CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e altro è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Correttamente la Corte di appello ha confermato il trattamento punitivo che era stato determinato, con applicazione delle generiche, in misura superiore al minimo edittale valorizzando I4indole violenta dell'imputato e i suoi precedenti; anche la misura dell'aumento di pena inflitto per la continuazione è stata ritenuta adeguata tenuto conto della ingravescente modalità dei fatti oggetto di contestazione con i reati di minaccia aggravata. Si tratta di una valutazione che, senza ledere il divieto di reformatio in peius, ha giustificato congruamente la misura dell'aumento di pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre