CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: , - con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere; - ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. - con dichiarazione resa il 23 dicembre 2021, il ricorrente, riferendo di avere ottenuto sentenza di applicazione di pena a seguito della quale è stato rimesso in libertà, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della quale il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso. Non vi è luogo per la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 11 gennaio 20