CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 30194/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27171-2022 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1105/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/10/2022 R.G.N. 347/2019; [OSCURATO:PERSONA] superiore R.G.N.27171/2022 Cron. Rep. Ud21/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da D’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Assessorato regionale delle autonomie locali della funzione pubblica della Regione Sicilia e dell’Azienda autonoma delle Terme di Acireale volta a fare accertare l’espletamento di mansioni superiori, dichiarò il diritto della ricorrente alle differenze retributive tra il IV livello professionale della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti delle aziende termali e la retribuzione percepita, condannando l’azienda autonoma e l’assessorato in solido al pagamento a tale titolo (per il periodo dal 13.6.2003 al 31.12.2003) della somma di euro 1.105,00, oltre accessori; rigettò nel resto la domanda, compensando per dueterzi le spese processuali. 2. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado. Per quanto qui ancora rilevi, rispetto al gravame del D’Agata volto al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse preclusivo a tale riconoscimento “la regola della concorsualità” per l’assunzione applicabile al rapporto in contesa. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato. Non ha svolto attività difensiva l’Azienda autonoma delle Terme di Acireale in liquidazione. Parte ricorrente ha comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla parte ricorrente: 1.1.il primo denuncia: “Violazione degli artt. 2093 e 2103 c.c., dell’art. 37 L.300/70, dell’art.14 disp. sulla legge in generale, e dell’art. 16 del CCNL per i dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 1999, confermato dal ccnl del 22 luglio del 2008, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Catania ritenuto che, anche con riguardo al rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico, l’inquadramento in una qualifica superiore va equiparato ad una nuova assunzione, e quindi non può essere conseguito in mancanza di una procedura concorsuale”; 1.2. il secondo motivo denuncia: “Violazione art.36 della Costituzione e art. 2099 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di liquidare le differenze retributive, che in dipendenza del riconoscimento del diritto all’inquadramento al IV livello retributivo del CCNL Federterme, anziché al IV, competono anche per il periodo successivo all’effettivo svolgimento delle mansioni superiori”; 1.3. il terzo motivo denuncia: “Violazione artt. 91 e 92. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato le spese del giudizio di secondo grado e confermato la compensazione delle spese per i due terzi contenuta nella sentenza di primo grado”. 2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Va ribadito il principio secondo cui non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l’assunzione alle dipendenze di un ente pubblico economico anche la nullità (virtuale) dell’assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dall’art. 2103 c.c. (v. Cass. n. 17631 del 2023; conf. Cass. n. 25590 del 2023; in precedenza, per le società partecipateda capitale pubblico, v. Cass. n. 35421 del 2022; in conformità v. pure da ultimo Cass. n. n.16949 del 2025; a tali precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, in quanto il giudice del rinvio dovrà provvedere a nuovo esame in conformità con quanto statuito da questa Corte, all’esito del quale dovrà provvedere anche a rinnovata regolamentazionedelle spese. 3.Pertanto, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura ritenuta fondata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diver