CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] 05k3iii [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Prato; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] del tribunale di Prato convalidava l'arresto intervenuto nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 8 ottobre 2025, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione per violazione della legge processuale, in relazione alla circostanza per la quale sarebbe stata disattesa la richiesta del difensore di accesso al fascicolo di riferimento. A fronte di richiesta di visione e copia degli atti inerenti l'intervenuto arresto, osserva il ricorrente che il pubblico Ministero avrebbe comunicato al difensore la possibilità di consultazione prima della fissata udienza di convalidaper il giudizio direttissimo una volta che fascicolo fosse stato iscritto, pur non citando la possibilità di estrazione di copia. Si lamenta, poi, che non sarebbe mai stata data comunicazione dell'avvenuta iscrizione né tantomeno, dopo la 01-g, ro suindicata richiesta del difensore, sarebbe stato ~seguito alla istanza con trasmissione di copia di quanto richiesto. Si rappresentano, altresì, dopo la citata comunicazione scritta del Pubblico Ministero, iniziative difensive dirette ad accedere, inutilmente, al fascicolo telematico. E si lamenta la violazione del diritto di difesa ritenendosi insufficiente la messa disposizione della fascicolo cartaceo in sede di udienza di convalida, per la visione dello stesso. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Si premette che deve ritenersi indiscusso il principio per cui il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939 - 01). Tale non è il caso in esame. A fronte della comunicazione del Pubblico Ministero, per cui sarebbe stato possibile accedere agli atti, appena iscritto il fascicolo, presso "l'ufficio dibattimento di questa Procura", non è seguita, come rilevato anche in ordinanza, alcuna necessaria iniziativa del difensore, nel senso di accedere presso i competenti uffici ovvero presso la competente cancelleria di riferimento per potere concretamente consultare gli atti presso l'ufficio dibattimento. Piuttosto, il difensore ha scelto di procedere ad un accesso telematico di per sé non esaustivo, per quanto sopra rilevato, delle concrete possibilità di realizzare la richiesta consultazione. In tale quadro, non è marginale la intervenuta possibilità di esaminare gli atti, assicurata da parte del giudice procedente, prima di procedere alla celebrazione della udienza. In ordine a quanto sinora rilevato, occorre comunque formularersia pur brevi notazioni aggiuntive. /Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza sopra richiamata, se da una parte il diritto del difensore di prendere visione degli atti posti a base di un procedimento che si celebra in contraddittorio riposa su una esigenza di ordine generale, che appare essere del tutto in linea con il principio per cui il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, inmodo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, è altrettanto vero che la effettività di tale diritto non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase processuale; anzi, la modulabilità delle forme e dei contenuti in cui si articola il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o delle varie fasi processuali è stata costantemente ritenuta dalla Corte costituzionale come una legittima espressione della discrezionalità legislativa. L'unico limite, insormontabile, è che le pur diverse modalità secondo le quali si articola il concreto esercizio di tale diritto, non ne debbano compromettere o menomare la funzione, (cfr., ex plurimis: Corte cost. ordinanze nn. 291 e 230 del 2005 e sentenza n. 175 del 1996). In tale contesto, assume allora rilievo anche la necessaria rilevazione delle peculiarità del procedimento di convalida dell'arresto innestato nel giudizio direttissimo, come nel caso di specie, in cui di norma ed in estrema sintesi, ex art. 558 comm4 1 e 2 cod. proc. pen. l'arrestato, analogamente a quanto sembra emergere in questa ipotesi, è presentato dalla polizia giudiziaria - deputata essa stessa ad una formulazione orale di una relazione dei fatti -, davanti al giudice, sulla base della imputazione formulata dal Pubblico Ministero. Consegue che la possibilità di accedere all'ufficio dibattimentale come indicato dal P.M. e l'ulteriore termine concesso per l'esame degli atti dal giudice procedente innanzitutto per la convalida dell'arresto m. nell'ambito di un procedimento connotato dalle peculiarità suesposte, in cui a rigore non emerge la codificazione di un fascicolo da depositare come invece nei casi esaminati dalle citate Sezioni Unite, e, piuttosto, appare anche significativa la sussistenza di atti che lo stesso p.m. di udienza, di norma, può esaminare solo nell'immediatezza di quest'ultimarerende coerente l'assicurazione del diritto di difesa nei termini in concreto svoltisi nel procedimento in esame, siccome adeguato rispetto alla sua tipica funzione nella fase di riferimento, quale il contraddittorio inerente essenzialmente, si noti bene, i presupposti dell'arresto da convalidare. In tal senso si ricorda che in linea con precedente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19 del 01/10/1991„ Rv. 188583 - 01), si è affermato che /poiché nel caso di presentazione dell'arrestato in flagranza al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, la convalida è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio direttissimo / ei2è legittima la procrastinazione dello "status detentionis" dell'imputato fino alla emanazione del successivo provvedimento coercitivo./ (Sez. 6, n. 2949 del 21/07/1992, Rv. 191649 - 01). E invero di seguito all'evolversi del procedimento, ai sensi del comma 7 del medesimo artIEURVI'impai:•à-toltà di chiedere un termine per preparare ladifesa. Dunque la più ampia difesa, tanto da prevedersi appositi termini per il suo approntamento, pur nel quadro della dichiarazione di incostituzionalità del comma 7 citato nei limiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 243/2022, è prevista solo rispetto all'eventuale evolversi, ulteriore, della procedura. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa dellelAmmende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M