CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2020 la Corte di appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trento con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e 2 sexies C.d.S., rideterminando la pena inflitta in mesi uno di arresto ed euro quattrocentocinquanta di ammenda ed escludendone la sostituzione con i lavori di pubblica utilità, in quanto revocati dall'ordinanza del Tribunale di Trento in data 23 luglio 2019. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello e l'ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a quattro motivi. 3. Con il primo fa valere la violazione della legge processuale. Lamenta che l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Trento in data 23 luglio 2019, richiamata dalla Corte di appello per escludere la sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità, è stata pronunciata allorquando il processo pendeva in secondo grado, ed è, pertanto, affetta da nullità assoluta insanabile, in quanto emessa da giudice non competente a decidere. 4. Con il secondo motivo ed il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 650 cod. proc. pen. e della falsa applicazione dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S.. Ricorda che lo svolgimento dei lavoro di pubblica utilità non può aver luogo prima dell'irrevocabilità della condanna, ponendosi l'esecuzione della pena prima di quel momento in contrasto con il fondamento stesso della pretesa punitiva dello Stato. Sottolinea che l'ordinanza di revoca della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità è intervenuta prima della pronuncia di seconda cura e quindi prima che la sentenza di condanna divenisse irrevocabile. Osserva che, se il giudice di prima cura sembra avere confuso l'istituto di cui all'art. 186, comma 9 bis C.d.S., con quello della messa alla prova, era compito della Corte territoriale rilevare l'abnormità del provvedimento di revoca. 5. Con il quarto motivo denuncia la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che l'ordinanza del Tribunale in data 23 luglio 2019 fosse divenuta irrevocabile in quanto non impugnata. Assume che l'ordinanza, resa dal giudice di primo grado a procedimento concluso, non è stata notificata al difensore e che il semplice rilievo della sequenza temporale degli atti, essendo l'appello stato interposto il 20 febbraio 2009, avrebbe dovuto indurre la Corte a dichiararne ex officio l'abnormità. 6. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., nella parte in cui non ha confermato la sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità applicata dal Tribunale di Trento con la sentenza del 5 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. 1 motivi proposti possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. 3. L'ordinanza del Tribunale in data 23 luglio 2019 deve ritenersi atto abnorme, in quanto inerente alla revoca della pena sostituita con i lavori di pubblica utilità, in assenza dell'irrevocabilità della sentenza. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti: "È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094). 4. Sebbene debba ritenersi che le disposizioni concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operino anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, nondimeno, ciò non vale allorquando provvedimenti siano affetti da anomalia genetica così radicale da determinarne l'inesistenza materiale o giuridica" (ex multis: Sez. 6, Sentenza n. 32395 del 13/06/2019, Rv. 276477). Tale deve considerarsi l'ordinanza nel caso di specie, in quanto contenente una nuova statuizione modificativa della sanzione penale come inflitta, nonostante l'interposta impugnazione avverso la decisione. L'assenza della previsione di un simile potere giurisdizionale determina il difetto genetico del provvedimento. Non può, dunque, sostenersi, come fa la Corte territoriale, che l'assenza di impugnazione dell'ordinanza nei termini di cui all'art. 575 cod. proc. pen. ne implichi la conservazione degli effetti. 5. Ciò posto deve, ex art. 185 cod. proc. pen., annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui, rideterminata in modo più favorevole la pena, ne esclude la sostituzione con i lavori di pubblica utilità, disponendo, ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. che la pena di mesi quattro di arresto ed euro quattrocentocinquanta di ammenda sia sostituita con i lavori di pubblica utilità, rideterminandone la durata in giorni 31. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità, sostituzione che ripristina, riderterminandone la durata in 31 giorni. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iente Maura 11ardin Salvatore '