CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 04404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6746/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con studio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], n. 107 (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], FALLIMENTO “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], VITO A [OSCURATO:PERSONA], VIRA S . R . L .” S.D.F. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale -controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (già M ACCHINE E [OSCURATO:PERSONA].R.L.), [OSCURATO:PERSONA] S.P. A . -intimati- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 6/2019 depositata il 24/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal ConsigliereLOREDANA NAZZICONE. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 giugno 2018, il Tribunale di Benevento, su istanza del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarò il fallimento in estensione della società di fatto costituita tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il notaio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., e dei detti soci illimitatamente responsabili ancora in bonis. Proposto reclamo da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza del 24 gennaio 2019, n. 6 la Corte d’appello di Napoli, dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto i reclami. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) è inammissibile la produzione in giudizio di documenti successivamente alla riserva della causa in decisione, con difetto di contradditorio delle altre parti, ed essi sono comunque irrilevanti per la decisione, non influendo sulla ritenuta esistenza della società di fatto; b) è infondata l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio con i creditori istanti per il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non è necessario non solo nel procedimento prefallimentare, ma neppure in fase di reclamo, perché l’art. 147 l.f. pone la legittimazione attiva concorrente dei creditori, senza nessuna indicazione circa un preteso litisconsorzio necessario, né l’iniziativa del curatore per il fallimento in estensione è lo sviluppo di quella originariamente assunta dai creditori istanti; c) il fallimento in estensione ex art. 147 l.f. può dichiararsi non solo in via “ascendente”, ma anche “discendente”, come da consolidato principio della Corte di legittimità, cui ha dato conforto il giudice delle leggi; d) il limite temporale al fallimento degli imprenditori, ai sensi dell’art. 10 l.f., non si applica ai soggetti individuali o collettivi mai iscritti nel registro delle imprese, per propria scelta; e) nella specie, vi è identità di impresa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la super società di fatto, non potendosi ravvisare delle attività differenti, ma al contrario un progetto economico comune svolto secondo l’affectio societatis, concernente la complessa attività economica connessa al conseguimento del finanziamento pubblico e all’incasso dell’indennizzo assicurativo, in stretta correlazione con l’attività imprenditoriale tipografica svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che fu il presupposto per il perseguimento dell’ulteriore progetto, onde l’impresa di questa è riferibile anche alla società di fatto, e viceversa; f)per gli ulteriori profili di merito, ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della società di fatto (comune intento sociale dei i soci, effettiva partecipazione agli utili e alle perdite, vincolo di collaborazione fra i soci, costituzione di un fondo comune), riscontrata come composta da società in gruppo “orizzontale” e non soggette ad attività di direzione e coordinamento, avendo il Sangiuolo assunto un rischio di impresa e non offerto un mero aiuto economico ai propri congiunti, con suo diretto coinvolgimento come socio di una struttura sovraordinata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ed avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. del pari agito nel comune disegno imprenditoriale, rendendosi veicolo dei movimenti finanziari; ha ravvisato lo stato di insolvenza della società di fatto, in quanto il deficit patrimoniale e finanziario del la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si riverberava sulla prima, in ragione dell’attribuzione ad essa dell’intera attività. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal notaio Sangiuolo, sulla base di dieci motivi. Si difendono i fallimenti con controricorso, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. deposita del pari controricorso, proponendo anche ricorso incidentale per tre motivi. Le parti costituite hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I dieci motivi del ricorso principale ed i tre motivi del ricorso incidentale possono essere come di seguito riassunti e decisi. 1.1. – Il primo motivo del ricorso principale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 345, 437 c.p.c. e 18 l.f., per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile il deposito del documento sopravvenuto, costituito dalla sentenza della Corte dei conti di rigetto dell’azione di responsabilità erariale intrapresa avverso il ricorrente, documento altresì rilevante e decisivo, in quanto in esso si accertava la regolarità dell’erogazione del contributo statale e l’inesistenza di qualsiasi sovrafatturazione: ossia, proprio quei fatti sui quali, allegando l’oggetto sociale della società di fatto come volto al conseguimento di un vantaggio illecito tramite l’incasso del contributo statale mediante l’artificio della sovrafatturazione, la corte ha fondato la tesi dell’esistenza della società di fatto; con violazione dell’art. 18 l.f., il quale richiede che siano ammessi tutti i mezzi di prova rilevanti, anche d’ufficio, onde la corte avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per instaurare il contraddittorio e prendere contezza della decisione. Analogo il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., 18 l.f., per avere la corte territoriale trascurato la sentenza del giudice contabile n. 1051/2018, prodotta dal notaio, la quale escludeva la sovrafatturazione, elemento decisivo e determinante per il giudizio. I due motivi, che per la implicazione delle medesime questioni e circostanze possono essere delibati insieme, sono inammissibili, in quanto trascurano come, esponendo la sua ratio decidendi, il giudice del merito abbia, dapprima, menzionato la produzione del documento, consistente nella sentenza n. 1051 del 7 dicembre 2018, con la quale la Corte dei conti ha prosciolto il convenuto dalla responsabilità per indebita percezione e distrazione di fondi pubblici nazionali e comunitari, per non univocità degli elementi addotti dalla parte pubblica; e, poi, facendo governo delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che in sé la circostanza della sovrafatturazione, pur menzionata dalla curatela nel quadro complessivo delle attività oggetto del sodalizio, non è l’unica o la decisiva al fine della ricostruzione dell’intera operazione societaria, avendo, al contrario, la corte d’appello individuato molteplici attività di sostegno delle attività sociali, allo scopo di conseguire il contributo statale, nonché l’indennizzo assicurativo. Ne deriva la carenza di interesse ai motivi in questione ed insieme l’impossibilità di ripetere un giudizio sul fatto. 1.2. –Con il secondo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio con i creditori istanti nel fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., litisconsorti necessari e portatori di interessi rilevanti, eventualmente opposti a quello della curatela (che in ipotesi agirebbe su loro delega), perché l’estensione del fallimento della società di fatto consente ai creditori di questa di concorrere con i creditori della prima: infatti, la società fallita originaria non è più considerata fallita in proprio, ma quale socio illimitatamente responsabile della super società di fatto, e quindi fallita in estensione; i creditori dell’originaria fallita ammessi al passivo concorrono con i creditori della società di fatto sui soli beni della fallita originaria, generandosi un passivo ben superiore in danno degli stessi, come nel caso in esame, in cui la dichiarazione di fallimento della super società di fatto non ha determinato un maggiore attivo, attesa l’impossidenza della stessa e dei soci, ma ha generato un esponenziale aumento del passivo; da tutto ciò si trae l’immanenza dell’interessi dei creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a partecipare al giudizio, mentre non è neppure sufficiente che la corte d’appello vi abbia provveduto in sede di procedimento di reclamo, ove sono stati chiamati i creditori [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto essi avrebbero dovuto partecipare sin dalla sede prefallimentare. Il motivo non è fondato. L’orientamento di questa Corte è in effetti nel senso che i creditori, i quali abbiano proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società, sono litisconsorti necessari nel successivo giudizio di fallimento in estensione: il principio affermato (cfr. Cass.21ottobre 2021, n. 29288; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4917) vale anche nella fattispecie interessata dalla odierna vicenda di estensione del fallimento della società di fatto. Tuttavia, questa Corte ha altresì ritenuto che il giudice del gravame, il quale constati l’omessa integrazione del contraddittorio, può evitare di rimettere la causa al primo giudice ex art. 35 4 comma 1, c.p.c., ove l’impugnazione risulti infondata, in quanto l’integrazione del contraddittorio con rimessione del giudizio alla prima fase si rivelerebbe, in forza del principio della ragionevole durata del processo, ininfluente sull’esito del procedimento (così Cass. 27 febbraio 2017, n. 4917; v. anche Cass. 26 settembre 2019, n. 24071). Nella specie, il collegio del reclamo ha disposto détta integrazione del contraddittorio con i creditori che avevano chiesto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui uno ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non si è costituito e l’altro ([OSCURATO:SOCIETA].) si è costituito tardivamente, situazione dichiarata dalla sentenza impugnata; mentre entrambe tali società sono rimaste solo intimate nel presente giudizio di legittimità, così palesando di non avere ulteriori questioni da porre. 1.3. – Con il terzo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 12 preleggi e 147, comma 5, l.f., per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile l’estensione del fallimento di una società di capitali ad una società di fatto, dato che in tal modo si opera un’interpretazione analogica della seconda disposizione, non consentita, essendo il presupposto per l’applicabilità l’esistenza della responsabilità illimitata di un’impresa e non potendo dunque essa applicarsi al caso del fallimento iniziale di una società a responsabilità limitata: in caso contrario, si disapplica, fra l’altro, l’art. 2497 c.c., rendendolo vano. Il motivo in esame evoca il dibattito pluridecennale sulla tematica del fallimento della c.d. supersocietà di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr. Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 15; Corte cost. 12 dicembre 2014, n. 276) e che può considerarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente. È sufficiente qui rammentare che i principî accolti (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095 del 2016) hanno superato le obiezioni – fondate sul disposto dell’art. 2361, comma 2, c.c. – al riconoscimento della configurabilità di una società di persone non registrata partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, ivi compresa la esclusione della nullità di tale società (riconoscendo, cioè, che anche a voler ammettere la nullità della supersocietà di fatto, la stessa, ai sensi dell’art. 2332 cod. civ., opererebbe come causa di scioglimento, così non elidendo il rapporto sociale con effetto retroattivo). La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un’interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, ancheper facta concludentia , ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentia sul piano societario, secondo i consolidati tratti dell’esercizio in comune dell’attività economica, dell’esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell’effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell’interesse dei soci, nonché dell’assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva – in via “ discendente ” – dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell’art. 147 l.f. (cfr. Cass.n. 31999 del 2022). L’orientamento accolto, peraltro, precisa (cfr. ancora Cass. n. 10507 del 2016, cui adde, in motivazione, Cass. n. 12120 del 2016, entrambe richiamate dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020; v. pure Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 31999 del 2022) che la sussistenza di un tale fenomeno postula la effettiva dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci. Nel caso di specie, Corte d’appello di Napoli si è sostanzialmente attenuta ai détti principî, non sussistendo quindi la denunciata violazione delle regole dell’ermeneutica e dell’art. 147 l.f., avendo ravvisato il comune intento social e perseguito dai singoli pretesi associati e l’integrazione della fattispecie normativa, ravvisando l’affectio societatis tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il ricorrente, quali soggetti posti su di un piano orizzontale di parità e di cooperazione, che avevano agito nel comune interesse sociale. 1.4. – Con il quarto motivo del ricorso principale, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 147, comma 5, l.f., per avere la corte territoriale ritenuto possibile il fallimento, pur decorso un anno dalla cessazione della presunta attività imprenditoriale, reputando inapplicabile il termine sancito dalla prima disposizione: invece, essa si applica anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, dal momento in cui la cessazione dell’attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o sia stata da essi conosciuta, secondo il criterio dell’effettività; nella specie, tale momento coincide con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha reso impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, specificamente ancorato all’attività di questa, sopra menzionato (art. 2472, n. 4, c.c.). Analogo il contenuto del secondo motivo del ricorso incidentale, il quale censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 147, comma 2, l.f., per avere la corte territoriale ritenuto inapplicabile il termine sancito dall’art. 10 cit., mentre il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pubblicizzato nel registro delle imprese, era idoneo a fondare omnibus la conoscenza della cess azione dell’attività della presunta società di fatto. Il motivo non può trovare accoglimento. L’orientamento di questa Corte reputa che l’art. 10, primo comma, l.f., non sia applicabile al socio occulto, che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l’osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento (Cass. 20 giugno 2013, n. 15488; nonché Cass. 4 marzo 2021, n. 6029; Cass. 6 giugno 2017, n. 22270, Cass. 4 luglio 2017, n. 24174 e Cass. 12 giugno 2020, n. 11353, non massimate; Cass. 06 marzo 2017, n. 5520). In tali casi , si afferma, il vincolo sociale non viene mai volutamente esteriorizzato, con la conseguenza che i terzi non hanno fatto affidamento sulla responsabilità della società di fatto e dei soci per la tutela delle loro ragioni, bensì solo su quella del socio palese: onde non può farsi decorrere il termine annuale di cui all’art. 10 l.f. dal momento della conoscenza della cessazione di un soggetto o di un rapporto sociale, per definizione celati ai terzi; nell’ipotesi della società di fatto occulta, la conoscenza in capo ai terzi dell’effettiva cessazione dell’attività, salvo il caso del volontario disvelamento all’esterno del rapporto sociale, coincide dunque con l’accertamento giudiziale della sua sussistenza. Ragioni di coerenza di tale più recente orientament o di nomofilachia, che pare consolidato, impediscono di reputare in contrario al predetto approdo. 1.5. –Il quinto motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 147, comma 5, l.f., per avere la corte territoriale ritenuto applicabile la disposizione ad una società “sovraordinata” e non “orizzontale”, perché, riferendo alla società di fatto l’oggetto sociale di incassare il contributo statale e l’indennizzo assicurativo, ha nella sostanza ravvisato una società sovraordinata, che gestiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di raggiungere il proprio e diverso scopo in danno della controllata; inoltre, ha violato i principî di corrispondenza del chiesto al pronunciato e di non contestazione, in quanto la curatela non aveva mai dedotto, ma solo ritenuto possibile, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse svolto la diversa attività di impresa, costituita dall’incasso del contributo statale e dell’indennizzo assicurativo. Il motivo non è ammissibile, in quanto si palesa non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto ravvisabile proprio un rapporto paritario e c.d. “orizzontale” tra i vari soggetti coinvolti, al di fuori di qualsiasi “attività di direzione e coordinamento”, nella ricerca e perseguimento di un progetto economico comune consistente in una complessa e variegata attività economica, connessa al conseguimento del finanziamento pubblico e all’incasso dell’indennizzo assicurativo, in stretta correlazione con l’attività imprenditoriale tipografica svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale accertamento si pone in violazione dell’art. 112 c.p.c., concernendo il thema decidendum proprio l’accertamento di tale attività, o dell’art. 115 c.p.c. quanto al principio di non contestazione, risultando dagli atti (che, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente riporta nel motivo) che la curatela aveva dedotto le circostanze concrete atte a ravvisare la società di fatto, come poi accertata in concreto dalla corte d’appello, mentre l’inquadramento giuridico e la qualificazione della vicenda nella fattispecie normativa è compito del giudice. 1.6. – Il sesto motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la sentenza impugnata esposto una motivazione apparente e contraddittoria, laddove la corte, fatte certe premesse di merito, non vi ricava semmai l’esistenza di una società di fatto tra il ricorrente, l’amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]., piuttosto che la società di fatto invece accertata con la sentenza, dato che essa discorre di un vincolo sociale del ricorrente col fratello Raffaele; inoltre, dapprima afferma che il contributo a fondo perduto di € 9.314.610,00 era stato già provvisoriamente erogato, e poi ravvisa un’attività della società di fatto a tal fine, pur essendo stato esso già parzialmente erogato; e non si comprende come si sarebbe potuto avere l’incasso di un contributo statale, che invece è un mero rimborso e non un lucro, limitato al mero 70% di quanto speso; né si comprende come il ricorrente abbia potuto essere creduto in società con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur essendo ritenuto amministratore di essa per incassare dette poste; ancora, la corte prima reputa costituita la società di fatto per operare con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e poi afferma l’assenza totale dell’attività della super società per consentire il pagamento dei debiti di questa. Il motivo non è ammissibile, in quanto esso intende, pur sotto l’egida del vizio di motivazione assente o apparente, riproporre un giudizio di fatto, invece ampiamente svolto dalla sentenza impugnata, che non si pone al di sotto del c.d. minimo costituzionale, per nessuno dei profili di pretesa contraddizione che il motivo intende evidenziare. Si tratta, invero, di ragionamenti logici, che il ricorrente contrappone a quelli svolti dalla sentenza impugnata, nel valutare la congerie di prove in atti e nella prova presuntiva: tuttavia, occorre ricordare che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., sez. un., n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022). Dunque, non è ammissibile la censura di passaggi nello sviluppo delle argomentazioni, in quanto, in tal caso, col motivo si denuncia in verità un’insufficienza delle motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni in ordine alla mancanza di decisività dell’incongruenza riscontrata; ma la deduzione per cassazione di un tale vizio, ove pure esso fosse sussistente, è inibita dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., al regime del quale è soggetta l’impugnazione della sentenza. 1.7. – I successivi motivi, dal settimo al decimo, del ricorso principalededucono quanto segue: 7)violazione o falsa applicazione degli artt. 2082, 2247 c.c., 1 e 147 l.f., per avere la corte territoriale ritenuto esistente la super società di fatto tra il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza dei suoi presupposti; invero, la sentenza afferma che il ricorrente avrebbe finanziato non i coniugi, ma l’intera attività imprenditoriale tesa ad ottenere il contributo statale e l’indennizzo assicurativo, fondando il suo convincimento anche sul giudizio contabile non ancora definito, ma trascura che la sentenza della Corte dei conti, sopra menzionata, ha escluso la sussistenza della sovrafatturazione; inoltre, l’attività di incasso di un contributo e di un indennizzo non è attività d’impresa, oltre che, in ipotesi, contraria allo stesso interesse della presunta socia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dovendo quindi escludersi l’affectio societatis; circa il requisito della divisione degli utili e delle perdite, l’ipotizzata suddivisione dell’indennizzo avrebbe piuttosto cagionato una perdita ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali somme di sua esclusiva pertinenza; l’affectio societatis, non si ravvisa, essendo l’intento imputato al notaio, anzi, in conflitto con l’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; circa il fondo comune, non è spiegato come potesse essere rinvenuto, dato che la [OSCURATO:SOCIETA]. eseguì finanziamenti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come socia ed il ricorrente fornì solo supporto finanziario ai soci [OSCURATO:SOCIETA]. e Muraglia, senza nessuna rinuncia a rimborso e regresso; 8) violazione o fa lsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 112, 115 e 132 c.p.c., 147 l.f., per avere la corte territoriale attribuito al ricorrente ed alla super società di fatto lo svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma senza nessuna prova sul punto, atteso che le circostanze fattuali a tal fine valorizzate non sono significative (si tratta della provvista costituta dal ricorrente per l’ottenimento del contributo e la prestazione di garanzie, la richiesta di finanziamenti bancari, la prestazione di fideiussioni, il pagamento e le trattative con i creditori, con le risultanze di alcune intercettazioni telefoniche) ai sensi delle citate disposizioni; quando sia la Corte dei conti, sia la commissione tributaria hanno escluso l’esistenza di una sovrafatturazione, e la corte non ha fondato la sua decisione sulla sentenza emessa dal giudice contabile; 9) omesso esame di fatto decisivo, e violazione degli artt.2697, 2727, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c., laddove la corte territoriale ha ravvisato una volontà dei soci tesa a conseguire un arricchimento mediante la sovrafatturazione, al contrario accertata ormai come non avvenuta; 10)violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 147, comma 5, l.f., per avere la corte territoriale ritenuto esistente l’insolvenza della pretesa società di fatto, quando invece l’insolvenza di un socio non determina pure quella della società, non essendo corretto riferirsi ai debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mero frutto della sua attività imprenditoriale non imputabile alla super società di fatto. A sua volta, il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in quanto gli elementi fattuali in atti (nel motivo ripresi e descritti) non sono stati esaminati o valutati correttamente, dal momento che non tengono conto del ruolo di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mero socio palese della società palese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto presentano lo stesso esito, sono inammissibili. La Corte d’appello, esaminate e vagliate tutte le prove in atti, ha ritenuto non decisiva l’assoluzione innanzi al giudice contabile, in quanto la sovrafatturazione – nel proprio convin cimento insindacabile – è solo di uno degli elementi di prova del progetto economico comune, svolto in società di fatto, che la corte ha ravvisato nel rischio di impresa assunto e nel diretto coinvolgimento in una struttura collegata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mirante al conseguimento del contributo ed dell’indennizzo assicurativo: ed il senso di tale ricostruzione, interamente riservata al giudice del merito, era l’agevolazione a tali fini in favore dell’unico socio palese, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dunque senza nessuna contrapposizione di interessi eterogenei, ma, al contrario, con piena condivisione del comune intento; né questo era in sé contrapposto all’esistenza di finanziamenti con obbligo di restituzione, ben compatibili anche con la qualità di socio occulto di società di fatto occulta. Quanto, in particolare, alla sentenza contabile assolutoria, di cui non si deduce il passaggio in giudicato, dalle sentenze rese in altro giudizio di può trarre una prova c.d. atipica, che concorre indubbiamente al convincimento del giudice, come elemento che, tuttavia, sta al medesimo valutare se decisivo. In ordine al requisito dell’insolvenza, la sentenza impugnata l’ha ritenuto provat o con riguardo alla società di fatto, come sopra individuata. Dunque, nel caso di specie, Corte d’appello di Napoli si è attenuta ai principî ricordati, nella interpretazione ed applicazione degli artt. 2082, 2247 c.c. e 147 l.f., avendo ritenuto in concreto il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati e l’integrazione della fattispecie normativa, ravvisando l’affectio societatistra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il ricorrente, quali soggetti posti su di un piano orizzontale di parità e di cooperazione, che avevano agito nel comune interesse sociale. In tal modo, la corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra i medesimi: si è al cospetto, quindi, di una valutazione in fatto, non contrastante coi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie della super società, rilevante ai fini dell’art. 147 l.f. Come tale, detta valutazione resta insindacabile in Cassazione, spettando soltanto al giudice di merito il governo delle risultanze e degli indizi, al fine della formazione della prova presuntiva. 2. – Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti principali ed incidentali nei confronti delle procedure costituite, e sono liquidate in favore dello Stato, per essere state le medesime ammesse al gratuito patrocinio; vengono interamente compensate, per la convergenza degli interessi, quelle tra i ricorrenti principale ed incidentale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale e la ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore delle procedure controricorrenti, liquidate, a carico di ciascuno,in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie pari al 15% sui compensi ed