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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 23251/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], per ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad

23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il TRIBUNALE di CATANIA, con ordinanza in data 25/11/2021, pronunciata a seguito di udienza in camera di consiglio svolta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva l'appello proposto dal P.M. contro il decreto del GIP dello stesso TRIBUNALE in data 6/07/2021, di rigetto della richiesta di convalida e di sequestro preventivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Angela, indagata per i reati di cui agli art. 633-639 bis cod. pen. e 44 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, commessi a CATANIA fino al 30/06/2021.

Pertanto disponeva il sequestro di una pedana di livellamento sormontata da una struttura metallica di mt. 4,5 x 13 e di 52 sedie e 23 tavoli in plastica.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi:• come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. per difetto del dolo, non avendo mai posto in dubbio la proprietà pubblica del suolo sul quale ella, esercente una attività ambulante di panini e di bibite, si era limitata a sovrapporre una pedana itinerante e amovibile, sì che al più poteva porsi la questione, a causa del mancato pagamento della tassa di occupazione, di un illecito amministrativo o civile, ma non già penale; • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 44 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, per il carattere occasionale e non stabile della pedana, non comparabile con roulotte, camper o case mobili; • come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., per motivazione carente e illogica sul periculum in mora, poiché la pedana era già completata.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondati i motivi posti alla base di esso.

Per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." E ciò sulla scia di Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692- 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Alla stregua di tali criteri, nella vicenda in esame non sussiste alcuna violazione di legge, poiché il Collegio del riesame ha congruamente motivato che: • è ipotizzabile il reato di cui all'art. 633 cod. pen., poiché l'occupazione del suolo pubblico è stata descritta come realizzata con l'installazione di un'attività commerciale stabile e al fine di trarre profitto, essendo stato sottratto uno spazio di poco meno di 130 mq all'interno di un parcheggio pubblico, e non essendo in discussione nemmeno da parte della ricorrente la consapevolezza dell'altruità del bene (cf.

Sez. 2, ex multis, sentenza n. 29710 del 19/04/2017 dep. 14/06/2017 Rv. 270701 imputato [OSCURATO:PERSONA], e sentenza n. 16657 del 16/01/2014 dep. 16/04/2014 Rv. 259424 imputato [OSCURATO:PERSONA]); • è altresì ipotizzabile il reato di cui all'art. 44 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, allorché la struttura risponde comunque a esigenze durature, aggiungendo che, pur essendo mobile, la pedana di livellamento risponde a caratteristiche di stabilità (cf. quanto a un caso di pedana amovibile Sez. 3, Sentenza n. 8410 del 25/10/2017 dep. 21/02/2018 Rv. 272572 imputato [OSCURATO:PERSONA]).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso a Roma il 19/05/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], per ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TRIBUNALE di CATANIA, con ordinanza in data 25/11/2021, pronunciata a seguito di udienza in camera di consiglio svolta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva l'appello proposto dal P.M. contro il decreto del GIP dello stesso TRIBUNALE in data 6/07/2021, di rigetto della richiesta di convalida e di sequestro preventivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Angela, indagata per i reati di cui agli art. 633-639 bis cod. pen. e 44 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, commessi a CATANIA fino al 30/06/2021. Pertanto disponeva il sequestro di una pedana di livellamento sormontata da una struttura metallica di mt. 4,5 x 13 e di 52 sedie e 23 tavoli in plastica. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi:• come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. per difetto del dolo, non avendo mai posto in dubbio la proprietà pubblica del suolo sul quale ella, esercente una attività ambulante di panini e di bibite, si era limitata a sovrapporre una pedana itinerante e amovibile, sì che al più poteva porsi la questione, a causa del mancato pagamento della tassa di occupazione, di un illecito amministrativo o civile, ma non già penale; • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 44 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, per il carattere occasionale e non stabile della pedana, non comparabile con roulotte, camper o case mobili; • come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., per motivazione carente e illogica sul periculum in mora, poiché la pedana era già completata. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondati i motivi posti alla base di esso. Per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." E ciò sulla scia di Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692- 01 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Alla stregua di tali criteri, nella vicenda in esame non sussiste alcuna violazione di legge, poiché il Collegio del riesame ha congruamente motivato che: • è ipotizzabile il reato di cui all'art. 633 cod. pen., poiché l'occupazione del suolo pubblico è stata descritta come realizzata con l'installazione di un'attività commerciale stabile e al fine di trarre profitto, essendo stato sottratto uno spazio di poco meno di 130 mq all'interno di un parcheggio pubblico, e non essendo in discussione nemmeno da parte della ricorrente la consapevolezza dell'altruità del bene (cf. Sez. 2, ex multis, sentenza n. 29710 del 19/04/2017 dep. 14/06/2017 Rv. 270701 imputato [OSCURATO:PERSONA], e sentenza n. 16657 del 16/01/2014 dep. 16/04/2014 Rv. 259424 imputato [OSCURATO:PERSONA]); • è altresì ipotizzabile il reato di cui all'art. 44 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, allorché la struttura risponde comunque a esigenze durature, aggiungendo che, pur essendo mobile, la pedana di livellamento risponde a caratteristiche di stabilità (cf. quanto a un caso di pedana amovibile Sez. 3, Sentenza n. 8410 del 25/10/2017 dep. 21/02/2018 Rv. 272572 imputato [OSCURATO:PERSONA]). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il 19/05/2022 Il
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