CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ricorrente incidentale--intimato-avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Salerno n. 564/2017depositata il 06/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Numero registro generale 27368/2019Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 10470/2026Data pubblicazione 21/04/2026Amendola Alfonso anche nella qualità di unico socio accomandatariodella società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoopposizione alla indennità alla stima per la espropriazione dei terreni diloro proprietà, esponendo che con atto n. 4396 del 2015 il Comune avevaapprovato il progetto definitivo di riqualificazione ambientale delle aree inquestione, interessate da attività estrattive, determinando l'indennitàprovvisoria di esproprio, e con nota n. 1837 del 2017 aveva informato iproprietari che in data 21/04/2017 avrebbe curato la esecuzione deldecreto di esproprio mediante immissione in possesso nelle aree. Inparticolare gli esponenti hanno dedotto che occorreva tenersi conto dellavocazione estrattiva delle aree in questione e della presenza di materialiinerti in essa esistenti.La Corte d'appello ha rilevato che nel caso di specie l'attivitàestrattiva non è sostenuta da autorizzazione poiché già scaduta all'epocadell'esproprio e che l'area è stata inserita in un programma diriqualificazione ambientale e si colloca in zona sottoposta a vincolopaesaggistico; di conseguenza nessuna autorizzazione neppure futurapotrà essere concessa per l'attività estrattiva, anzi l'amministrazione dovràsostenere il costo per il recupero ambientale della zona. Per questaragione ha escluso che l'area si possa qualificare come cava, neppurecome cava fattuale e potenziale e quindi ha determinato l'indennizzoconsiderando l'area come agricola.Amendola e Guida, nonché la società [OSCURATO:SOCIETA], hanno propostoricorso per cassazione, con atto notificato in data 5 settembre 2019affidandosi a tre motivi. Il Comune si è costituito con controricorsodepositato in data 19 ottobre 2019 proponendo altresì ricorso incidentale.Le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 27368/2019Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 10470/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta,concludendo per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, conassorbimento degli altri e assorbimento anche del ricorso incidentale.Con ordinanza interlocutoria del 15 maggio 2025 questa Corte,rilevato che non risulta in atti procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], purindicato come ricorrente, ha ordinato la integrazione del contraddittorionei suoi conforti. Eseguita la integrazione del contraddittorio, è statafissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa. Le particostituite hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360,n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 40 comma 2 del DPR 327/2001. Iricorrenti deducono che ha errato la Corte d'appello non ravvisare neiterreni espropriati la natura di cava benché l'attività di escavazione nonfosse più in corso per via dell'intervenuta cessata efficacia in ragione dellascadenza del termine della originaria autorizzazione rilasciata nell'anno2000. Secondo i ricorrenti il valore commerciale dei terreni deve rifletterele potenzialità economiche derivanti direttamente dal valore commercialedei minierali e materiali inerti del sottosuolo e del soprassuolo inparticolare di quelli giacenti a prescindere dall'esistenza o menodell'autorizzazione e dalla circostanza dell'attività estrattiva fosse o menoesercitata. La mancanza di autorizzazione non fa venire meno l'utilitàeconomica del bene e il valore venale del di mercato dei terreni è dato(anche) dalla non contestata esistenza nel sottosuolo di materiali inertieconomicamente rilevanti.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 4 e n. c.p.c. l’errore della Corte d'appello che avrebbe omesso divalutare un fatto controverso e decisivo rappresentato dalla mancatamisurazione di tutti i cumuli di materiali inerti a suo tempo estratti epresenti in loco e per la mancata valutazione della seconda misurazioneNumero registro generale 27368/2019Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 10470/2026Data pubblicazione 21/04/2026dei materiali fatta dal consulente tecnico di parte con rilievo celerimetrico,all'esito del quale la quantità dei materiali giacenti era di gran lungasuperiore a quella misurata dal consulente tecnico d'ufficio. I ricorrentideducono che la Corte ha commesso un duplice errore sia sotto il profilodella motivazione apparente che dell'omesso esame di fatto decisivo inquanto non ha considerato che nel corso del giudizio si è discusso delladivergenza emersa tra la consulenza tecnica e la consulenza tecnica diparte in ordine al quantitativo dei materiali giacenti già estratti quantificatidal consulente di parte del ricorrente in metri cubi 141.124 e dalconsulente d'ufficio in metri cubi 9.205. Rilevano che la Corte avrebbedovuto da un lato motivare sulle ragioni per cui ha ritenuto irrilevantequesta discrasia dall'altro non ha considerato che la presenza di questimateriali inerti aumentava il valore del terreno.3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonoinammissibili.3.1.- La Corte d’appello si è attenuta al principio, consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la cava è da considerarsiun bene produttivo pur se mancante dell'autorizzazione richiesta dallalegislazione regionale per l'esercizio dell'attività estrattiva -poiché talecontingente situazione non fa venir meno l'utilità economica del bene enon ne esclude la potenzialità reddituale correlata al possibile futuroconseguimento dell'autorizzazione- ma a condizione che l'attivitàestrattiva stessa possa essere legittimamente autorizzata, e che di taleautorizzazione il proprietario non sia munito per ragioni di mero fatto(Cass. n. 12354/1999; Cass. n. 20760/2012; Cass. S.U. n. 6309 del2010; Cass. n. 9567/2018)3.2.- Sul punto, questa Corte ha ulteriormente precisato cheallorché l'esercizio di una cava nel sottosuolo del fondo espropriato siagiuridicamente precluso non solo dall'assenza della relativa autorizzazione,ma anche dalla mancata inclusione dell'area nel Piano delle attivitàNumero registro generale 27368/2019Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 10470/2026Data pubblicazione 21/04/2026estrattive (PAE), non è indennizzabile il pregiudizio correlato alla perditadella capacità produttiva della cava in conseguenza dell'espropriazione, inquanto mentre l'assenza di autorizzazione non impedisce il successivo suorilascio la mancata inclusione dell'area nel Piano non consente diformulare analoga previsione (Cass. n. 27899/2021). Ed ancora, che intema di determinazione dell'indennità di esproprio di un terreno destinatoa cava occorre fare riferimento all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n.2359 e, pertanto, al valore venale del bene che, nella specie, varagguagliato al parametro del materiale complessivamente estraibile dallacava sino al suo esaurimento. Trattasi di criterio omnicomprensivo, chenon è compatibile con la liquidazione, in favore dell'espropriato, di unaulteriore indennità per l'occupazione della cava, con la funzione diindennizzarlo della privazione del godimento del bene oggetto delprocedimento di esproprio e della mancata percezione dei frutti nel corsodell'occupazione medesima, in quanto - avuto conto delle modalità diliquidazione dell'indennità di espropriazione, che fa riferimento al valoredei materiali estraibili durante il periodo di godimento della cava e nonprevede il riconoscimento di un reddito in periodi e per causa ulterioririspetto a quelli già considerati - si tradurrebbe in una ingiustificataduplicazione della medesima indennità di espropriazione (Cass. S.U, n.5088 del 05/03/2014).4.- Nella specie, la Corte d'appello ha escluso che potessevalorizzarsi la funzione di cava potenziale per la presenza in fatto dimateriale minerario dal momento che non solo non vi è autorizzazioneestrattiva perché scaduta, ma non la si potrà ottenere perché la zona èsottoposta a vincolo paesaggistico ed anzi l'amministrazione dovràriqualificarla. Pertanto, ha implicitamente ritenuto indifferente lacircostanza che vi sia del materiale minerario nel sottosuolo e nelsoprassuolo dal momento che non si potrà più utilizzare la cava per lapresenza di questo vincolo; anzi, la Corte ha anche dato rilievo ai costiNumero registro generale 27368/2019Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 10470/2026Data pubblicazione 21/04/2026per il recupero ambientale della zona, posta negativa a carico dell’enteespropriante. Né la parte ha adeguatamente allegato che il materialegiacente, di cui contesta l’erronea misurazione, fosse statolegittimamente estratto, e cioè durante il periodo di vigenza dellaautorizzazione. La parte deduce anzi che nel 2000 venne rilasciata unaautorizzazione e redatto un progetto di coltivazione che però, secondoquanto esposto dallo stesso consulente di parte non era «mai divenutooperativo per il mancato inizio dei lavori da parte della [OSCURATO:SOCIETA].».La Corte, lungi dall’omettere l’esame di questo fatto, lo ha ritenutoirrilevante ai fini di aumentare l’importo della indennità, perché ha datorilevo al principio di legittimità della attività estrattiva valorizzando lacircostanza che la autorizzazione fosse già scaduta all'epocadell'esproprio.Va qui ricordato che la censura di omesso esame di fatto decisivonon può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delleprove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzodi prova (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014). In ogni caso, la decisività delfatto di cui si denuncia l’omesso esame va adeguatamente illustrata enella specie la parte, come sopra si è detto, non illustra adeguatamente ilpunto rilevante e cioè se anche con riguardo agli inerti si può considerarerispettato il principio di legalità.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazionedell’art. 92 c.p.c. per la illegittima condanna alle spese. La parte deduceche ha errato la Corte territoriale a condannare i ricorrenti al pagamentodelle spese di lite nonostante che la domanda sia stata accolta perchél'indennità di esproprio determinata all'esito del giudizio è comunqueNumero registro generale 27368/2019Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 10470/2026Data pubblicazione 21/04/2026maggiore all'indennità provvisoria offerta dal comune in sedeamministrativa.Il motivo è inammissibile, posto che gli odierni ricorrenti sono statiindividuati come parte soccombente in relazione alla questione da essiagitata nel giudizio e come sopra risolta dalla Corte d’appello.L'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionaledel giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unicolimite di violazione del principio per cui le spese non possono essere postea carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229/2011)Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoprincipale.Il ricorso incidentale, tardivo, è di conseguenza inefficace, secondo ildisposto dell’ art. 334 comma II c.p.c.Ricorrono pertanto i presupposti per compensare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inefficace il ricorsoincidentale.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principaledell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]