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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08608/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14591-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, sulla base di tre motivi, avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale di Locri si è riservato di decidere l’eccezione di incompetenza territoriale dal medesimo sollevata unitamente al merito, non ritenendola manifestamente fondata; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14591/2021 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 8608/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 - Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.1182 c.c. e degli artt.18 e 20 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale errato nella determinazione del foro competente in quanto il credito dell’opposto non sarebbe certo, liquido ed esigibile; - con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere il Tribunale omesso di statuire in relazione all’eccezione di incompetenza per litispendenza e/o continenza con altra causa pendente innanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; - con il terzo motivo di ricorso, proposto in via ulteriormente subordinata, si deduce la nullità del procedimento in relazione agli artt.39.40 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di statuire in relazione all’eccezione di incompetenza per litispendenza e/o continenza, né in ordine all’istanza di riunione con altra causa pendente innanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; - il ricorso è inammissibile; - l’ordinanza del Tribunale di Locri non ha contenuto decisorio, ma meramente interlocutorio, in quanto non statuisce sull’eccezione di competenza, ma differisce la decisione su di essa al merito, come inequivocabilmente si evince dalla chiara espressione con F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14591/2021 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 8608/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 cui si afferma che “l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente possa essere decisa unitamente al merito”, tanto che la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies; - il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29.9.2014, n.20449, Cass. Civ., Sez, VI, 7.6.2017, n.14223); - nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato genericamente “profili di inammissibilità dell’eccezione”, ritenendola “non manifestamente fondata”, riservandosi la pronuncia sulla competenza territoriale unitamente al merito; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - le spese vanno regolate nel giudizio di merito; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14591/2021 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 8608/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Spese al merito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 14 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14591-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, sulla base di tre motivi, avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale di Locri si è riservato di decidere l’eccezione di incompetenza territoriale dal medesimo sollevata unitamente al merito, non ritenendola manifestamente fondata; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14591/2021 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 8608/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 - Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.1182 c.c. e degli artt.18 e 20 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale errato nella determinazione del foro competente in quanto il credito dell’opposto non sarebbe certo, liquido ed esigibile; - con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere il Tribunale omesso di statuire in relazione all’eccezione di incompetenza per litispendenza e/o continenza con altra causa pendente innanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; - con il terzo motivo di ricorso, proposto in via ulteriormente subordinata, si deduce la nullità del procedimento in relazione agli artt.39.40 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di statuire in relazione all’eccezione di incompetenza per litispendenza e/o continenza, né in ordine all’istanza di riunione con altra causa pendente innanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]; - il ricorso è inammissibile; - l’ordinanza del Tribunale di Locri non ha contenuto decisorio, ma meramente interlocutorio, in quanto non statuisce sull’eccezione di competenza, ma differisce la decisione su di essa al merito, come inequivocabilmente si evince dalla chiara espressione con F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14591/2021 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 8608/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 cui si afferma che “l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente possa essere decisa unitamente al merito”, tanto che la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies; - il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29.9.2014, n.20449, Cass. Civ., Sez, VI, 7.6.2017, n.14223); - nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato genericamente “profili di inammissibilità dell’eccezione”, ritenendola “non manifestamente fondata”, riservandosi la pronuncia sulla competenza territoriale unitamente al merito; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - le spese vanno regolate nel giudizio di merito; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14591/2021 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 8608/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Spese al merito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
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