CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07220/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 19 dicembre 2022 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando erronea applicazione di legge ed insufficienza di motivazione in riferimento ai presupposti per la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag. 4) e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha congruamente e logicamente ritenuto che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore possa essere delegato, da parte della polizia giudiziaria, agli ausiliari tecnici chiamati ad eseguire gli accertamenti di cui all'art. 354 cod.proc.pen. Tale assunto, infatti, si ricava dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen., per come correttamente ritenuto dalla Corte di appello (pag. 4). Non meritano accoglimento, pertanto, le doglianze della difesa, in ordine alla irritualità ed al ritardo nella comunicazione dell'avviso al Pentenero. Nel caso di specie, difatti, risulta dal verbale sottoscritto dal medico, nella qualità di ausiliario di PG, che l'imputato era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere al prelievo ematico, e fu il Pentenero a rifiutare l'assistenza di un difensore (pag.4). Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Rv. 280381-01). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 g