CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28714/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 38466/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla violazione dell'art. 521 c.p.p., al giudizio di responsabilità, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, generico in relazione alla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello emergendo, in modo chiaro, dalla descrizione del fatto l'utilizzo indebito dell'apparecchio da parte del ricorrente, sicchè nessuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è nella specie configurabile, e, quanto, al secondo, perché non si confronta con la interezza della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte ha valorizzato, oltre alla personalità dell'imputato, anche la gravita oggettiva della condotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M