Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07345/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di GELAdato avviso alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Gela, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e di 5.738,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso (carenza di motivazione della sentenza) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Orlan V noni Angelo anzo [OSCURATO:PERSONA],NICELL U.A, ,,,---- -. — 2/ f M 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di GELAdato avviso alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Gela, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e di 5.738,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso (carenza di motivazione della sentenza) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Orlan V noni Angelo anzo [OSCURATO:PERSONA],NICELL U.A, ,,,---- -. — 2/ f M 2022
Sentenza Cassazione n. 07345/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris