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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30740/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2026 del TRIBUNALE di Pordenonedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione;Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumerel'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali echiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezzae logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegnocriminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dellarichiesta di unificazione avanzata dal ricorrente, attinenti rispettivamente laprima al reato di cui all’art. 55 comma 9 d. lgs. 231 del 2007 e la seconda alreato di lesioni personali; il G.E. ha in particolare osservato come i reati, purcommessi nel medesimo contesto spazio-temporale fossero del tuttodisomogenei, e non fosse individuabile alcun indice sintomatico dellamedesimezza del disegno criminoso;Preso atto che le censure, oltre a denunciare un difetto di motivazione nonemergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte almerito – anche avuto riguardo al prospettato collegamento soggettivorappresentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], p.o. del primo procedimento e teste nelsecondo - e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, nonconsentita in sede di legittimità;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 del TRIBUNALE di Pordenonedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione;Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte dilegittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumerel'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali echiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezzae logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegnocriminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dellarichiesta di unificazione avanzata dal ricorrente, attinenti rispettivamente laprima al reato di cui all’art. 55 comma 9 d. lgs. 231 del 2007 e la seconda alreato di lesioni personali; il G.E. ha in particolare osservato come i reati, purcommessi nel medesimo contesto spazio-temporale fossero del tuttodisomogenei, e non fosse individuabile alcun indice sintomatico dellamedesimezza del disegno criminoso;Preso atto che le censure, oltre a denunciare un difetto di motivazione nonemergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte almerito – anche avuto riguardo al prospettato collegamento soggettivorappresentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], p.o. del primo procedimento e teste nelsecondo - e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, nonconsentita in sede di legittimità;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]