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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 39478/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei ricorrenti, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito nell'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° luglio 2022 la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 15 novembre 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità degli stessi imputati per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e patrimoniale con le aggravanti in contestazione e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - li aveva condannati alla pena di due anni e sei mesi anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali con le pene accessorie fallimentari per la durata della pena principale.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità degli imputati, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe argomentato sulle censure prospettate con l'atto di appello ed avrebbe travisato la prova.

In particolare, a proposito del ruolo del Galiffo, si sarebbero ritenute utilizzabili e veridiche le dichiarazioni rese dal Possenti al curatore (secondo cui lo stesso Possenti aveva accettato di assumere la carica di amministratore di diritto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. dietro una remunerazione di euro 500 mensili e il Galiffo ne era amministratore cli fatto) senza esplicitare compiutamente il ragionamento a sostegno di tale conclusione e senza verificarne la veridicità (quantunque il Possenti non avesse alcun interesse a rappresentare il vero e non corresse alcun rischio per il mendacio); inoltre, il narrato del Possenti è stato ritenuto corroborato da quanto rassegnato dalla Guardia di Finanza (nella «relazione» in data 6 settembre 2018, in atti), non tenendo conto dei dati in essa esposti di segno contrario (come rilevato con l'atto di appello) e senza alcuna prova di atti di gestione da parte del Galiffo, valorizzando elementi non dimostrativi (come la titolarità da parte sua di quote di altre società) e le deposizioni dei dipendenti (Basilici e Valentini), ritenuti «oltremodo attendibili».

In relazione alla condotta dissipativa di cui al capo B la Corte di merito: avrebbe erroneamente tratto che gli immobili in Rieti (per il cui acquisto è stata elevata l'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale) fossero abusivi, facendo riferimento solo a parte della relazione redatta dal consulente della banca che, proprio sulla base di essa, ha erogato il mutuo; ed avrebbe attribuito al Galiffo la consapevolezza del parere negativo del Comune al rilascio della concessione edilizia in sanatoria (per i medesimi immobili) solo per il tramite di considerazioni assiomatiche e senza considerare che dall'elaborato tecnico versato nella procedura esecutiva incoata da UniCredit nei confronti della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. emergerebbe il contrario; il che priverebbe di peso l'argomento - speso nella motivazione - secondo cui la natura dissipativa sarebbe stata esclusa se si fosse chiesta la risoluzione del contratto di acquisto degli immobili (asserto che non tiene conto della data in cui si è concluso l'iter amministrativo); ancora la motivazione in maniera illogica avrebbe assunto che l'operazione fosse volta ad avvantaggiare la società di Galiffo, atteso che in essa era coinvolta la società venditrice [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo.

Quanto poi alle operazioni dolose (capi A e C), sarebbe chiaro, alla luce di quanto esposto, che il mancato pagamento del mutuo non sarebbe stato possibile a causa delle lungaggini burocratiche per ottenere la concessione; e, quanto al debito erariale, la motivazione non convincerebbe perché «prescinde dalle notifiche delle cartelle esattoriali» e, nella specie, non vi è prova della pretesa erariale che avrebbe dovuto essere fornita dall'agente della riscossione. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta la carenza assoluta della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale a Maselli e Possenti, che avrebbero commesso il fatto quando avevano già compiuto 70 anni. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è inammissibile; è, invece, fondato - nei termini di seguito chiariti - il secondo motivo.

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, lungi dal denunciare compiutamente il travisamento della prova, contiene asserti generici che si sostanziano pure nel mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ha prospettato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dal Possenti (amministratore e poi procuratore generale della fallita) in maniera del tutto generica e in contrasto con la costante giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 - 02; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017 - dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 - 01; Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. n. 39001 del 09/06/2004, Canavini, Rv 229330), senza neppure chiarirne compiutamente l'incidenza sulla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); nel resto ha mosso censure parimenti generiche in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni a carico e alla portata rappresentativa del compendio probatorio (anche della qualità di amministratore di fatto attribuita dalla Corte di merito al Galiffo), finendo col perorare un'alternativa ricostruzione dei fatti per il tramite di un diverso apprezzamento del compendio probatorio (adducendo pure, sempre genericamente, la mancanza di prova del debito erariale della fallita, in relazione al quale è stata elevata l'imputazione di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo A), il che non è consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

2. Il secondo motivo, relativo ai soli Maselli e Possenti, è fondato.

In effetti, ai ricorrenti è stata irrogata la pena di due anni e sei mesi anni di reclusione, per fatti commessi il 22 settembre 2016, quando entrambi avevano già compiuto settanta anni (Sez. 1, n. 746 del 19/10/2017 - dep. 2019, Moroni, Rv. 274761 - 01), essendo il primo nato il 31 maggio 1946 e il secondo il 4 luglio 1938).

Durque, la pena rientra nei limiti di cui all'art.163, comma 3, cod. pen.; e nessuno dei due risulta gravato da precedenti ostativi (il Possenti non consta avere mai riportato condanna penale; il Maselli è stata condannato per un fatto depenalizzato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (cfr. Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Fialdini, Rv. 279438 - 01; Sez. 6, n. 16363 del 05/02/20D8, Scaccini, Rv. 239555 - 01).

E, a fronte della specifica deduzione difensiva (cfr. secondo motivo di appello), la Corte di merito nulla ha argomentato.

Ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua con rinvio perché abbia luogo il relativo apprezzamento di merito, atteso che le argomentazioni svolte nella sentenza medesima e i dati in essa esposti non consentono a questa Corte di provvedere sul punto esercitando una «discrezionalità vincolata» senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280400 - 01; Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 - 01).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cori rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Maselli e Possenti.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dei ricorrenti, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito nell'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° luglio 2022 la Corte di appello di Roma, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 15 novembre 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità degli stessi imputati per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e patrimoniale con le aggravanti in contestazione e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - li aveva condannati alla pena di due anni e sei mesi anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali con le pene accessorie fallimentari per la durata della pena principale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità degli imputati, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe argomentato sulle censure prospettate con l'atto di appello ed avrebbe travisato la prova. In particolare, a proposito del ruolo del Galiffo, si sarebbero ritenute utilizzabili e veridiche le dichiarazioni rese dal Possenti al curatore (secondo cui lo stesso Possenti aveva accettato di assumere la carica di amministratore di diritto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. dietro una remunerazione di euro 500 mensili e il Galiffo ne era amministratore cli fatto) senza esplicitare compiutamente il ragionamento a sostegno di tale conclusione e senza verificarne la veridicità (quantunque il Possenti non avesse alcun interesse a rappresentare il vero e non corresse alcun rischio per il mendacio); inoltre, il narrato del Possenti è stato ritenuto corroborato da quanto rassegnato dalla Guardia di Finanza (nella «relazione» in data 6 settembre 2018, in atti), non tenendo conto dei dati in essa esposti di segno contrario (come rilevato con l'atto di appello) e senza alcuna prova di atti di gestione da parte del Galiffo, valorizzando elementi non dimostrativi (come la titolarità da parte sua di quote di altre società) e le deposizioni dei dipendenti (Basilici e Valentini), ritenuti «oltremodo attendibili». In relazione alla condotta dissipativa di cui al capo B la Corte di merito: avrebbe erroneamente tratto che gli immobili in Rieti (per il cui acquisto è stata elevata l'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale) fossero abusivi, facendo riferimento solo a parte della relazione redatta dal consulente della banca che, proprio sulla base di essa, ha erogato il mutuo; ed avrebbe attribuito al Galiffo la consapevolezza del parere negativo del Comune al rilascio della concessione edilizia in sanatoria (per i medesimi immobili) solo per il tramite di considerazioni assiomatiche e senza considerare che dall'elaborato tecnico versato nella procedura esecutiva incoata da UniCredit nei confronti della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. emergerebbe il contrario; il che priverebbe di peso l'argomento - speso nella motivazione - secondo cui la natura dissipativa sarebbe stata esclusa se si fosse chiesta la risoluzione del contratto di acquisto degli immobili (asserto che non tiene conto della data in cui si è concluso l'iter amministrativo); ancora la motivazione in maniera illogica avrebbe assunto che l'operazione fosse volta ad avvantaggiare la società di Galiffo, atteso che in essa era coinvolta la società venditrice [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo. Quanto poi alle operazioni dolose (capi A e C), sarebbe chiaro, alla luce di quanto esposto, che il mancato pagamento del mutuo non sarebbe stato possibile a causa delle lungaggini burocratiche per ottenere la concessione; e, quanto al debito erariale, la motivazione non convincerebbe perché «prescinde dalle notifiche delle cartelle esattoriali» e, nella specie, non vi è prova della pretesa erariale che avrebbe dovuto essere fornita dall'agente della riscossione. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta la carenza assoluta della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale a Maselli e Possenti, che avrebbero commesso il fatto quando avevano già compiuto 70 anni. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è inammissibile; è, invece, fondato - nei termini di seguito chiariti - il secondo motivo. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, lungi dal denunciare compiutamente il travisamento della prova, contiene asserti generici che si sostanziano pure nel mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ha prospettato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dal Possenti (amministratore e poi procuratore generale della fallita) in maniera del tutto generica e in contrasto con la costante giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 - 02; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017 - dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 - 01; Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. n. 39001 del 09/06/2004, Canavini, Rv 229330), senza neppure chiarirne compiutamente l'incidenza sulla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); nel resto ha mosso censure parimenti generiche in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni a carico e alla portata rappresentativa del compendio probatorio (anche della qualità di amministratore di fatto attribuita dalla Corte di merito al Galiffo), finendo col perorare un'alternativa ricostruzione dei fatti per il tramite di un diverso apprezzamento del compendio probatorio (adducendo pure, sempre genericamente, la mancanza di prova del debito erariale della fallita, in relazione al quale è stata elevata l'imputazione di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo A), il che non è consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il secondo motivo, relativo ai soli Maselli e Possenti, è fondato. In effetti, ai ricorrenti è stata irrogata la pena di due anni e sei mesi anni di reclusione, per fatti commessi il 22 settembre 2016, quando entrambi avevano già compiuto settanta anni (Sez. 1, n. 746 del 19/10/2017 - dep. 2019, Moroni, Rv. 274761 - 01), essendo il primo nato il 31 maggio 1946 e il secondo il 4 luglio 1938). Durque, la pena rientra nei limiti di cui all'art.163, comma 3, cod. pen.; e nessuno dei due risulta gravato da precedenti ostativi (il Possenti non consta avere mai riportato condanna penale; il Maselli è stata condannato per un fatto depenalizzato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (cfr. Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Fialdini, Rv. 279438 - 01; Sez. 6, n. 16363 del 05/02/20D8, Scaccini, Rv. 239555 - 01). E, a fronte della specifica deduzione difensiva (cfr. secondo motivo di appello), la Corte di merito nulla ha argomentato. Ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua con rinvio perché abbia luogo il relativo apprezzamento di merito, atteso che le argomentazioni svolte nella sentenza medesima e i dati in essa esposti non consentono a questa Corte di provvedere sul punto esercitando una «discrezionalità vincolata» senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280400 - 01; Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cori rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Maselli e Possenti. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 39478/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris