CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 novembre 1973
Cassazione n. 05067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Modena, pronunciata in data 11/04/2023 a seguito di giudizio abbreviato. La Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in conseguenza del fatto che, con l'atto di appello, non era stata depositata, come prescritto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art581, comma 1 ter cod. proc. pen., la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il giudice di appello ha rilevato che si trattava di specifico adempimento cui la parte è tenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che si era verificata la causa d'inammissibilità dell'impugnazione prevista dal legislatore. 3. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un motivo di ricorso, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione all'art. 581, commi 1 ter e 1 quater cod. proc. pen. Il ricorrente assume che, con riferimento alla dichiarazione-elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio, dal tenore della disposizione in esame, non si evincerebbe la necessità che la elezione debba essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, potendo intervenire anche in una precedente fase del giudizio. Il ricorrente ha sviluppato un ragionamento basato sull'analisi delle modifiche apportate dal codice Vassalli e dalle successive modifiche normative sul codice di rito, quanto alle modalità di proposizione dell'atto di appello da parte del difensore, sia d'ufficio che di fiducia. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.2. La questione oggetto di ricorso ha formato, quanto alle forme e ai tempi del rilascio della dichiarazione di elezione di domicilio, oggetto dell'ordinanza n. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024, con la quale la Quinta sezione penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione: "Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo". Alle Sezioni Unite fu rimessa anche la questione: "Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione". 3. In proposito, va ricordato, infatti, che la legge 9 agosto 2024, n. 114 recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" in G.U. [OSCURATO:PERSONA]. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all'art. 2, comma 1, lett. o), abroga il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1- quater, dopo le parole "del difensore" le parole "di ufficio". Dunque, dal 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni che, come la presente, sono state proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. 4. Già prima della pronuncia delle Sezioni Unite di cui si dirà, si era affermato in proposito un condivisibile orientamento - che avrebbe trovato poi conforto nel decisum della Corte di legittimità in composizione allargata - secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal D.Lgs. n. 150/2022, dovessero continuare ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982) e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime). 5. A seguito di quella rimessione è intervenuta la decisione delle Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287855-01 e 02 che, in risposta ai sopra ricordati quesiti, ha affermato che: 1. La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. 2. In tema di impugnazioni, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 6. Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame degli atti, necessario e possibile in ragione della natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che: - l'imputato ha partecipato al giudizio di primo grado e non è stato dichiarato assente nel giudizio all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Modena del 11 aprile 2023; - dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, si evince che la dichiarazione di domicilio era stata allegata nel giudizio di primo grado e richiamata nella sentenza di primo grado, ma il ricorrente neppure indica in che data tale dichiarazione sia stata effettuata. Assume comunque il ricorrente che il giudice di appello era in grado di eseguire la notifica al domicilio eletto/dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primo grado di giudizio in quanto il cancelliere del Tribunale di Modena era tenuto per legge a trasmettere gli atti del giudizio e i documenti allegati dalle parti alla Corte di appello, la quale non poteva non conoscere l'esistenza dell'elezione di domicilio anche perché la stessa era richiamata nella intestazione della sentenza di primo grado. La deduzione è manifestamente infondata in quanto la disposizione in parola (art.581, comma 1 ter cod. proc. pen.), come declinata dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, non si limita a richiedere che una dichiarazione di domicilio sia presene negli atti del giudizio, ma impone alla parte uno specifico onere che è quello di allegarla alla impugnazione e, sotto questo profilo, le SU hanno formulato una interpretazione estensiva che consente alla parte impugnante di procedere a un richiamo, espresso e specifico a una precedente dichiarazione di domicilio, indicando altresì la sua esatta collocazione nel fascicolo processuale. Prima della modifica normativa tale incombente aveva la funzione di consentire immediatamente al giudice di appello di individuare il luogo in avrebbe dovuto essere eseguita la notifica all'imputato, in una prospettiva di certezza delle modalità di instaurazione del rapporto processuale e di collaborazione e di partecipazione del soggetto interessato nell'agevolare la instaurazione del suddetto rapporto nel giudizio di impugnazione. Deve pertanto ritenersi la manifesta infondatezza delle prospettazioni difensive atteso che nell'atto di appello non risulta contenuto alcun riferimento a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio di talchè il giudice di appello non è stato posto nelle condizioni di procedere sollecitamente a quanto richiesto nella disposizione in esame, in quanto la previsione non determina un restringimento della facoltà di impugnazione, perseguendo invece il legittimo scopo di far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d