CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA iikit 0.1. D (01)KIA sul ricorso 17091-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2148/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna che ha rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 218, comma 6, c.d.s. (circolava R e. 2020 n. 17091 sez. S2 - ud. 16/06/2021 i 58-1(L) /1/‘ abusivamente alla guida del veicolo nonostante la sospensione della patente di guida). 2. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. Non risultano presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censure mosse dal ricorrente con un unico motivo di ricorso sono infondate in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (Sez. 2, Ord. n. 13676 del 2019); il Collegio non condivide la proposta del Relatore in quanto è necessario tener conto dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 380 del 2008 che ha invitato l'interprete ad un'interpretazione costituzionalmente orientata circa la possibilità di applicare i termini di cui all'art. 204 c.d.s. ; il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ric. 2020 n. 17091 sez. S2 - ud. 16/06/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] vvino ' bEPOSITATA I GVICELIE RiA - 5 GEN 2022 [OSCURATO:PERSONA]