenza - da cui, con argomentazione immune da profili di manifesta illogicità, ha potuto desumere che né il [OSCURATO:SOCIETA] né il Balducci potevano ignorare le ragioni che avevano indotto il [OSCURATO:PERSONA] a rassegnare le dimissioni rilevando, altresì, il carattere "eccentrico" e "bizzarro" (e, pertanto, non credibile) della condotta di chi (nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA]) si sarebbe preoccupato delle proprie responsabilità in caso di condivisione di dati falsi qualora riportati nei bilanci ufficiali ma al contempo, abbia tentato di "estorcere" del denaro al [OSCURATO:SOCIETA] (in maniera persino plateale parlandone esplicitamente con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Ha dunque concluso nel senso che la richiesta delle dieci mensilità non doveva essere collegata al riferimento al collegio sindacale anche perché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai affermato di poter revocare le proprie dimissioni e perciò non aveva più alcun titolo per presentarsi di fronte al collegio sindacale e, di conseguenza, mettere in atto la sua minaccia. In definitiva, i giudici di merito, anche alla luce di quanto della difforme deposizione resa dal professionista in sede civile, hanno ritenuto la complessiva inattendibilità della ricostruzione offerta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per cui le considerazioni svolte dalla difesa delle PP.CC. in punto di inquadramento del fatto nella fattispecie legale finiscono, in realtà, per fondarsi su una diversa valutazione delle prove e, perciò, per proporre in questa sede questioni che non possono trovare ingresso; non a caso la difesa delle PP.CC., anche in sede di discussione orale, è stata costretta ad evocare la categoria del "travisamento" con riguardo non già al "significante" ma al "senso logico delle parole e della loro successione" (cfr., dal ricorso) ovvero, i
Sentenza Cassazione n. 04960/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris