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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 33974/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci chiedendo udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

All'imputato era contestato di avere determinato con la propria condotta di guida un sinistro stradale dal quale erano derivate lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], non ottemperando all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso a quest'ultimo.

Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di censura.

Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale per omessa notificazione del decreto di citazione in appello al codifensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello, investita della questione, ha sostenuto la regolarità della notifica effettuata presso l'indirizzo del comune studio professionale dei due difensori, sebbene la notifica fosse indirizzata al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta la difesa che entrambi i difensori avevano diritto a ricevere la notifica del decreto di citazione in giudizio e che la relativa eccezione è stata tempestivamente proposta prima dell'udienza, in sede di conclusioni scritte depositate con PEC del 22/3/2021.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada per insussistenza dei requisiti oggettivi del reato e insussistenza del dolo necessario ad integrare il delitto contestato.

Con il terzo motivo lamenta travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione; violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. 2.

Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Deve essere accolto il primo motivo di ricorso con rilievo di carattere assorbente rispetto ad ogni altra doglianza difensiva.

Il rilievo è fondato.

Risulta dagl atti - la stessa Corte d'appello ne prende atto nel rigettare l'eccezione difensiva - come il ricorrente fosse assistito sin dal primo grado da due difensori di fiducia.

Risulta altresì che l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte d'appello sia stato notificato al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, entrambi i difensori di fiducia nominati dall'imputato, ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen., avevano diritto a ricevere la notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello per l'udienza fissata, risultando irrilevante la circostanza che l'indirizzo dello studio professionale fosse comune ai due avvocati.

La nullità di ordine generale a regime intermedio che deriva dall'omessa notifica al codifensore, secondo consolidato orientamento di questa Corte, deve essere eccepita ad opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice.

Nel presente caso, l'eccezione è stata tempestivamente proposta con memoria depositata prima della trattazione del giudizio [cfr. Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 24/03/2014, Castellana, Rv. 261529: "La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codicel.

4. Consegue pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 26 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci chiedendo udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. All'imputato era contestato di avere determinato con la propria condotta di guida un sinistro stradale dal quale erano derivate lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], non ottemperando all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso a quest'ultimo. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di censura. Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale per omessa notificazione del decreto di citazione in appello al codifensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, investita della questione, ha sostenuto la regolarità della notifica effettuata presso l'indirizzo del comune studio professionale dei due difensori, sebbene la notifica fosse indirizzata al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la difesa che entrambi i difensori avevano diritto a ricevere la notifica del decreto di citazione in giudizio e che la relativa eccezione è stata tempestivamente proposta prima dell'udienza, in sede di conclusioni scritte depositate con PEC del 22/3/2021. Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada per insussistenza dei requisiti oggettivi del reato e insussistenza del dolo necessario ad integrare il delitto contestato. Con il terzo motivo lamenta travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione; violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. 2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Deve essere accolto il primo motivo di ricorso con rilievo di carattere assorbente rispetto ad ogni altra doglianza difensiva. Il rilievo è fondato. Risulta dagl atti - la stessa Corte d'appello ne prende atto nel rigettare l'eccezione difensiva - come il ricorrente fosse assistito sin dal primo grado da due difensori di fiducia. Risulta altresì che l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte d'appello sia stato notificato al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, entrambi i difensori di fiducia nominati dall'imputato, ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen., avevano diritto a ricevere la notifica del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello per l'udienza fissata, risultando irrilevante la circostanza che l'indirizzo dello studio professionale fosse comune ai due avvocati. La nullità di ordine generale a regime intermedio che deriva dall'omessa notifica al codifensore, secondo consolidato orientamento di questa Corte, deve essere eccepita ad opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice. Nel presente caso, l'eccezione è stata tempestivamente proposta con memoria depositata prima della trattazione del giudizio [cfr. Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 24/03/2014, Castellana, Rv. 261529: "La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codicel. 4. Consegue pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 26 maggio
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