CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37703/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine che ne ha confermato la condanna per i reati minaccia e lesioni personali; considerato che il primo e il secondo motivo, relativi rispettivamente o all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., — con cui si è inteso denunciare la violazione della legge penale e la violazione di norme processuali posta a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, oltre al vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento della prova) — deducono soltanto quest'ultimo vizio, che non può essere ritualmente dedotto contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), e ciò sia nella parte in cui, assumendo la violazione della legge penale, hanno in realtà prospettato una difettosa ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), segnatamente in ordine alla capacità intimidatoria delle espressioni proferite dal ricorrente e alla commissione da parte sua della condotta che ha cagionato lesioni, sia nella parte in cui ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rv. 278196 — 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 — 01), in particolare avanzato doglianze in ordine all'attendibilità della persona offesa e al difetto di idonei elementi che ne confermino il narrato; considerato che il terzo motivo, con cui si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, lungi dal contenere censure di legittimità, è affidato a mere doglianze di fatto, il che esime dal dilungarsi che non denuncia alcuno dei vizi — contemplati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. — che, a mente dei già richiamati artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, è consentito prospettare in questa sede avverso pronunce quale quella impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa defre mmende.