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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 32708/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29005/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA relativa n.RG 135/2022, repert. 710/2022 del 19/09/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di Appello di Perugia di condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del compenso per l’attività difensiva espletata per suo conto in riferimento ad una domanda, accolta, di liquidazione di equo indennizzo per irragionevole durata di un processo.

La citata Corte di Appello, con la ordinanza in epigrafe, ha respinto la domanda dell’avvocato sul rilievo che il Cesi aveva negato di avergli conferito alcun mandato, sostenendo che “oltre alla procura non vi è in atti alcun elemento neppure indiziario” che potesse “consentire di ritenere sussistente il contratto”, che la sottoscrizione in calce alla procura era stata disconosciuta nell’ambito di un procedimento penale a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] accusato di avere formato false procure a margine di diversi ricorso ex l. n. 89/2001, che, a fronte del disconoscimento, l’avvocato non aveva chiesto la verificazione della sottoscrizione “rinunciando pertanto ad avvalersene”, che non poteva essere intesa “come tacito riconoscimento del credito azionato dall’avvocato l’eccezione di prescrizione presuntiva dal momento che la stessa era stata proposta solo in via subordinata e da valere solo nel caso in cui il credito fosse accertato in sede di giudizio”;

2. l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della indicata ordinanza con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 115 e 116, 215, 216, 217 c.p.c. e dell’art. 2687 c.c.

Viene censurata l’affermazione della Corte di Appello per cui, essendo stata disconosciuta la sottoscrizione della firma in calce alla procura alle liti e non avendo esso ricorrente chiesto la verificazione della sottoscrizione, vi sarebbe stata da parte dello stesso rinuncia ad avvalersi della procura stessa, unico elemento in astratto suscettivo di dare prova del controverso conferimento del mandato difensivo.

Il ricorrente sostiene che il disconoscimento avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante potendo “la contestazione dell’attestazione circa il requisito di autografia della parte che ha conferito la procura alle liti al difensore trovare ingresso solo attraverso lo strumento della querela di falso”;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. nonché degli artt. 112, 115, 116 per non avere la Corte di Appello rilevato che, essendo le eccezioni sollevate dal Cesi di prescrizione presuntiva e di inesistenza del contratto di mandato professionale, tra loro incompatibili, la seconda delle due eccezioni doveva ritenersi tamquam non esset e, per converso, l’esistenza del mandato doveva ritenersi riconosciuta;

3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2696 c.c. e 83, 112, 115, 116 c.p.c. per non avere la Corte di Appello rilevato che, essendo all’eccezione di prescrizione presuntiva sotteso il riconoscimento e l’intervenuto pagamento del credito, con la proposizione di tale eccezione il Cesi aveva implicitamente riconosciuto di avere conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il mandato difensivo;

4. con il quarto motivo si prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2696 c.c. e 83, 112, 115, 116 e 233 ss., c.p.c. per avere la Corte di Appello implicitamente rigettato l’istanza di ammissione del giuramento decisorio formulata da esso ricorrente per superare l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Cesi;

5. il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha precisato – e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che “la certificazione dell'autografia della sottoscrizione dellaprocura alle liti effettuata dal difensore ex art.83 c.p.c. può essere contestata soltanto con laquerela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica dellaprocura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale” (v., citate dal ricorrente, Cass.1860/2008; Cass. 17473/2015; Cass. 15170/2014; cfr., altresì , Cass. n.19785/2018);

6. il primo motivo di ricorso va dunque accolto e, restando gli altri assorbiti, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al suddetto principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio; PQM la Corte accoglie primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29005/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA relativa n.RG 135/2022, repert. 710/2022 del 19/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di Appello di Perugia di condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del compenso per l’attività difensiva espletata per suo conto in riferimento ad una domanda, accolta, di liquidazione di equo indennizzo per irragionevole durata di un processo. La citata Corte di Appello, con la ordinanza in epigrafe, ha respinto la domanda dell’avvocato sul rilievo che il Cesi aveva negato di avergli conferito alcun mandato, sostenendo che “oltre alla procura non vi è in atti alcun elemento neppure indiziario” che potesse “consentire di ritenere sussistente il contratto”, che la sottoscrizione in calce alla procura era stata disconosciuta nell’ambito di un procedimento penale a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] accusato di avere formato false procure a margine di diversi ricorso ex l. n. 89/2001, che, a fronte del disconoscimento, l’avvocato non aveva chiesto la verificazione della sottoscrizione “rinunciando pertanto ad avvalersene”, che non poteva essere intesa “come tacito riconoscimento del credito azionato dall’avvocato l’eccezione di prescrizione presuntiva dal momento che la stessa era stata proposta solo in via subordinata e da valere solo nel caso in cui il credito fosse accertato in sede di giudizio”; 2. l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della indicata ordinanza con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 115 e 116, 215, 216, 217 c.p.c. e dell’art. 2687 c.c. Viene censurata l’affermazione della Corte di Appello per cui, essendo stata disconosciuta la sottoscrizione della firma in calce alla procura alle liti e non avendo esso ricorrente chiesto la verificazione della sottoscrizione, vi sarebbe stata da parte dello stesso rinuncia ad avvalersi della procura stessa, unico elemento in astratto suscettivo di dare prova del controverso conferimento del mandato difensivo. Il ricorrente sostiene che il disconoscimento avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante potendo “la contestazione dell’attestazione circa il requisito di autografia della parte che ha conferito la procura alle liti al difensore trovare ingresso solo attraverso lo strumento della querela di falso”; 2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. nonché degli artt. 112, 115, 116 per non avere la Corte di Appello rilevato che, essendo le eccezioni sollevate dal Cesi di prescrizione presuntiva e di inesistenza del contratto di mandato professionale, tra loro incompatibili, la seconda delle due eccezioni doveva ritenersi tamquam non esset e, per converso, l’esistenza del mandato doveva ritenersi riconosciuta; 3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2696 c.c. e 83, 112, 115, 116 c.p.c. per non avere la Corte di Appello rilevato che, essendo all’eccezione di prescrizione presuntiva sotteso il riconoscimento e l’intervenuto pagamento del credito, con la proposizione di tale eccezione il Cesi aveva implicitamente riconosciuto di avere conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il mandato difensivo; 4. con il quarto motivo si prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2696 c.c. e 83, 112, 115, 116 e 233 ss., c.p.c. per avere la Corte di Appello implicitamente rigettato l’istanza di ammissione del giuramento decisorio formulata da esso ricorrente per superare l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal Cesi; 5. il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha precisato – e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - che “la certificazione dell'autografia della sottoscrizione dellaprocura alle liti effettuata dal difensore ex art.83 c.p.c. può essere contestata soltanto con laquerela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica dellaprocura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale” (v., citate dal ricorrente, Cass.1860/2008; Cass. 17473/2015; Cass. 15170/2014; cfr., altresì , Cass. n.19785/2018); 6. il primo motivo di ricorso va dunque accolto e, restando gli altri assorbiti, l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al suddetto principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio; PQM la Corte accoglie primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudi
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