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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 09158/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22269-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente di [OSCURATO:PERSONA] A.S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 60, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudizio trae origine dall’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, proposta innanzi al Tribunale di Genova da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato disposta in suo favore in relazione ad un procedimento esecutivo di sfratto per morosità.

1.1. In particolare, la revoca era stata disposta sulla base di una nota dell’Agenzia delle Entrate di Genova del 30.05.2016, con cui era stato segnalato il superamento, da parte dell’odierna ricorrente dei limiti reddituali previsti dalla legge per l’ammissione al beneficio.

1.2. Dedusse l’opponente che l’istanza di ammissione era stata presentata non in proprio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Genova, bensì nella qualità di presidente dell’associazione A.s.d. [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Si costituì l’Agenzia delle Entrate, unica evocata in giudizio, rilevando che tale istanza di ammissione era stata presentata indicando generalità e codice fiscale dell’odierna ricorrente, osservando, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate stessa aveva accertato la natura di ente commerciale della A.s.d. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2011, accertando comunque un reddito imponibile ai fini IRES pari ad € 29.273,00.

2. Il Tribunale di Genova dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione ritenendo l’applicabilità, per analogia, al provvedimento di revoca, delle norme previste per i procedimenti penali, le quali, per il combinato disposto degli art. 112 e 113, comma 1, lett. d), DPR 115/2002, prevedono l’impugnabilità del provvedimento tramite ricorso per cassazione, ove la revoca avvenga d’ufficio o su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

2.1. Secondo il giudice, inoltre, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era anche infondata nel merito, atteso che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato era stata presentata a nome proprio, fornendo le proprie generalità.

Ritenne inoltre che, anche a voler considerare la predetta istanza come proposta per conto dell’associazione, da successivi accertamenti svolti risultava comunque il superamento dei limiti reddituali nonché la natura di ente commerciale; il Tribunale liquidò, infine, le spese del giudizio con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, rientrante nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

4. Con ordinanza interlocutoria del 27.05.2022, il collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’ Agenzia delle Entrate presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]

5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 142 e 170 DPR n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto, il Tribunale di Genova, l’inammissibilità dell’opposizione alla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto che il provvedimento fosse unicamente ricorribile per cassazione.

Secondo la ricorrente, l’ipotesi di revoca d’ufficio dell’ammissione al patrocinio in sede civile andrebbe ricondotta alla disciplina definita dall’ art. 99 DPR n. 115/2002, in applicazione analogica dell’art. 142 del medesimo DPR e dunque il relativo provvedimento sarebbe impugnabile innanzi al Tribunale cui apparteneva il giudice che aveva emesso il provvedimento di revoca, anziché direttamente con ricorso per cassazione.

Il ricorrente deduce, infine, la nullità dell’ordinanza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la manifesta illogicità del provvedimento, il travisamento del fatto e della prova, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, nella parte in cui il Tribunale di Genova ha ritenuto che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato fosse stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] personalmente e non dalla stessa nella qualità di rappresentante di A.s.d. [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente, dall’esame della domanda di ammissione nel suo complesso emergeva chiaramente che la richiesta era stata presentata per resistere ad una domanda di sfratto per morosità presentata nei confronti dell’associazione A.s.d. [OSCURATO:PERSONA].

In ragione della final ità con cui veniva presentata, dunque, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto essere logicamente ricondotta all’associazione e non a [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 (rectius art.360, comma 1, n.4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Genova rigettato l’opposizione avverso la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato, sulla base dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che disconosceva la natura associativa di A.s.d. [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava il reddito del 2011 in € 29.273,00.

Rileva la ricorrente che il giudice che aveva revocato il beneficio del gratuito patrocinio aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla nota dell’Agenzia delle Entrate del 30.05.2016 e non sull’avviso di accertamento.

3.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

3.2. L a revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è disciplinata dall'art. 136 Testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con ilDPR n.115 del 2002, il quale prevede la forma del decreto.

Il magistrato che procede revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine: (a) se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); (b) se risulta l'insussistenza dei presupposti perl'ammissione (comma 2); (c) se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).

La citata disposizione si chiude (comma 3) con la disciplina degli effetti della revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio: mentre per la modifica delle condizioni di reddito gli effetti della revoca si producono dalle modificazioni reddituali, negli altri casi la revoca ha sempre effetti retroattivi.

3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione, ai sensi delDPR n.115 del 2002, art.170al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l'impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall'art. 113 stesso D.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all'art. 127, comma 3 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833;Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807;Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400;Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966 ; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719).

3.4. La pronuncia della revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l'opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione si svolgono, non tra le parti del processo "principale", ma tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale: solitamente il Ministero della giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio, a meno che la revoca dell'ammissione al patrocinio sia chiesta dall'ufficio finanziario ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell'esattezza dell'ammontare dei redditi dichiarati (fattispecie nella quale non può dubitarsi che l'Agenzia delle entrate sia parte necessaria del procedimento (Cass. 29228/2017 in motivazione;Cass., Sez. 2, 26 ottobre 2015, n. 21700; Cass. Sez. 6 - 1, 12 novembre 2016, n. 22148).

3.5. Vi è quindi diversità dei s oggetti interessati a contraddire sulla revoca dell'ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell'ammissione si riferisce.

3.6. Nel caso di specie, il Tribunale di Genova ha correttamente ritenuto inammissibilel’opposizione, trattandosi di revoca intervenuta su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate ( legittimata a resistere in giudizio); ha, tuttavia, deciso la causa nel merito, rigetta ndo l’opposizione in quanto ha accertato che la domanda di ammissione al patrocinio era stata presentata dalla parte personalmente e non come presidente dell’Associazione ASD [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del DM 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver liquidato, il Tribunale di Genova, le spese legali con riferimento alle cause di valore indeterminabile, applicando scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00.

Secondo la ricorrente, il giudice avrebbe dovuto fare riferimento allo scaglione relativo al valore del procedimento per il quale il beneficio del gratuito patrocinio era stato concesso, e , trattandosi di una procedura di sfratto in cui si contestava una morosità pari ad € 11.000.00, lo scaglione sarebbe stato compreso tra € 5.200,00 ad € 26.000,00.

4.1. Il motivo è inammissibile perché difetta di specificità , in quanto privo degli atti e documenti su cuiil ricorso si fonda. 5.Il ricorso va pertanto rigettato.

5.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5.2. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez.

II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

6. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22269-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di presidente di [OSCURATO:PERSONA] A.S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 60, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudizio trae origine dall’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, proposta innanzi al Tribunale di Genova da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato disposta in suo favore in relazione ad un procedimento esecutivo di sfratto per morosità. 1.1. In particolare, la revoca era stata disposta sulla base di una nota dell’Agenzia delle Entrate di Genova del 30.05.2016, con cui era stato segnalato il superamento, da parte dell’odierna ricorrente dei limiti reddituali previsti dalla legge per l’ammissione al beneficio. 1.2. Dedusse l’opponente che l’istanza di ammissione era stata presentata non in proprio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Genova, bensì nella qualità di presidente dell’associazione A.s.d. [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Si costituì l’Agenzia delle Entrate, unica evocata in giudizio, rilevando che tale istanza di ammissione era stata presentata indicando generalità e codice fiscale dell’odierna ricorrente, osservando, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate stessa aveva accertato la natura di ente commerciale della A.s.d. [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2011, accertando comunque un reddito imponibile ai fini IRES pari ad € 29.273,00. 2. Il Tribunale di Genova dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione ritenendo l’applicabilità, per analogia, al provvedimento di revoca, delle norme previste per i procedimenti penali, le quali, per il combinato disposto degli art. 112 e 113, comma 1, lett. d), DPR 115/2002, prevedono l’impugnabilità del provvedimento tramite ricorso per cassazione, ove la revoca avvenga d’ufficio o su richiesta dell’Amministrazione finanziaria. 2.1. Secondo il giudice, inoltre, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era anche infondata nel merito, atteso che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato era stata presentata a nome proprio, fornendo le proprie generalità. Ritenne inoltre che, anche a voler considerare la predetta istanza come proposta per conto dell’associazione, da successivi accertamenti svolti risultava comunque il superamento dei limiti reddituali nonché la natura di ente commerciale; il Tribunale liquidò, infine, le spese del giudizio con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, rientrante nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. 4. Con ordinanza interlocutoria del 27.05.2022, il collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’ Agenzia delle Entrate presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] 5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 142 e 170 DPR n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto, il Tribunale di Genova, l’inammissibilità dell’opposizione alla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto che il provvedimento fosse unicamente ricorribile per cassazione. Secondo la ricorrente, l’ipotesi di revoca d’ufficio dell’ammissione al patrocinio in sede civile andrebbe ricondotta alla disciplina definita dall’ art. 99 DPR n. 115/2002, in applicazione analogica dell’art. 142 del medesimo DPR e dunque il relativo provvedimento sarebbe impugnabile innanzi al Tribunale cui apparteneva il giudice che aveva emesso il provvedimento di revoca, anziché direttamente con ricorso per cassazione. Il ricorrente deduce, infine, la nullità dell’ordinanza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la manifesta illogicità del provvedimento, il travisamento del fatto e della prova, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, nella parte in cui il Tribunale di Genova ha ritenuto che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato fosse stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] personalmente e non dalla stessa nella qualità di rappresentante di A.s.d. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, dall’esame della domanda di ammissione nel suo complesso emergeva chiaramente che la richiesta era stata presentata per resistere ad una domanda di sfratto per morosità presentata nei confronti dell’associazione A.s.d. [OSCURATO:PERSONA]. In ragione della final ità con cui veniva presentata, dunque, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto essere logicamente ricondotta all’associazione e non a [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 (rectius art.360, comma 1, n.4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Genova rigettato l’opposizione avverso la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato, sulla base dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che disconosceva la natura associativa di A.s.d. [OSCURATO:PERSONA] e rideterminava il reddito del 2011 in € 29.273,00. Rileva la ricorrente che il giudice che aveva revocato il beneficio del gratuito patrocinio aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla nota dell’Agenzia delle Entrate del 30.05.2016 e non sull’avviso di accertamento. 3.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 3.2. L a revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è disciplinata dall'art. 136 Testo unico delle spese in materia di giustizia, approvato con ilDPR n.115 del 2002, il quale prevede la forma del decreto. Il magistrato che procede revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine: (a) se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); (b) se risulta l'insussistenza dei presupposti perl'ammissione (comma 2); (c) se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2). La citata disposizione si chiude (comma 3) con la disciplina degli effetti della revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio: mentre per la modifica delle condizioni di reddito gli effetti della revoca si producono dalle modificazioni reddituali, negli altri casi la revoca ha sempre effetti retroattivi. 3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione, ai sensi delDPR n.115 del 2002, art.170al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l'impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall'art. 113 stesso D.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell'ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all'art. 127, comma 3 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833;Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807;Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400;Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966 ; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719). 3.4. La pronuncia della revoca con separato decreto, infatti, significa ed implica che l'opposizione al relativo provvedimento e il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione si svolgono, non tra le parti del processo "principale", ma tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale: solitamente il Ministero della giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio, a meno che la revoca dell'ammissione al patrocinio sia chiesta dall'ufficio finanziario ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell'esattezza dell'ammontare dei redditi dichiarati (fattispecie nella quale non può dubitarsi che l'Agenzia delle entrate sia parte necessaria del procedimento (Cass. 29228/2017 in motivazione;Cass., Sez. 2, 26 ottobre 2015, n. 21700; Cass. Sez. 6 - 1, 12 novembre 2016, n. 22148). 3.5. Vi è quindi diversità dei s oggetti interessati a contraddire sulla revoca dell'ammissione al patrocinio rispetto a quelli che sono parti della causa cui il beneficio dell'ammissione si riferisce. 3.6. Nel caso di specie, il Tribunale di Genova ha correttamente ritenuto inammissibilel’opposizione, trattandosi di revoca intervenuta su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate ( legittimata a resistere in giudizio); ha, tuttavia, deciso la causa nel merito, rigetta ndo l’opposizione in quanto ha accertato che la domanda di ammissione al patrocinio era stata presentata dalla parte personalmente e non come presidente dell’Associazione ASD [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del DM 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver liquidato, il Tribunale di Genova, le spese legali con riferimento alle cause di valore indeterminabile, applicando scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00. Secondo la ricorrente, il giudice avrebbe dovuto fare riferimento allo scaglione relativo al valore del procedimento per il quale il beneficio del gratuito patrocinio era stato concesso, e , trattandosi di una procedura di sfratto in cui si contestava una morosità pari ad € 11.000.00, lo scaglione sarebbe stato compreso tra € 5.200,00 ad € 26.000,00. 4.1. Il motivo è inammissibile perché difetta di specificità , in quanto privo degli atti e documenti su cuiil ricorso si fonda. 5.Il ricorso va pertanto rigettato. 5.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 5.2. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002). 6. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.1
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