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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33437/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso; .n [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, dichiarata l'estinzione per prescrizione di alcuni reati, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Noia ha dichiarato la responsabilità di:

1. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica e di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ideata, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA], consulente del lavoro e titolare di uno studio professionale, che coordinava le attività degli associati per la predisposizione delle pratiche necessarie alla realizzazione di truffe, falsi, coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione di società inesistenti finalizzate all'instaurazione di fittizi rapporti di lavoro, e da [OSCURATO:PERSONA], commercialista, che aveva il compito di realizzare numerose pratiche attinenti a rapporti di lavoro fittizi, reato commesso in Terzigno, dal 2009 con condotta permanente (capo A); di concorso in due episodi di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, uno in Terzigno, in data anteriore e prossima al 24 settembre 2013 e con condotta perdurante (capo B1), e l'altro in Terzigno, in data anteriore e prossima al 4 ottobre 2012 e con condotta perdurante (capo F1); di concorso nel delitto di falso ideologico per mezzo della presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di una falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in data successiva e prossima al 24 settembre 2013 (capo C1).

2. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione all'associazione per delinquere di cui si è detto prima (capo A); per numerosi reati di concorso in truffa continuata aggravata ai danni dell'INPS, con la commissione di artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di rapporti di lavoro instaurati presso ditte totalmente inattive, e consumata con la percezione delle indennità di disoccupazione per ciascun fittizio lavoratore, in Noia e altrove, dal 2009, con condotta perdurante sino al 2013 (capi B ed E); di concorso in più episodi esecutivi di un medesimo disegno criminoso di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno e altrove, dal 2009 con condotta perdurante (capo C); di concorso nel favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari, fittiziamente indicati quali lavoratori di ditta in realtà inattiva, permettendo loro di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno Terzigno, dal 2009 con condotta perdurante (capo F); di concorso in due episodi di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare, uno in Terzigno, in data anteriore e prossima al 24 settembre 2013 e con condotta perdurante (capo B1) e l'altro in Terzigno, in data anteriore e prossima al 4 ottobre 2012 e con condotta perdurante (capo F1); di concorso nel delitto di falso ideologico per mezzo della presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di una falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in data successiva e prossima al 24 settembre 2013 (capo C1); di concorso in più episodi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno dal 2012 con condotta perdurante (capi H1 ed L1).

3. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di concorso in truffa aggravata continuata ai danni dell'INPS, con la commissione di artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di rapporti di lavoro instaurati presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]", in realtà totalmente inattiva, e consumata con la percezione delle indennità di disoccupazione per ciascun fittizio lavoratore, in Noia e altrove, sino al 2013 (capo B); di concorso in più episodi esecutivi di un medesimo disegno criminoso di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno e altrove, dal 2009 con condotta perdurante (capo C).

4. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione qualificata, con il ruolo di promozione e di direzione, nell'associazione per delinquere di cui prima si è detto (capo A); per numerosi reati di concorso in truffa continuata aggravata ai danni dell'INPS, con la commissione di artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di rapporti di lavoro instaurati presso ditte totalmente inattiva, e consumata con la percezione delle indennità di disoccupazione per ciascun fittizio lavoratore, in Noia e altrove, dal 2009, con condotta perdurante sino al 2013 (capi B ed E); di concorso nel favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari, fittiziamente indicati quali lavoratori di ditta in realtà inattiva, permettendo loro di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno Terzigno, dal 2009 con condotta perdurante (capo F); di concorso in più episodi unificati dal medesimo disegno criminoso di induzione in errore del funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] della Questura sulla sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenza di una ditta in realtà inesistente, in Napoli e altrove dal 2009 al 2012 (capo G).

5. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione qualificata, con il ruolo di promozione e di direzione, nell'associazione per delinquere di cui prima si è detto (capo A); per numerosi reati di concorso in truffa continuata aggravata ai danni dell'INPS, con la commissione di artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di rapporti di lavoro instaurati presso ditte totalmente inattiva, e consumata con /r/ la percezione delle indennità di disoccupazione per ciascun fittizio lavoratore, in Noia e altrove, dal 2009, con condotta perdurante sino al 2013 (capi B ed E); di concorso in più episodi, esecutivi di un medesimo disegno criminoso, di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari, per mezzo ora della indicazione dei predetti come lavoratori dipendenti di ditte in realtà inattive, ora attraverso la presentazione di false dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno e altrove, dal 2009 con condotta perdurante (capi C, F, S, B1; F1, H1, L1); di concorso nel delitto di falso ideologico per mezzo della presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di una falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in data successiva e prossima al 24 settembre 2013 (capo C1).

6. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione all'associazione per delinquere di cui si è detto prima (capo A); di concorso in più episodi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno dal 2012 con condotta perdurante (capo L1).

1.1. La Corte di appello ha così irrogato le seguenti pene: a [OSCURATO:PERSONA], anni uno, mesi quattro e giorni quindici di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], anni due di reclusione; ad [OSCURATO:PERSONA], mesi dieci e giorni quindici di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], anni tre e mesi sei di reclusione; ad [OSCURATO:PERSONA], anni tre e mesi tre di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], anni due, mesi uno e giorni quindici di reclusione.

2. Il procedimento ha ad oggetto un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di truffa ai danni dell'INPS, favoreggiamento della illegale permanenza nel territorio dello Stato di cittadini stranieri e falsità ideologica realizzata attraverso l'induzione in errore di pubblici ufficiali.

Nei gradi di merito è stato riconosciuto che l'associazione era attiva su due fronti: da una parte, dava vita a rapporti di lavoro fittizi al fine di consentire ai lavoratori (italiani e stranieri), apparentemente licenziati per giusta causa, di percepire indennità di disoccupazione dall'INPS; dall'altra parte, creava inesistenti rapporti di lavoro in favore di cittadini extracomunitari bisognevoli di ottenere il rilascio e/o il rinnovo di un permesso di soggiorno, favorendo in tal modo la loro illecita permanenza nel territorio dello Stato.

Quanto all'organigramma dell'associazione, per i giudici di merito, al suo vertice vi era [OSCURATO:PERSONA], consulente del lavoro, capo, promotore ed organizzatore del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA], consulente in materia contabile e fiscale, era promotore ed organizzatore del sodalizio, al pari di [OSCURATO:PERSONA] che aveva il compito di procacciatore di "clienti" e, al contempo, gestore di fatto delle società fittizie attraverso cui l'organizzazione opera. [OSCURATO:PERSONA] era partecipe del sodalizio e stretta collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA], coinvolta nelle attività illecite in qualità di "responsabile delle pratiche". [OSCURATO:PERSONA] era partecipe dell'associazione quale assidua collaboratrice del [OSCURATO:PERSONA], preposta alla ricerca di soggetti disposti a figurare, dietro compenso, quali datori di lavoro in fittizi apporti di lavoro domestico. 3.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha omesso di pronunciare l'assoluzione nel merito dal reato di cui al capo Gl) - reato di falso ideologico -, che era imposta dall'assoluta carenza di prove, in luogo della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Quanto poi ai reati di cui ai capi B1), C1) ed Fl) ha affermato la responsabilità sulla base di mere presunzioni, per l'assenza di accertamenti in ordine alla effettività dei rapporti di lavoro di cui ai capi di imputazione.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A).

Per una migliore illustrazione delle ragioni di doglianza si fa riferimento all'atto di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si intende ripetuto e trascritto e fatto proprio.

La sentenza impugnata non ha dato conto dei dati di prova che sostengono l'attribuzione di un ruolo associativo.

Il riferimento alla conversazione del 13 febbraio 2013 con [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazione, non è conducente, perché se la ricorrente fosse stata intranea all'associazione avrebbe agito direttamente per licenziare i cittadini extracomunitari.

Dall'esame degli elementi di prova addotti dalla pubblica accusa si trae che l'attività della ricorrente non assunse il carattere di serialità e sistematicità richiesto, come profilo oggettivo della fattispecie, dalla norma incriminatrice, con inevitabile incidenza anche sul piano dell'elemento soggettivo.

4.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per l'acquisizione dell'interrogatorio di garanzia reso dalla ricorrente il 12 maggio 2015.

I fatti e le circostanze addotte nel corso dell'interrogatorio hanno carattere di decisività.

4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B1), C1), F1) e G1) - quest'ultimo, invero, già dichiarato estinto per prescrizione -.

I reati di cui ai predetti capi cessarono la permanenza al momento della scadenza del permesso di soggiorno che si ebbe al più tardi nel primo semestre del 2012.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

In ordine all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo A), la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto dell'assenza dell'a ffectio societatis, dato che la gran parte degli imputati non si conoscono e non hanno mai intrattenuto rapporti tra loro.

Non è ipotizzabile in capo agli imputati la consapevolezza di far parte di una associazione a delinquere perché, tranne [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, la ricorrente, che di [OSCURATO:PERSONA] era collaboratrice professionale, quanti sono stati accusati di aver dato luogo a fittizi rapporti di lavoro per percepire l'indennità di accompagnamento e truffare l'INPS sono rimasti estranei all'altro settore di attività, quello del favoreggiamento della permanenza sul territorio italiano di extracomunitari di cui sono accusati altri soggetti.

Le ipotetiche azioni illecite non sono altro che singoli rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con soggetti che non hanno avuto alcun accordo tra loro e non hanno mai avuto consapevolezza di essere parte integrante di un'associazione.

Quanto ai reati - fine, è illogico ipotizzare che la ricorrente, assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, possa rispondere anche dei reati commessi in ipotetica esecuzione di accordi intercorsi in precedenza e che la stessa potesse concorrere, sullo stesso piano del suo datore di lavoro, nella realizzazione di reati, in assenza peraltro di alcun vantaggio non avendo mai percepito alcuna utilità fatta eccezione del compenso per la‘prestazione di lavoro nello studio professionale di [OSCURATO:PERSONA].

Non è mai stato accertato se i rapporti di lavoro presuntivamente fittizi ebbero invece effettiva esistenza.

È stato poi ignorato che lo studio [OSCURATO:PERSONA] non si è mai interessato o attivato presso gli [OSCURATO:PERSONA] delle Questure, onde formulare la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno in favore di coloro che erano assunti presso le società che si rivolgevano allo studio o che erano assunti a seguito della procedura di emersione da lavoro irregolare da privati cittadini che avevano avuto alle loro dipendenze colf o badanti senza averne in precedenza dichiarato il rapporto di lavoro.

La conseguenza è che, siccome la documentazione era prodotta dal cittadino straniero in allegato alla domanda, la responsabilità non può che essere del cittadino straniero.

In ogni caso la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione di tutti i reati-fine, che si arrestano all'anno 2012.

Sono infine state negate le attenuanti generiche senza considerare la giovane età della ricorrente, il suo stato di incensuratezza, il fatto che agì sempre in osservanza delle direttive del datore di lavoro e non percepì alcun vantaggio; e non è stata in alcun modo motivata la mancata concessione della sospensione condizionale, regolarmente richiesta con i motivi di appello.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi.

6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Il reato per il quale intervenne condanna nel 1982, alla pena di mesi 4 di reclusione e 40.000 lire di multa, condizionalmente sospesa, deve ritenersi estinto perché nel termine di legge il ricorrente non commise altro delitto.

In ogni caso una seconda sospensione condizionale può essere concessa perché le pene, cumulate tra loro, non superano il limite di legge di concedibilità e ciò, nonostante sia intervenuto medio tempore un decreto penale di condanna, perché con esso è stata irrogata soltanto la pena pecuniaria.

6.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, dato che dal corpo della sentenza non è possibile comprendere per quali titoli di reato Salvati è stato condannato.

Non risulta, infatti, allegato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il capo di impugnazione.

7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto difetto di motivazione per l'assenza della individuazione dell'apporto associativo, in termini di promotore e organizzatore, asseritamente addebitabile al ricorrente, non potendosi ritenere che l'eventuale creazione di società destinate a fittizie attività comportasse oneri e difficoltà superiori a quelle affrontate per la gestione di società preesistenti.

L'assunto è poi in contraddizione con il riconoscimento del ruolo di promotore e organizzatore ad altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA].

8. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno articolato più motivi.

8.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello non ha affrontato quanto dedotto nei motivi in ordine ai reati di falso e di cui all'art. 12 d.

Igs. n. 286 del 1998 e non ha quindi rilevato l'assoluta mancanza di verifica in riguardo alla effettività dei rapporti di lavoro dichiarati ai fini dell'emersione.

Non ha così preso atto che le imputazioni trovano fondamento in mere presunzioni.

Si sarebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per insussistenza dei fatti e, ciò nonostante, la rinuncia ai motivi operata dall'imputato.

8.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La sentenza non ha attestato l'esistenza di una struttura associativa: quel che al più è emerso è una prassi illecita volta a far percepire, in carenza dei presupposti, l'indennità di disoccupazione, oppure a favorire la permanenza sul territorio dello Stato di cittadini extracomunitari.

Peraltro, è stato accertato che ognuno degli operatori conduceva la propria attività in via del tutto autonoma, ponendosi in relazione con [OSCURATO:PERSONA] solo occasionalmente solo per qualche pratica.

La Corte di appello ha poi trascurato due dati di prova, costituiti da una intercettazione del 9 marzo 2013 di [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'interrogatorio di garanzia reso da [OSCURATO:PERSONA] il 6 marzo 2015, da cui si ricava che [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato ogni tipo di rapporto illecito con Giuliano a giugno del 2012, data da considerare come termine finale della permanenza del presunto reato associativo, con conseguente liceità dei rapporti che successivamente [OSCURATO:PERSONA] ebbe separatamente con i compiutati [OSCURATO:PERSONA], Rho, Guang.

8.3. Con il terzo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per l'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttore INPS, che si era detto in grado di reperire la documentazione relativo agli emolumenti erogati dall'INPS, che avrebbe consentito di individuare i soggetti che effettivamente li avevano percepiti e quanti emolumenti erano stati successivamente restituiti.

8.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B), C), E), F).

I reati di falso e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina cessano la permanenza con la scadenza del permesso di soggiorno che maturò, al più tardi, nel primo semestre 2012.

Quanto al reato di truffa, solo in diciotto casi la percezione delle indennità di disoccupazione avvenne nel 2013, perché nella stragrande maggioranza dei casi si arrestò nel 2012.

A ben vedere, però, le date di fine rapporto di lavoro non andarono oltre l'anno 2012 e in quel momento si ebbe l'interruzione della situazione antigiuridica creata dalla condotta posta in essere dall'imputato.

9. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha articolato più motivi.

9.1. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Non è stato compiuto,alcun accertamento per verificare se i rapporti di lavoro dichiarati ai fini della loro emersione fossero stati effettivamente posti in essere.

Ci si è limitati al sequestro delle cartelline nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], da cui non è scaturita alcuna successiva attività di prova.

I giudici del merito hanno ripiegato su isolate intercettazioni che hanno coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma che nulla dicono in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo L1) e, vieppiù, in ordine al reato associativo di cui al capo A), dei cui elementi costitutivi non è stata data alcuna prova.

9.2. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche entro il limite per la concessione della sospensione condizionale per l'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in diritto

1. I ricorsi degli imputati non meritano accoglimento ma sono ammissibili, sicché la loro infondatezza non impedisce, come da qui a breve si dirà, di rilevare per molti dei reati agli stessi ascritti l'intervenuta estinzione per prescrizione.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha riferimento alla conferma della condanna per i reati di cui al capo L1), non è inammissibile e ciò comporta il dovere di rilevazione officiosa della estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Durante il processo si è avuta la sospensione del termine prescrizionale per un periodo complessivo di anni due, mesi due e giorni otto; computato l'arco temporale di sospensione e tenuto conto del termine di prescrizione, i fatti di favoreggiamento della permanenza indicati nel capo L1), e contestati per l'anno 2012 con condotta perdurante, risultano estinti per prescrizione al 16 novembre 2022.

Come precisato dalla Corte di appello (fl. 13 ss.), tutti i reati oggetto di contestazione in cc!. forma aperta, come quelli di cui al capo L1), sono venuti a cessare 1'11 marzo 2013, ossia al momento in cui fu nota agli imputati l'attività investigativa che aveva disvelato l'esistenza di un'attività associativa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di truffa, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di falsità ideologiche.

In ragione del termine di cessazione dei reati, sì come appena prima indicato, del periodo di sospensione sopra definito e del periodo di prescrizione pari ad anni sei, tenuto conto in aggiunta del nuovo decorso dello stesso dopo l'interruzione, l'estinzione, come detto, si è verificata il 16 novembre 2022.

La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine al reato continuato di cui al capo L1), perché estinto per prescrizione.

2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] invece va rigettato nel resto.

La Corte di appello ha dato conto dei dati di prova che hanno condotto a concludere che il ricorrente, lungi dal limitarsi allo svolgimento di un'attività professionale senza partecipazione alle finalità criminose di [OSCURATO:PERSONA], era coinvolto, con piena consapevolezza nella ideazione, nella elaborazione e poi nella attuazione degli illeciti progetti con finalità di lucro.

Ha fatto richiamo ai contenuti di alcune conversazioni oggetto di intercettazione, dai quali si è tratta la prova della consapevolezza della illiceità delle operazioni che lo legavano a [OSCURATO:PERSONA], di cui discutevano per definire la spartizione dei profitti conseguenti alla sanatoria di rapporti di lavoro irregolari, facendo riferimento esplicito alla esistenza tra loro di una "società di fatto".

In altra conversazione i due facevano riferimento chiaro ad operazioni fittizie, dimostrando di aver consapevolezza del carattere fittizio ed illecito delle pratiche di sanatoria del lavoro irregolare per dare veste di apparente legalità alla permanenza nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari irregolari.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha applicato la massima riduzione di un terzo per le attenuanti generiche sulla pena base individuata per il reato più grave; e ciò, nonostante abbia fatto richiamo alla complessiva gravità dei fatti, al carattere sistematico ed organizzato delle condotte poste in essere e dal ruolo di primaria importanza assunto nella gestione della attività illecite del gruppo associativo.

2.2. Al rigetto in parte qua del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti.

Conseguentemente va rideterminata la pena, con esclusione delle porzioni imputabili ad aumento di continuazione per i reati ormai estinti, pari a mesi uno e giorni quindici di reclusione, come indicato nella sentenza impugnata (fl. 40).

La pena va dunque rideterminata in anni due di reclusione, corrispondente a quella irrogata dal giudice del merito per il reato di cui al capo A), reato più grave della riconosciuta continuazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non presenta profili di inammissibilità e per tale ragione occorre allora prendere atto che buona parte dei reati alla ricorrente ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione.

Il reato di partecipazione associativa, non qualificata, di cui al capo A), i reati di truffa di cui ai capi B) ed E) e i reati di favoreggiamento della permanenza di soggetti extracomunitari irregolari di cui ai capi C), F), F1), H1) ed L1) risultano estinti tutti alla data del 16 novembre 2022.

Valgono le osservazioni fatte al par.

2. in punto di determinazione del periodo di sospensione e di cessazione della consumazione dei reati, tutti contestati in cd. forma aperta, 1'11 marzo 2013.

La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C), E), F), F1), H1) e L1), perché estinti per prescrizione.

3.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va poi rigettato nel resto.Dei reati per i quali è intervenuta condanna residuano, dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione, quelli di cui ai capi 81) e C1).

Proprio in riguardo a tali fatti criminosi la Corte di appello ha dato compiuta motivazione in ordine al coinvolgimento della ricorrente.

Ha in particolare evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], richiesto insistentemente da Rho, che temeva i possibili controlli delle Forze dell'ordine, di procedere immediatamente al licenziamento di tutti i lavoratori a lei riconducibili, indicò proprio [OSCURATO:PERSONA] come responsabile delle relative pratiche e la rese partecipe della conversazione con Rho.

Da qui la logica conclusione del pieno consapevole coinvolgimento della ricorrente nelle attività illecite di cui agli indicati capi di imputazione.

La Corte di appello ha poi compiutamente motivato l'esercizio del potere discrezionale in punto di attenuanti generiche che, siccome sostenuto da una adeguata motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità.

In particolare, ha fatto richiamo allo stabile e continuativo apporto assicurato al sodalizio criminoso di cui la ricorrente era parte, il numero elevato di operazioni illecite e la mancanza di resipiscenza, in uno con l'assenza di elementi positivi che possano giustificare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

3.2. Al rigetto in parte qua del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti.

Conseguentemente, venuto meno il reato più grave della ipotizzata sequela di continuazione, la sentenza va annullata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non presenta profili di inammissibilità e ciò impone di dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo A) e al capo F1).

Il reato di partecipazione associativa, non qualificata, di cui al capo A) e i reati di favoreggiamento della permanenza di soggetti extracomunitari irregolari di cui al capo F1) risultano estinti tutti alla data del 16 novembre 2022.

Valgono le osservazioni fatte al par.

2. in punto di determinazione del periodo di sospensione e di cessazione della consumazione dei reati, tutti contestati in cd. forma aperta, I'll marzo 2013.

La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi A), ed F1), perché estinti per prescrizione.

4.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va invece rigettato nel resto.

Dei reati per i quali è intervenuta condanna residuano, dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione, quelli di cui ai capi B1) e C1).

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha pronunciato l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo Gl) ma ha al contempo dato atto non solo dell'assenza dell'evidenza dell'innocenza, quanto della ricorrenza di elementi probatori significativi a sostegno dell'imputazione.

Ha fatto richiamo ad inequivoci brani di conversazioni intercettate tra la ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], da cui si desume il consapevole coinvolgimento della prima nelle illecite operazioni condotte dal secondo.

La prova della natura fittizia dei rapporti di lavoro si trae proprio dai contenuti delle intercettazioni, in specie, per quel che attiene alle vicende di cui ai capi residui B1) e C1), dalle conversazioni tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio 2013.

Come diffusamente illustrato nella sentenza di primo grado, durante questa conversazione i due fecero chiaro riferimento alla falsità dei rapporti di lavoro in un contesto di assidua conoscenza e frequentazione tra i due conversanti.

In tale occasione [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] di "licenziare" tutti gli stranieri da lei gestiti in quanto costoro avevano già maturato, a suo dire, i requisiti per ottenere il rilascio, o il rinnovo, del permesso di soggiorno; e ciò perché era preoccupata per i possibili controlli delle Forze dell'ordine, di cui in quel periodo davano notizia gli organi di stampa e i mezzi di informazione.

Il terzo motivo è infondato.

L'interrogatorio cd. di garanzia è atto di difesa e non di prova ed è quindi infondata la pretesa che la Corte di appello disponesse la rinnovazione istruttoria per l'acquisizione del relativo verbale.

In ogni caso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego della richiesta, ponendo altresì in evidenza che il verbale e i suoi contenuti non hanno valore dirimente ai fini della decisione né il carattere di elemento di prova nuovo o sopravvenuto.

Il quarto motivo è infondato nella parte in cui invoca la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi Bl) e C1).

I fatti risultano commessi in data successiva e prossima al 24 settembre 2013, e sono stati contestati con condotta perdurante.

Si ha così che, tenuto conto del periodo di sospensione pari ad anni 2, mesi due e giorni cinque, e dei termini di prescrizione, aumentati per l'operatività dell'atto interruttivo, il termine finale di estinzione dei reati in esame cadrà il 29 maggio 2023, con la conseguenza della infondatezza della pretesa di ricorso che ne sia già rilevata la prescrizione.

4.2. Al rigetto in parte qua del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti.

Conseguentemente, venuto meno il reato più grave della ipotizzata sequela di continuazione, la sentenza va annullata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non presenta profili di inammissibilità e ciò impone di prendere atto dell'intervenuta estinzione dei reati a lui ascritti a capi B) e C).

I reati di concorso in truffa aggravata di cui al capo B) sono contestati sino all'anno 2013, mentre quelli di concorso nei fatti di favoreggiamento della permanenza di soggetti extracomunitari irregolari sono stati contestati in cd. forma aperta.

Si ha pertanto che, computato il periodo di sospensione quantificato come indicato al par. 2., e tenuto conto del momento di commissione i reati di cui al capo B) risultano estinti il 6 settembre 2022 e quelli di cu al capo C) il 16 novembre 2022.

La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine a entrambi i reati ascritti - capi B) e C) -, perché estinti per prescrizione.

6. In ragione dell'operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione, l'estinzione per prescrizione deve essere pronunciata, in riguardo ai reati di cui ai capi B), C), E), F), F1), H1, L1), anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benché questi abbia rinunciato ai motivi di appello relativi alla condanna per detti reati, mantenendo l'impugnazione soltanto in riferimento alla condanna per il reato associativo di cui al capo A).

Non rileva, è appena il caso di precisare, la doglianza di ricorso in punto di mancata dichiarazione di estinzione, conseguente a prescrizione, dei reati di cui ai capi B), C), E) ed F), appunto perché la rinuncia ai corrispondenti motivi di appello è preclusiva alla proposizione di un valido ricorso entro gli stessi confini imputativi.

Non osta al riconoscimento dell'effetto estensivo il principio di diritto per il quale "la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione)" -Sez.

U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Rv. 271539 -.

Si osserva, a tal proposito, che l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], pur dopo la parziale rinuncia, ha mantenuto la devoluzione della re-iudicanda in merito al reato più grave, quello appunto di partecipazione qualificata all'associazione di cui al capo A), della riconosciuta continuazione criminosa, e da ciò discende come conseguenza indiscussa che la condanna per gli altri capi non è potuta divenire irrevocabile restando sub iudice il tema del trattamento sanzionatorio.

Si consideri poi quanto statuito in termini, sia pure nella specificità del caso allora preso in esame, da Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Rv. 284524, per la quale "in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità)".

Valgono allora, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le considerazioni, in punto di intervenuta prescrizione, svolte al par. 2., attesa l'identità dei reati dei quali occorre dichiarare l'estinzione.

La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi B), C), E), F), F1), H1) e L1), perché estinti per prescrizione.

6.1. Il ricorso va invece rigettato.

Come detto, [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello ha proposto rinuncia in relazione a tutti i motivi ad eccezione di quelli afferenti alla condanna per il fatto associativo di cui al capo A) e su questo capo la Corte di appello ha adeguatamente motivato.

Va anzitutto rilevato che la sentenza impugnata ha illustrato, con adeguatezza di argomenti, i dati di prova in ordine alla natura fittizia dei rapporti di lavoro, traendoli dai contenuti delle conversazioni intercettate durante le quali gli imputati, e il ricorrente in particolare, discorrevano mostrando piena consapevolezza della natura fittizia dei rapporti di lavoro.

È emerso, come affermato dalla sentenza impugnata, che i cittadini extracomunitari che si rivolgevano ad [OSCURATO:PERSONA] per ottenere i permessi di soggiorno, non avevano mai avuto alcun rapporto con i datori di lavoro ed era proprio il ricorrente a metterli in contatto con i soggetti disposti, dietro compenso, a fingersi parte di un fittizio rapporto di lavoro.

In ordine alla sussistenza del fatto associativo, la Corte di appello ha dato conto dei dati di prova da cui si è tratta la strutturazione di un gruppo criminale dedito ad una sistematica attività di creazione di fittizi rapporti di lavoro per mezzo di società fantasma, intestate a prestanomi e dell'attivazione di false pratiche di emersione di lavoro irregolare.

Il riferimento probatorio è alle numerose intercettazioni di conversazioni all'interno dello studio del ricorrente e della corposa documentazione occultata presso la sua abitazione e presso le abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della serialità e sistematicità delle attività illecite, riferibili ad una struttura organizzata e professionale.

Con logica argomentazione la Corte di appello ha osservato che proprio l'elevato numero di pratiche oggetto di contestazione e riconducibili a rapporti fittizi di lavoro ha dato prova della stabilità del vincolo associativo e della indeterminatezza del programma associativo.

Quanto poi alla cessazione al 2012 dei rapporti con Giuliano, la Corte di appello ha osservato che le relazioni tra questi e il ricorrente proseguirono anche dopo che i due fecero cessare le attività di due società fantasma - "Casillo abbigliamento" e "[OSCURATO:PERSONA]" -, una volta che ebbero sentore dei sospetti degli organi inquirenti.

Ha richiamato i contenuti di una conversazione, oggetto di intercettazione, del 21 gennaio 2013, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riceveva rassicurazioni da Giuliano e questi lo informava in ordine alla genesi delle indagini e al fatto che potevano contare sul silenzio di Gargano.

La Corte di appello ha poi fatto riferimento ad altre conversazioni con Giuliano, ancora successive, nel corso della quale i due si mostravano preoccupati per lo sviluppo delle indagini; e ha preso in esame la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con un avvocato, del 9 marzo 2103 - che il ricorso ha ritenuto non essere stata considerata -, argomentando in ordine a quei contenuti con logicità e adeguatezza di motivazione.

Ha evidenziato che la spontanea ammissione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i rapporti intrattenuti con le società "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" non ha costituito la prova della sua estraneità rispetto a qualsiasi contesto di tipo associativo, quanto il tentativo di limitare le proprie responsabilità attraverso parziali e distorte ammissioni.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di diniego della rinnovazione istruttoria per l'assunzione della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA], funzionario INPS e testimone della difesa già diffusamente sentito nel corso del giudizio di primo grado.

Non si è di fronte ad una prova nuova o sopravvenuta al giudizio di primo grado, sicché vale il principio di diritto per il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" - Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 -.

Al rigetto in parte qua del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti.

Conseguentemente va rideterminata la pena, con esclusione delle porzioni imputabili ad aumento di continuazione per i reati ormai estinti, pari a mesi uno e giorni quindici di reclusione per ciascuno, come indicato nella sentenza impugnata (fl. 25).

La pena va dunque rideterminata in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione, corrispondente a quella irrogata dal giudice del merito per il reato di cui al capo A), reato più grave della riconosciuta continuazione e agli aumenti imputabili ai residui reati-satellite.

7. L'effetto estensivo, ai fini della dichiarazione di estinzione per prescrizione, opera anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati di cui ai capi B), E) ed F).

Il ricorso per cassazione ha avuto ad oggetto soltanto la condanna per il reato associativo, con partecipazione qualificata, di cui al capo A) e valgono per detta posizione i rilievi già svolti a proposito del riconoscimento dell'effetto estensivo in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto poi specificatamente attiene alla intervenuta prescrizione si fa qui richiamo alle deduzioni svolte al par. 2., attesa la sia pur parziale identità dei reati dei quali occorre dichiarare l'estinzione.

La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi B), E) ed F), perché estinti per prescrizione.

7.1. Il ricorso va invece rigettato.

La Corte di appello ha ben motivato in ordine alle modalità di partecipazione al fatto associativo di cui al capo A).

Ha correttamente osservato che il ruolo di promotore, contestato al ricorrente, va affermato le volte in cui il contributo partecipativo si traduca non tanto e non solo nell'attuazione del programma criminale quanto, e in aggiunta, in un accrescimento delle potenzialità operative del gruppo.

In linea con il principio di diritto per il quale "riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma - Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962 -, la Corte di appello ha messo in evidenza che il contributo del ricorrente si è risolto in rafforzamento della struttura organizzativa per mezzo dell'arruolamento di figure chiave per l'attuazione del programma - ad es., compiacenti prestanome - e attraverso la gestione e/o la predisposizione di società di fatto inattive, che servivano per costituire fittizi rapporti di lavoro.

Si è dunque di fronte alla descrizione della figura di un promotore associativo, perché l'opera svolta nei termini indicati ha potenziato la carica offensiva dell'associazione, aumentando le capacità strutturali di esplicazione del programma.

7.2. Al rigetto del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti.

Conseguentemente va rideterminata la pena, con esclusione delle porzioni imputabili ad aumento di continuazione per i reati ormai estinti, pari a mesi sei di reclusione, come indicato nella sentenza impugnata (fl. 49).

La pena va dunque rideterminata in anni tre di reclusione, corrispondente a quella irrogata dal giudice del merito per il reato di cui al capo A), reato più grave della riconosciuta continuazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato capo L1), di Nappo in odine ai reati capi A), B), C), E) F), F1), H1), L1), di Rho in ordine ai reati capi A) e F1), di Salvati in ordine ai reati capi B) e C) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati capi B), C), E), F), Fl, H1), e L1) e di Giuliano in ordine ai reati capi B), E) e F), perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso; .n [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, dichiarata l'estinzione per prescrizione di alcuni reati, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Noia ha dichiarato la responsabilità di: 1. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica e di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ideata, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA], consulente del lavoro e titolare di uno studio professionale, che coordinava le attività degli associati per la predisposizione delle pratiche necessarie alla realizzazione di truffe, falsi, coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione di società inesistenti finalizzate all'instaurazione di fittizi rapporti di lavoro, e da [OSCURATO:PERSONA], commercialista, che aveva il compito di realizzare numerose pratiche attinenti a rapporti di lavoro fittizi, reato commesso in Terzigno, dal 2009 con condotta permanente (capo A); di concorso in due episodi di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, uno in Terzigno, in data anteriore e prossima al 24 settembre 2013 e con condotta perdurante (capo B1), e l'altro in Terzigno, in data anteriore e prossima al 4 ottobre 2012 e con condotta perdurante (capo F1); di concorso nel delitto di falso ideologico per mezzo della presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di una falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in data successiva e prossima al 24 settembre 2013 (capo C1). 2. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione all'associazione per delinquere di cui si è detto prima (capo A); per numerosi reati di concorso in truffa continuata aggravata ai danni dell'INPS, con la commissione di artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di rapporti di lavoro instaurati presso ditte totalmente inattive, e consumata con la percezione delle indennità di disoccupazione per ciascun fittizio lavoratore, in Noia e altrove, dal 2009, con condotta perdurante sino al 2013 (capi B ed E); di concorso in più episodi esecutivi di un medesimo disegno criminoso di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno e altrove, dal 2009 con condotta perdurante (capo C); di concorso nel favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari, fittiziamente indicati quali lavoratori di ditta in realtà inattiva, permettendo loro di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno Terzigno, dal 2009 con condotta perdurante (capo F); di concorso in due episodi di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare, uno in Terzigno, in data anteriore e prossima al 24 settembre 2013 e con condotta perdurante (capo B1) e l'altro in Terzigno, in data anteriore e prossima al 4 ottobre 2012 e con condotta perdurante (capo F1); di concorso nel delitto di falso ideologico per mezzo della presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di una falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in data successiva e prossima al 24 settembre 2013 (capo C1); di concorso in più episodi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno dal 2012 con condotta perdurante (capi H1 ed L1). 3. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di concorso in truffa aggravata continuata ai danni dell'INPS, con la commissione di artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di rapporti di lavoro instaurati presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]", in realtà totalmente inattiva, e consumata con la percezione delle indennità di disoccupazione per ciascun fittizio lavoratore, in Noia e altrove, sino al 2013 (capo B); di concorso in più episodi esecutivi di un medesimo disegno criminoso di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno e altrove, dal 2009 con condotta perdurante (capo C). 4. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione qualificata, con il ruolo di promozione e di direzione, nell'associazione per delinquere di cui prima si è detto (capo A); per numerosi reati di concorso in truffa continuata aggravata ai danni dell'INPS, con la commissione di artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di rapporti di lavoro instaurati presso ditte totalmente inattiva, e consumata con la percezione delle indennità di disoccupazione per ciascun fittizio lavoratore, in Noia e altrove, dal 2009, con condotta perdurante sino al 2013 (capi B ed E); di concorso nel favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari, fittiziamente indicati quali lavoratori di ditta in realtà inattiva, permettendo loro di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno Terzigno, dal 2009 con condotta perdurante (capo F); di concorso in più episodi unificati dal medesimo disegno criminoso di induzione in errore del funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] della Questura sulla sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenza di una ditta in realtà inesistente, in Napoli e altrove dal 2009 al 2012 (capo G). 5. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione qualificata, con il ruolo di promozione e di direzione, nell'associazione per delinquere di cui prima si è detto (capo A); per numerosi reati di concorso in truffa continuata aggravata ai danni dell'INPS, con la commissione di artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza di rapporti di lavoro instaurati presso ditte totalmente inattiva, e consumata con /r/ la percezione delle indennità di disoccupazione per ciascun fittizio lavoratore, in Noia e altrove, dal 2009, con condotta perdurante sino al 2013 (capi B ed E); di concorso in più episodi, esecutivi di un medesimo disegno criminoso, di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari, per mezzo ora della indicazione dei predetti come lavoratori dipendenti di ditte in realtà inattive, ora attraverso la presentazione di false dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno e altrove, dal 2009 con condotta perdurante (capi C, F, S, B1; F1, H1, L1); di concorso nel delitto di falso ideologico per mezzo della presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di una falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in data successiva e prossima al 24 settembre 2013 (capo C1). 6. [OSCURATO:PERSONA], per i reati: di partecipazione all'associazione per delinquere di cui si è detto prima (capo A); di concorso in più episodi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari attraverso la presentazione di falsa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, in Terzigno dal 2012 con condotta perdurante (capo L1). 1.1. La Corte di appello ha così irrogato le seguenti pene: a [OSCURATO:PERSONA], anni uno, mesi quattro e giorni quindici di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], anni due di reclusione; ad [OSCURATO:PERSONA], mesi dieci e giorni quindici di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], anni tre e mesi sei di reclusione; ad [OSCURATO:PERSONA], anni tre e mesi tre di reclusione; a [OSCURATO:PERSONA], anni due, mesi uno e giorni quindici di reclusione. 2. Il procedimento ha ad oggetto un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di truffa ai danni dell'INPS, favoreggiamento della illegale permanenza nel territorio dello Stato di cittadini stranieri e falsità ideologica realizzata attraverso l'induzione in errore di pubblici ufficiali. Nei gradi di merito è stato riconosciuto che l'associazione era attiva su due fronti: da una parte, dava vita a rapporti di lavoro fittizi al fine di consentire ai lavoratori (italiani e stranieri), apparentemente licenziati per giusta causa, di percepire indennità di disoccupazione dall'INPS; dall'altra parte, creava inesistenti rapporti di lavoro in favore di cittadini extracomunitari bisognevoli di ottenere il rilascio e/o il rinnovo di un permesso di soggiorno, favorendo in tal modo la loro illecita permanenza nel territorio dello Stato. Quanto all'organigramma dell'associazione, per i giudici di merito, al suo vertice vi era [OSCURATO:PERSONA], consulente del lavoro, capo, promotore ed organizzatore del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA], consulente in materia contabile e fiscale, era promotore ed organizzatore del sodalizio, al pari di [OSCURATO:PERSONA] che aveva il compito di procacciatore di "clienti" e, al contempo, gestore di fatto delle società fittizie attraverso cui l'organizzazione opera. [OSCURATO:PERSONA] era partecipe del sodalizio e stretta collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA], coinvolta nelle attività illecite in qualità di "responsabile delle pratiche". [OSCURATO:PERSONA] era partecipe dell'associazione quale assidua collaboratrice del [OSCURATO:PERSONA], preposta alla ricerca di soggetti disposti a figurare, dietro compenso, quali datori di lavoro in fittizi apporti di lavoro domestico. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha omesso di pronunciare l'assoluzione nel merito dal reato di cui al capo Gl) - reato di falso ideologico -, che era imposta dall'assoluta carenza di prove, in luogo della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Quanto poi ai reati di cui ai capi B1), C1) ed Fl) ha affermato la responsabilità sulla base di mere presunzioni, per l'assenza di accertamenti in ordine alla effettività dei rapporti di lavoro di cui ai capi di imputazione. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A). Per una migliore illustrazione delle ragioni di doglianza si fa riferimento all'atto di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si intende ripetuto e trascritto e fatto proprio. La sentenza impugnata non ha dato conto dei dati di prova che sostengono l'attribuzione di un ruolo associativo. Il riferimento alla conversazione del 13 febbraio 2013 con [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazione, non è conducente, perché se la ricorrente fosse stata intranea all'associazione avrebbe agito direttamente per licenziare i cittadini extracomunitari. Dall'esame degli elementi di prova addotti dalla pubblica accusa si trae che l'attività della ricorrente non assunse il carattere di serialità e sistematicità richiesto, come profilo oggettivo della fattispecie, dalla norma incriminatrice, con inevitabile incidenza anche sul piano dell'elemento soggettivo. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per l'acquisizione dell'interrogatorio di garanzia reso dalla ricorrente il 12 maggio 2015. I fatti e le circostanze addotte nel corso dell'interrogatorio hanno carattere di decisività. 4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B1), C1), F1) e G1) - quest'ultimo, invero, già dichiarato estinto per prescrizione -. I reati di cui ai predetti capi cessarono la permanenza al momento della scadenza del permesso di soggiorno che si ebbe al più tardi nel primo semestre del 2012. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. In ordine all'affermazione di responsabilità per il fatto associativo di cui al capo A), la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto dell'assenza dell'a ffectio societatis, dato che la gran parte degli imputati non si conoscono e non hanno mai intrattenuto rapporti tra loro. Non è ipotizzabile in capo agli imputati la consapevolezza di far parte di una associazione a delinquere perché, tranne [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, la ricorrente, che di [OSCURATO:PERSONA] era collaboratrice professionale, quanti sono stati accusati di aver dato luogo a fittizi rapporti di lavoro per percepire l'indennità di accompagnamento e truffare l'INPS sono rimasti estranei all'altro settore di attività, quello del favoreggiamento della permanenza sul territorio italiano di extracomunitari di cui sono accusati altri soggetti. Le ipotetiche azioni illecite non sono altro che singoli rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con soggetti che non hanno avuto alcun accordo tra loro e non hanno mai avuto consapevolezza di essere parte integrante di un'associazione. Quanto ai reati - fine, è illogico ipotizzare che la ricorrente, assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, possa rispondere anche dei reati commessi in ipotetica esecuzione di accordi intercorsi in precedenza e che la stessa potesse concorrere, sullo stesso piano del suo datore di lavoro, nella realizzazione di reati, in assenza peraltro di alcun vantaggio non avendo mai percepito alcuna utilità fatta eccezione del compenso per la‘prestazione di lavoro nello studio professionale di [OSCURATO:PERSONA]. Non è mai stato accertato se i rapporti di lavoro presuntivamente fittizi ebbero invece effettiva esistenza. È stato poi ignorato che lo studio [OSCURATO:PERSONA] non si è mai interessato o attivato presso gli [OSCURATO:PERSONA] delle Questure, onde formulare la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno in favore di coloro che erano assunti presso le società che si rivolgevano allo studio o che erano assunti a seguito della procedura di emersione da lavoro irregolare da privati cittadini che avevano avuto alle loro dipendenze colf o badanti senza averne in precedenza dichiarato il rapporto di lavoro. La conseguenza è che, siccome la documentazione era prodotta dal cittadino straniero in allegato alla domanda, la responsabilità non può che essere del cittadino straniero. In ogni caso la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione di tutti i reati-fine, che si arrestano all'anno 2012. Sono infine state negate le attenuanti generiche senza considerare la giovane età della ricorrente, il suo stato di incensuratezza, il fatto che agì sempre in osservanza delle direttive del datore di lavoro e non percepì alcun vantaggio; e non è stata in alcun modo motivata la mancata concessione della sospensione condizionale, regolarmente richiesta con i motivi di appello. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 6.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il reato per il quale intervenne condanna nel 1982, alla pena di mesi 4 di reclusione e 40.000 lire di multa, condizionalmente sospesa, deve ritenersi estinto perché nel termine di legge il ricorrente non commise altro delitto. In ogni caso una seconda sospensione condizionale può essere concessa perché le pene, cumulate tra loro, non superano il limite di legge di concedibilità e ciò, nonostante sia intervenuto medio tempore un decreto penale di condanna, perché con esso è stata irrogata soltanto la pena pecuniaria. 6.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, dato che dal corpo della sentenza non è possibile comprendere per quali titoli di reato Salvati è stato condannato. Non risulta, infatti, allegato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il capo di impugnazione. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto difetto di motivazione per l'assenza della individuazione dell'apporto associativo, in termini di promotore e organizzatore, asseritamente addebitabile al ricorrente, non potendosi ritenere che l'eventuale creazione di società destinate a fittizie attività comportasse oneri e difficoltà superiori a quelle affrontate per la gestione di società preesistenti. L'assunto è poi in contraddizione con il riconoscimento del ruolo di promotore e organizzatore ad altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA]. 8. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno articolato più motivi. 8.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello non ha affrontato quanto dedotto nei motivi in ordine ai reati di falso e di cui all'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998 e non ha quindi rilevato l'assoluta mancanza di verifica in riguardo alla effettività dei rapporti di lavoro dichiarati ai fini dell'emersione. Non ha così preso atto che le imputazioni trovano fondamento in mere presunzioni. Si sarebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per insussistenza dei fatti e, ciò nonostante, la rinuncia ai motivi operata dall'imputato. 8.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza non ha attestato l'esistenza di una struttura associativa: quel che al più è emerso è una prassi illecita volta a far percepire, in carenza dei presupposti, l'indennità di disoccupazione, oppure a favorire la permanenza sul territorio dello Stato di cittadini extracomunitari. Peraltro, è stato accertato che ognuno degli operatori conduceva la propria attività in via del tutto autonoma, ponendosi in relazione con [OSCURATO:PERSONA] solo occasionalmente solo per qualche pratica. La Corte di appello ha poi trascurato due dati di prova, costituiti da una intercettazione del 9 marzo 2013 di [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'interrogatorio di garanzia reso da [OSCURATO:PERSONA] il 6 marzo 2015, da cui si ricava che [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato ogni tipo di rapporto illecito con Giuliano a giugno del 2012, data da considerare come termine finale della permanenza del presunto reato associativo, con conseguente liceità dei rapporti che successivamente [OSCURATO:PERSONA] ebbe separatamente con i compiutati [OSCURATO:PERSONA], Rho, Guang. 8.3. Con il terzo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per l'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttore INPS, che si era detto in grado di reperire la documentazione relativo agli emolumenti erogati dall'INPS, che avrebbe consentito di individuare i soggetti che effettivamente li avevano percepiti e quanti emolumenti erano stati successivamente restituiti. 8.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B), C), E), F). I reati di falso e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina cessano la permanenza con la scadenza del permesso di soggiorno che maturò, al più tardi, nel primo semestre 2012. Quanto al reato di truffa, solo in diciotto casi la percezione delle indennità di disoccupazione avvenne nel 2013, perché nella stragrande maggioranza dei casi si arrestò nel 2012. A ben vedere, però, le date di fine rapporto di lavoro non andarono oltre l'anno 2012 e in quel momento si ebbe l'interruzione della situazione antigiuridica creata dalla condotta posta in essere dall'imputato. 9. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha articolato più motivi. 9.1. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Non è stato compiuto,alcun accertamento per verificare se i rapporti di lavoro dichiarati ai fini della loro emersione fossero stati effettivamente posti in essere. Ci si è limitati al sequestro delle cartelline nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], da cui non è scaturita alcuna successiva attività di prova. I giudici del merito hanno ripiegato su isolate intercettazioni che hanno coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma che nulla dicono in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo L1) e, vieppiù, in ordine al reato associativo di cui al capo A), dei cui elementi costitutivi non è stata data alcuna prova. 9.2. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche entro il limite per la concessione della sospensione condizionale per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. I ricorsi degli imputati non meritano accoglimento ma sono ammissibili, sicché la loro infondatezza non impedisce, come da qui a breve si dirà, di rilevare per molti dei reati agli stessi ascritti l'intervenuta estinzione per prescrizione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha riferimento alla conferma della condanna per i reati di cui al capo L1), non è inammissibile e ciò comporta il dovere di rilevazione officiosa della estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Durante il processo si è avuta la sospensione del termine prescrizionale per un periodo complessivo di anni due, mesi due e giorni otto; computato l'arco temporale di sospensione e tenuto conto del termine di prescrizione, i fatti di favoreggiamento della permanenza indicati nel capo L1), e contestati per l'anno 2012 con condotta perdurante, risultano estinti per prescrizione al 16 novembre 2022. Come precisato dalla Corte di appello (fl. 13 ss.), tutti i reati oggetto di contestazione in cc!. forma aperta, come quelli di cui al capo L1), sono venuti a cessare 1'11 marzo 2013, ossia al momento in cui fu nota agli imputati l'attività investigativa che aveva disvelato l'esistenza di un'attività associativa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di truffa, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di falsità ideologiche. In ragione del termine di cessazione dei reati, sì come appena prima indicato, del periodo di sospensione sopra definito e del periodo di prescrizione pari ad anni sei, tenuto conto in aggiunta del nuovo decorso dello stesso dopo l'interruzione, l'estinzione, come detto, si è verificata il 16 novembre 2022. La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine al reato continuato di cui al capo L1), perché estinto per prescrizione. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] invece va rigettato nel resto. La Corte di appello ha dato conto dei dati di prova che hanno condotto a concludere che il ricorrente, lungi dal limitarsi allo svolgimento di un'attività professionale senza partecipazione alle finalità criminose di [OSCURATO:PERSONA], era coinvolto, con piena consapevolezza nella ideazione, nella elaborazione e poi nella attuazione degli illeciti progetti con finalità di lucro. Ha fatto richiamo ai contenuti di alcune conversazioni oggetto di intercettazione, dai quali si è tratta la prova della consapevolezza della illiceità delle operazioni che lo legavano a [OSCURATO:PERSONA], di cui discutevano per definire la spartizione dei profitti conseguenti alla sanatoria di rapporti di lavoro irregolari, facendo riferimento esplicito alla esistenza tra loro di una "società di fatto". In altra conversazione i due facevano riferimento chiaro ad operazioni fittizie, dimostrando di aver consapevolezza del carattere fittizio ed illecito delle pratiche di sanatoria del lavoro irregolare per dare veste di apparente legalità alla permanenza nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari irregolari. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha applicato la massima riduzione di un terzo per le attenuanti generiche sulla pena base individuata per il reato più grave; e ciò, nonostante abbia fatto richiamo alla complessiva gravità dei fatti, al carattere sistematico ed organizzato delle condotte poste in essere e dal ruolo di primaria importanza assunto nella gestione della attività illecite del gruppo associativo. 2.2. Al rigetto in parte qua del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti. Conseguentemente va rideterminata la pena, con esclusione delle porzioni imputabili ad aumento di continuazione per i reati ormai estinti, pari a mesi uno e giorni quindici di reclusione, come indicato nella sentenza impugnata (fl. 40). La pena va dunque rideterminata in anni due di reclusione, corrispondente a quella irrogata dal giudice del merito per il reato di cui al capo A), reato più grave della riconosciuta continuazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non presenta profili di inammissibilità e per tale ragione occorre allora prendere atto che buona parte dei reati alla ricorrente ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione. Il reato di partecipazione associativa, non qualificata, di cui al capo A), i reati di truffa di cui ai capi B) ed E) e i reati di favoreggiamento della permanenza di soggetti extracomunitari irregolari di cui ai capi C), F), F1), H1) ed L1) risultano estinti tutti alla data del 16 novembre 2022. Valgono le osservazioni fatte al par. 2. in punto di determinazione del periodo di sospensione e di cessazione della consumazione dei reati, tutti contestati in cd. forma aperta, 1'11 marzo 2013. La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C), E), F), F1), H1) e L1), perché estinti per prescrizione. 3.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va poi rigettato nel resto.Dei reati per i quali è intervenuta condanna residuano, dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione, quelli di cui ai capi 81) e C1). Proprio in riguardo a tali fatti criminosi la Corte di appello ha dato compiuta motivazione in ordine al coinvolgimento della ricorrente. Ha in particolare evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], richiesto insistentemente da Rho, che temeva i possibili controlli delle Forze dell'ordine, di procedere immediatamente al licenziamento di tutti i lavoratori a lei riconducibili, indicò proprio [OSCURATO:PERSONA] come responsabile delle relative pratiche e la rese partecipe della conversazione con Rho. Da qui la logica conclusione del pieno consapevole coinvolgimento della ricorrente nelle attività illecite di cui agli indicati capi di imputazione. La Corte di appello ha poi compiutamente motivato l'esercizio del potere discrezionale in punto di attenuanti generiche che, siccome sostenuto da una adeguata motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità. In particolare, ha fatto richiamo allo stabile e continuativo apporto assicurato al sodalizio criminoso di cui la ricorrente era parte, il numero elevato di operazioni illecite e la mancanza di resipiscenza, in uno con l'assenza di elementi positivi che possano giustificare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio. 3.2. Al rigetto in parte qua del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti. Conseguentemente, venuto meno il reato più grave della ipotizzata sequela di continuazione, la sentenza va annullata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non presenta profili di inammissibilità e ciò impone di dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo A) e al capo F1). Il reato di partecipazione associativa, non qualificata, di cui al capo A) e i reati di favoreggiamento della permanenza di soggetti extracomunitari irregolari di cui al capo F1) risultano estinti tutti alla data del 16 novembre 2022. Valgono le osservazioni fatte al par. 2. in punto di determinazione del periodo di sospensione e di cessazione della consumazione dei reati, tutti contestati in cd. forma aperta, I'll marzo 2013. La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi A), ed F1), perché estinti per prescrizione. 4.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va invece rigettato nel resto. Dei reati per i quali è intervenuta condanna residuano, dopo la dichiarazione di estinzione per prescrizione, quelli di cui ai capi B1) e C1). Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha pronunciato l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo Gl) ma ha al contempo dato atto non solo dell'assenza dell'evidenza dell'innocenza, quanto della ricorrenza di elementi probatori significativi a sostegno dell'imputazione. Ha fatto richiamo ad inequivoci brani di conversazioni intercettate tra la ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], da cui si desume il consapevole coinvolgimento della prima nelle illecite operazioni condotte dal secondo. La prova della natura fittizia dei rapporti di lavoro si trae proprio dai contenuti delle intercettazioni, in specie, per quel che attiene alle vicende di cui ai capi residui B1) e C1), dalle conversazioni tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] del 13 febbraio 2013. Come diffusamente illustrato nella sentenza di primo grado, durante questa conversazione i due fecero chiaro riferimento alla falsità dei rapporti di lavoro in un contesto di assidua conoscenza e frequentazione tra i due conversanti. In tale occasione [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] di "licenziare" tutti gli stranieri da lei gestiti in quanto costoro avevano già maturato, a suo dire, i requisiti per ottenere il rilascio, o il rinnovo, del permesso di soggiorno; e ciò perché era preoccupata per i possibili controlli delle Forze dell'ordine, di cui in quel periodo davano notizia gli organi di stampa e i mezzi di informazione. Il terzo motivo è infondato. L'interrogatorio cd. di garanzia è atto di difesa e non di prova ed è quindi infondata la pretesa che la Corte di appello disponesse la rinnovazione istruttoria per l'acquisizione del relativo verbale. In ogni caso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego della richiesta, ponendo altresì in evidenza che il verbale e i suoi contenuti non hanno valore dirimente ai fini della decisione né il carattere di elemento di prova nuovo o sopravvenuto. Il quarto motivo è infondato nella parte in cui invoca la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi Bl) e C1). I fatti risultano commessi in data successiva e prossima al 24 settembre 2013, e sono stati contestati con condotta perdurante. Si ha così che, tenuto conto del periodo di sospensione pari ad anni 2, mesi due e giorni cinque, e dei termini di prescrizione, aumentati per l'operatività dell'atto interruttivo, il termine finale di estinzione dei reati in esame cadrà il 29 maggio 2023, con la conseguenza della infondatezza della pretesa di ricorso che ne sia già rilevata la prescrizione. 4.2. Al rigetto in parte qua del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti. Conseguentemente, venuto meno il reato più grave della ipotizzata sequela di continuazione, la sentenza va annullata in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non presenta profili di inammissibilità e ciò impone di prendere atto dell'intervenuta estinzione dei reati a lui ascritti a capi B) e C). I reati di concorso in truffa aggravata di cui al capo B) sono contestati sino all'anno 2013, mentre quelli di concorso nei fatti di favoreggiamento della permanenza di soggetti extracomunitari irregolari sono stati contestati in cd. forma aperta. Si ha pertanto che, computato il periodo di sospensione quantificato come indicato al par. 2., e tenuto conto del momento di commissione i reati di cui al capo B) risultano estinti il 6 settembre 2022 e quelli di cu al capo C) il 16 novembre 2022. La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine a entrambi i reati ascritti - capi B) e C) -, perché estinti per prescrizione. 6. In ragione dell'operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione, l'estinzione per prescrizione deve essere pronunciata, in riguardo ai reati di cui ai capi B), C), E), F), F1), H1, L1), anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benché questi abbia rinunciato ai motivi di appello relativi alla condanna per detti reati, mantenendo l'impugnazione soltanto in riferimento alla condanna per il reato associativo di cui al capo A). Non rileva, è appena il caso di precisare, la doglianza di ricorso in punto di mancata dichiarazione di estinzione, conseguente a prescrizione, dei reati di cui ai capi B), C), E) ed F), appunto perché la rinuncia ai corrispondenti motivi di appello è preclusiva alla proposizione di un valido ricorso entro gli stessi confini imputativi. Non osta al riconoscimento dell'effetto estensivo il principio di diritto per il quale "la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione)" -Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Rv. 271539 -. Si osserva, a tal proposito, che l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], pur dopo la parziale rinuncia, ha mantenuto la devoluzione della re-iudicanda in merito al reato più grave, quello appunto di partecipazione qualificata all'associazione di cui al capo A), della riconosciuta continuazione criminosa, e da ciò discende come conseguenza indiscussa che la condanna per gli altri capi non è potuta divenire irrevocabile restando sub iudice il tema del trattamento sanzionatorio. Si consideri poi quanto statuito in termini, sia pure nella specificità del caso allora preso in esame, da Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Rv. 284524, per la quale "in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità)". Valgono allora, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le considerazioni, in punto di intervenuta prescrizione, svolte al par. 2., attesa l'identità dei reati dei quali occorre dichiarare l'estinzione. La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi B), C), E), F), F1), H1) e L1), perché estinti per prescrizione. 6.1. Il ricorso va invece rigettato. Come detto, [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello ha proposto rinuncia in relazione a tutti i motivi ad eccezione di quelli afferenti alla condanna per il fatto associativo di cui al capo A) e su questo capo la Corte di appello ha adeguatamente motivato. Va anzitutto rilevato che la sentenza impugnata ha illustrato, con adeguatezza di argomenti, i dati di prova in ordine alla natura fittizia dei rapporti di lavoro, traendoli dai contenuti delle conversazioni intercettate durante le quali gli imputati, e il ricorrente in particolare, discorrevano mostrando piena consapevolezza della natura fittizia dei rapporti di lavoro. È emerso, come affermato dalla sentenza impugnata, che i cittadini extracomunitari che si rivolgevano ad [OSCURATO:PERSONA] per ottenere i permessi di soggiorno, non avevano mai avuto alcun rapporto con i datori di lavoro ed era proprio il ricorrente a metterli in contatto con i soggetti disposti, dietro compenso, a fingersi parte di un fittizio rapporto di lavoro. In ordine alla sussistenza del fatto associativo, la Corte di appello ha dato conto dei dati di prova da cui si è tratta la strutturazione di un gruppo criminale dedito ad una sistematica attività di creazione di fittizi rapporti di lavoro per mezzo di società fantasma, intestate a prestanomi e dell'attivazione di false pratiche di emersione di lavoro irregolare. Il riferimento probatorio è alle numerose intercettazioni di conversazioni all'interno dello studio del ricorrente e della corposa documentazione occultata presso la sua abitazione e presso le abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della serialità e sistematicità delle attività illecite, riferibili ad una struttura organizzata e professionale. Con logica argomentazione la Corte di appello ha osservato che proprio l'elevato numero di pratiche oggetto di contestazione e riconducibili a rapporti fittizi di lavoro ha dato prova della stabilità del vincolo associativo e della indeterminatezza del programma associativo. Quanto poi alla cessazione al 2012 dei rapporti con Giuliano, la Corte di appello ha osservato che le relazioni tra questi e il ricorrente proseguirono anche dopo che i due fecero cessare le attività di due società fantasma - "Casillo abbigliamento" e "[OSCURATO:PERSONA]" -, una volta che ebbero sentore dei sospetti degli organi inquirenti. Ha richiamato i contenuti di una conversazione, oggetto di intercettazione, del 21 gennaio 2013, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riceveva rassicurazioni da Giuliano e questi lo informava in ordine alla genesi delle indagini e al fatto che potevano contare sul silenzio di Gargano. La Corte di appello ha poi fatto riferimento ad altre conversazioni con Giuliano, ancora successive, nel corso della quale i due si mostravano preoccupati per lo sviluppo delle indagini; e ha preso in esame la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con un avvocato, del 9 marzo 2103 - che il ricorso ha ritenuto non essere stata considerata -, argomentando in ordine a quei contenuti con logicità e adeguatezza di motivazione. Ha evidenziato che la spontanea ammissione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i rapporti intrattenuti con le società "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" non ha costituito la prova della sua estraneità rispetto a qualsiasi contesto di tipo associativo, quanto il tentativo di limitare le proprie responsabilità attraverso parziali e distorte ammissioni. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di diniego della rinnovazione istruttoria per l'assunzione della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA], funzionario INPS e testimone della difesa già diffusamente sentito nel corso del giudizio di primo grado. Non si è di fronte ad una prova nuova o sopravvenuta al giudizio di primo grado, sicché vale il principio di diritto per il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" - Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 -. Al rigetto in parte qua del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti. Conseguentemente va rideterminata la pena, con esclusione delle porzioni imputabili ad aumento di continuazione per i reati ormai estinti, pari a mesi uno e giorni quindici di reclusione per ciascuno, come indicato nella sentenza impugnata (fl. 25). La pena va dunque rideterminata in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione, corrispondente a quella irrogata dal giudice del merito per il reato di cui al capo A), reato più grave della riconosciuta continuazione e agli aumenti imputabili ai residui reati-satellite. 7. L'effetto estensivo, ai fini della dichiarazione di estinzione per prescrizione, opera anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati di cui ai capi B), E) ed F). Il ricorso per cassazione ha avuto ad oggetto soltanto la condanna per il reato associativo, con partecipazione qualificata, di cui al capo A) e valgono per detta posizione i rilievi già svolti a proposito del riconoscimento dell'effetto estensivo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto poi specificatamente attiene alla intervenuta prescrizione si fa qui richiamo alle deduzioni svolte al par. 2., attesa la sia pur parziale identità dei reati dei quali occorre dichiarare l'estinzione. La sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto annullata, senza rinvio, in ordine ai reati di cui ai capi B), E) ed F), perché estinti per prescrizione. 7.1. Il ricorso va invece rigettato. La Corte di appello ha ben motivato in ordine alle modalità di partecipazione al fatto associativo di cui al capo A). Ha correttamente osservato che il ruolo di promotore, contestato al ricorrente, va affermato le volte in cui il contributo partecipativo si traduca non tanto e non solo nell'attuazione del programma criminale quanto, e in aggiunta, in un accrescimento delle potenzialità operative del gruppo. In linea con il principio di diritto per il quale "riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma - Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962 -, la Corte di appello ha messo in evidenza che il contributo del ricorrente si è risolto in rafforzamento della struttura organizzativa per mezzo dell'arruolamento di figure chiave per l'attuazione del programma - ad es., compiacenti prestanome - e attraverso la gestione e/o la predisposizione di società di fatto inattive, che servivano per costituire fittizi rapporti di lavoro. Si è dunque di fronte alla descrizione della figura di un promotore associativo, perché l'opera svolta nei termini indicati ha potenziato la carica offensiva dell'associazione, aumentando le capacità strutturali di esplicazione del programma. 7.2. Al rigetto del ricorso si accompagna, come prima affermato, l'annullamento parziale della sentenza per effetto della intervenuta prescrizione dei reati-fine ascritti. Conseguentemente va rideterminata la pena, con esclusione delle porzioni imputabili ad aumento di continuazione per i reati ormai estinti, pari a mesi sei di reclusione, come indicato nella sentenza impugnata (fl. 49). La pena va dunque rideterminata in anni tre di reclusione, corrispondente a quella irrogata dal giudice del merito per il reato di cui al capo A), reato più grave della riconosciuta continuazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato capo L1), di Nappo in odine ai reati capi A), B), C), E) F), F1), H1), L1), di Rho in ordine ai reati capi A) e F1), di Salvati in ordine ai reati capi B) e C) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati capi B), C), E), F), Fl, H1), e L1) e di Giuliano in ordine ai reati capi B), E) e F), perché
Sentenza Cassazione n. 33437/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris