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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 18387/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 19691/2021 sollevato dal Tribunale di Lecce con ordinanza n.

R.G. 1724/7/2020 del 24/6/21 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da una parte AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di competenza.

RILEVATO che nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi, in forza di un titolo esecutivo costituito da una sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA], l'adito giudice dell'esecuzione, con ordinanza del Tribunale di Treviso del 16 novembre 2020, declinava la competenza in favore del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce che, con ordinanza del 24 giugno 2021, ha sollevato il conflitto negativo mediante il proposto regolamento per far dichiarare competente il Tribunale di Roma; che il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; che il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26-bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art.617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo Ric. 2021 n. 19691 sez.

M1 - ud. 05-05-2022 -2- e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata (cfr. Cass. n. 38368 del 2021, n. 8172 del 2018, n. 21185 del 2017); che, alla luce di tali condivisibili arresti, il regolamento in esame è inammissibile.

P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento proposto.

Roma, 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ft B..

LU71._ IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 19691/2021 sollevato dal Tribunale di Lecce con ordinanza n. R.G. 1724/7/2020 del 24/6/21 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da una parte AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di competenza. RILEVATO che nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi, in forza di un titolo esecutivo costituito da una sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA], l'adito giudice dell'esecuzione, con ordinanza del Tribunale di Treviso del 16 novembre 2020, declinava la competenza in favore del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce che, con ordinanza del 24 giugno 2021, ha sollevato il conflitto negativo mediante il proposto regolamento per far dichiarare competente il Tribunale di Roma; che il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; che il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26-bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art.617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo Ric. 2021 n. 19691 sez. M1 - ud. 05-05-2022 -2- e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata (cfr. Cass. n. 38368 del 2021, n. 8172 del 2018, n. 21185 del 2017); che, alla luce di tali condivisibili arresti, il regolamento in esame è inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento proposto. Roma, 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ft B.. LU71._ IL
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