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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05485/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARA4ato-aux4sQ-alle-p -; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 309/1990 - contesta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa in data 23/09/2022 dal Tribunale di Novara, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARA4ato-aux4sQ-alle-p -; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 309/1990 - contesta la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa in data 23/09/2022 dal Tribunale di Novara, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il con
Sentenza Cassazione n. 05485/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris