Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 07857/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 28/04/2022 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 28/04/2022 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].
Sentenza Cassazione n. 07857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris