CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2017
Cassazione n. 24623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25551/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di LECCE n. 1305/2017 , depositata il03/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale, promossa da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la somma di euro 8.035,66, richiesta dall’INPS a titolo di contributi sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate; 2. p er quanto qui rileva, la Corte di appello ha giudicato che il credito contributivo fosse prescritto, dovendo riconoscersi, da un lato, un autonomo potere di verifica dell’INPS, non condizionato dai controlli dell’autorità finanziaria, e, dall’altro, affermarsi «l’inoperatività dell’accertamento (fiscale) […] come atto di messa in mora utile ad interrompere la prescrizione»; 3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con un motivo, successivam ente illustrato con memoria ; ha resistito la parte in epigrafe, con controricorso; è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 4. chiamata la causa all’adun anza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l’unico motivo di ricorso, l’ Inps deduce - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 cod.civ., 1, 2 e 6 della legge nr. 233 del 1990, 3 bis del D.L. nr. 384 del 1992, conv. con modif. nella legge nr. 438 del 1992, e 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997; 6. assume l’Istituto che la Corte di appello avrebbe dovuto attribuire valenza interruttiva al l’accertamento dell’ A genzia delle Entrate; 7. nello specifico, erano richiesti i contributi del l’anno 2003, da versarsi, rispettivamente , entro il 21 giugno 2004 e il 31 ottobre 2004; l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate era stato notificato il 28dicembre 2008; 8. il motivo è fondato; 9. la Corte ha già affrontato la questione in questa sede devoluta e chiarito (Cass. nr. 17769 del 2015; seguita, tra le altre, da Cass. nr. 13463 del 2017; Cass. nr., 4743 del 2018; Cass. nr. 5439 del 2019) che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1,l’Agenzia delle E ntrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis(a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenziadelle E ntrate prima dello spirare del termine diprescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS; 10.la Corte ha esteso il medesimo principio anche agli accertamenti della Guardia di Finanza(Cass. nr. 18140 del 2020); 11.ai principi indicati non si è conformata la sentenza impugnata che ha escluso l'idoneità interruttiva dell'atto di accertamento tributario. La pronunciava, dunque, cassata e lacausa rinvi ata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, perché provveda nuovamente alla delibazione della questione della prescrizione, in base a quanto qui considerato; 12.il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di appello di Lecce , in diversa composizione, anch