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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 13805/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 15.1.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.7, cod,.pen., previa riqualificazione dell'ipotesi sotto la specie del tentativo e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla predetta aggravante nonché alla contestata recidiva, è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed € 200,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato appello il difensore dell'imputato t.articolando i seguenti motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.att wcod.proc.pen.: 1) violazione di norme processuali in relazione all'art.161 cod.proc.pen. ed omessa dichiarazione di nullità del decreto di citazione, per avere il Tribunale ritenuto valida l'elezione di domicilio sebbene non risultasse dal relativo verbale la sottoscrizione dell'imputato né la certezza fisica che lo stesso fosse il soggetto identificato; rilevava come tz, le notifiche del procedimento jjp state effettuate presso il domicilio eletto sito in Palermo, via Filino di Agrigento n.1, scala B, ma come il relativo verbale recasse la sola sottoscrizione degli operanti, mancando la firma dell'indagato, rilevando la contraddizione contenuta nel verbale medesimo in base alla quale l'identificato era, da un lato, "sedicente" e, dall'altro, "noto ai militari operanti"; rilevando altresì che il verbale non conteneva un'indicazione specifica del procedimento nel cui ambito la dichiarazione di domicilio era stata operata; 2) violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, nonché per vizio di motivazione manifestamente illogica, per avere il Giudice di 17£- secondo grado omesso di rilevare la nullità della sentenza e di disporre la trasmissione/" atti al P.m.; rilevava che il verbale di perquisizione al cui esito era stato rinvenuto sulla persona dell'imputato il compendio del furto risultava essere stato redatto alla data del 28.5.2012, recando invece il capo di imputazione il riferimento alla data del 28.4.2012 e che, mentre l'imputazione medesima indicava come persona offesa la [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte aveva individuato come soggetto passivo il discount Fortè; 3) violazione e inosservanza degli artt. 66, 529, 530 e 415 cod.proc.pen. nonché dell'art. 449 cod.proc.pen. in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. per non avere la Corte mandato assolto l'imputato nonostante la mancata identificazione dello stesso.

Ha rilevato come la Corte avesse ritenuta certa l'identificazione medesima sulla base della pregressa conoscenza del Ciccarone da parte degli operanti nonché della testimonianza resa in udienza da parte di uno dei medesimi7. oltre che della redazione nei confronti dell'imputato di un verbale di identificazione; ribadiva sul punto che la perquisizione sarebbe stata operata in un momento diverso rispetto a quella della contestata sottrazione e che l'imputato sarebbe stato contraddittoriamente indicato come "sedicente" e "noto ai militari operanti" e che comunque la certezza sull'identità dell'imputato non poteva dedursi neanche da quanto dichiarato dal testimone [OSCURATO:PERSONA]; deduceva pertanto come non fosse certa l'identità fisica nei cui confronti era stata esercitata l'azione penale e che doveva quindi ritenersi ignoto l'autore del reato; 4) violazione dell'art.192 cod.proc.pen.; deduceva che non sussisteva la prova certa in ordine all'effettivo mancato pagamento dei beni trovati nella disponibilità del perquisito nonché l'illegittimità del rigetto della richiesta di rinnovazione probatoria avente ad oggetto tale profilo di fatto nonché quello della effettiva presenza di un addetto fisso al sistema televisivo di sorveglianza; 5) contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen.; rilevava sul punto un contrasto logico tra il riconoscimento della insussistenza di un sistema continuo di sorveglianza la riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie del tentativo, argomentata sulla base della circostanza che l'imputato non si era mai di fatto sottratto alla sfera di vigilanza e controllo; 6) violazione dell'art.131-bis cod.pen.; rilevava come la Corte d'appello avesse cl t ít 1-2 illegittimamente sovrapposto [malti della recidiva e quello della abitualità/ rilevante ai fini della suddetta disposizione; 7) l'assenza grafica della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen, la cui applicazione era stata espressamente richiesta in sede di atto di appello/ oltre che in ordine alla richiesta di riconoscimento di una maggiore diminuzione della pena conseguente alla qualificazione del fatto sotto la specie del tentativo; 8) violazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod.pen. in relazione al giudizio di equivalenza tra r{ la contestata aggravante ochéé ritenuta recidiva e le circostanze attenuanti generiche, attesa la modesta entità del fatto con relativo difetto di motivazione.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta/ nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

Risulta difatti che la sentenza impugnata è stata pronunciata alla data del 21.9.2021 e che nel dispositivo della stessa la Corte d'appello aveva fissato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

Ne consegue che, ai sensi dell'art.585, comma 2, lett.c), cod.proc.pen., il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione - fissato dall'art.585, comma 1, lett.a) - andava a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal Giudice, a propria volta coincidente con la data del 20.12.2021 (lunedì); ne consegue che il termine per la presentazione del ricorso andava a scadere il 4.2.2022 (venerdì), mentre l'impugnazione risulta essere stata depositata alla sola data del 28.2.2022.

5. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (sulla base del principio espresso da Cass., sez.un., 21.6.2018, n. 40150 del 21/06/2018, rilevando che risulta comunque acquisita agli atti la querela sporta dalla persona offesa).

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 15.1.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.7, cod,.pen., previa riqualificazione dell'ipotesi sotto la specie del tentativo e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla predetta aggravante nonché alla contestata recidiva, è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed € 200,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha presentato appello il difensore dell'imputato t.articolando i seguenti motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.att wcod.proc.pen.: 1) violazione di norme processuali in relazione all'art.161 cod.proc.pen. ed omessa dichiarazione di nullità del decreto di citazione, per avere il Tribunale ritenuto valida l'elezione di domicilio sebbene non risultasse dal relativo verbale la sottoscrizione dell'imputato né la certezza fisica che lo stesso fosse il soggetto identificato; rilevava come tz, le notifiche del procedimento jjp state effettuate presso il domicilio eletto sito in Palermo, via Filino di Agrigento n.1, scala B, ma come il relativo verbale recasse la sola sottoscrizione degli operanti, mancando la firma dell'indagato, rilevando la contraddizione contenuta nel verbale medesimo in base alla quale l'identificato era, da un lato, "sedicente" e, dall'altro, "noto ai militari operanti"; rilevando altresì che il verbale non conteneva un'indicazione specifica del procedimento nel cui ambito la dichiarazione di domicilio era stata operata; 2) violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, nonché per vizio di motivazione manifestamente illogica, per avere il Giudice di 17£- secondo grado omesso di rilevare la nullità della sentenza e di disporre la trasmissione/" atti al P.m.; rilevava che il verbale di perquisizione al cui esito era stato rinvenuto sulla persona dell'imputato il compendio del furto risultava essere stato redatto alla data del 28.5.2012, recando invece il capo di imputazione il riferimento alla data del 28.4.2012 e che, mentre l'imputazione medesima indicava come persona offesa la [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte aveva individuato come soggetto passivo il discount Fortè; 3) violazione e inosservanza degli artt. 66, 529, 530 e 415 cod.proc.pen. nonché dell'art. 449 cod.proc.pen. in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. per non avere la Corte mandato assolto l'imputato nonostante la mancata identificazione dello stesso. Ha rilevato come la Corte avesse ritenuta certa l'identificazione medesima sulla base della pregressa conoscenza del Ciccarone da parte degli operanti nonché della testimonianza resa in udienza da parte di uno dei medesimi7. oltre che della redazione nei confronti dell'imputato di un verbale di identificazione; ribadiva sul punto che la perquisizione sarebbe stata operata in un momento diverso rispetto a quella della contestata sottrazione e che l'imputato sarebbe stato contraddittoriamente indicato come "sedicente" e "noto ai militari operanti" e che comunque la certezza sull'identità dell'imputato non poteva dedursi neanche da quanto dichiarato dal testimone [OSCURATO:PERSONA]; deduceva pertanto come non fosse certa l'identità fisica nei cui confronti era stata esercitata l'azione penale e che doveva quindi ritenersi ignoto l'autore del reato; 4) violazione dell'art.192 cod.proc.pen.; deduceva che non sussisteva la prova certa in ordine all'effettivo mancato pagamento dei beni trovati nella disponibilità del perquisito nonché l'illegittimità del rigetto della richiesta di rinnovazione probatoria avente ad oggetto tale profilo di fatto nonché quello della effettiva presenza di un addetto fisso al sistema televisivo di sorveglianza; 5) contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen.; rilevava sul punto un contrasto logico tra il riconoscimento della insussistenza di un sistema continuo di sorveglianza la riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie del tentativo, argomentata sulla base della circostanza che l'imputato non si era mai di fatto sottratto alla sfera di vigilanza e controllo; 6) violazione dell'art.131-bis cod.pen.; rilevava come la Corte d'appello avesse cl t ít 1-2 illegittimamente sovrapposto [malti della recidiva e quello della abitualità/ rilevante ai fini della suddetta disposizione; 7) l'assenza grafica della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen, la cui applicazione era stata espressamente richiesta in sede di atto di appello/ oltre che in ordine alla richiesta di riconoscimento di una maggiore diminuzione della pena conseguente alla qualificazione del fatto sotto la specie del tentativo; 8) violazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod.pen. in relazione al giudizio di equivalenza tra r{ la contestata aggravante ochéé ritenuta recidiva e le circostanze attenuanti generiche, attesa la modesta entità del fatto con relativo difetto di motivazione. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta/ nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto. Risulta difatti che la sentenza impugnata è stata pronunciata alla data del 21.9.2021 e che nel dispositivo della stessa la Corte d'appello aveva fissato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art.585, comma 2, lett.c), cod.proc.pen., il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione - fissato dall'art.585, comma 1, lett.a) - andava a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal Giudice, a propria volta coincidente con la data del 20.12.2021 (lunedì); ne consegue che il termine per la presentazione del ricorso andava a scadere il 4.2.2022 (venerdì), mentre l'impugnazione risulta essere stata depositata alla sola data del 28.2.2022. 5. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (sulla base del principio espresso da Cass., sez.un., 21.6.2018, n. 40150 del 21/06/2018, rilevando che risulta comunque acquisita agli atti la querela sporta dalla persona offesa). Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Decreto Cassazione n. 13805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris