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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07542/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1024-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1029/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: -con la ricorrente, con atto del 21 settembre 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese (v. documenti di cui alla nota di deposito del 29 dicembre 2021); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1024/2021 Numero sezionale 953/2022 Numero di raccolta generale 7542/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1024-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1029/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: -con la ricorrente, con atto del 21 settembre 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese (v. documenti di cui alla nota di deposito del 29 dicembre 2021); F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1024/2021 Numero sezionale 953/2022 Numero di raccolta generale 7542/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 -le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3
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